martedì 13 ottobre 2015

LE SANZIONI FISCALI PER IMMOBILI ABUSIVI

  Le sanzioni fiscali PER IMMOBILI ABUSIVI
Le sanzioni fiscali, disposte dall'art. 49, D.P.R. 380/2001, hanno caratteristica di autonomia nell'applicazione, prescindendo dall'irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell'autorità comunale.
Il comune ha solo l'obbligo di comunicare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta di licenza di abitabilità, ogni inosservanza che comporti la decadenza dalle agevolazioni.
Non acquista rilevanza il fatto che successivamente il costruttore si regolarizzi ai fini urbanistici corrispondendo le relative sanzioni pecuniarie e demolendo le parti abusive della costruzione.
La sanzione fiscale è automatica e non soggetta a regolarizzazione o sanatoria (26).
Col provvedimento di decadenza dalle agevolazioni fiscali nasce il diritto dell'amministrazione a recuperare le imposte dovute in via ordinaria.
Il diritto si prescrive entro tre anni dalla ricezione della segnalazione del comune.
 2.1  La perdita delle agevolazioni fiscali nei casi di abusivismo
La perdita delle agevolazioni fiscali avviene qualora l'immobile non risponda alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nei piani generali o attuativi.
La giurisprudenza ha stabilito che la decadenza si applica a tutta la costruzione anche se l'abusivismo si riferisce ad una parte di essa.
Le agevolazioni tributarie si applicano con riferimento all'intero edificio, se si pensa ad esempio alle agevolazioni di cui alla L. 408/1949 e successive proroghe (27).
Le norme agevolative tributarie costituiscono delle disposizioni eccezionali non estensibili a fattispecie diverse da quelle discrezionalmente contemplate dal legislatore.
Dette norme sono inapplicabili oltre i casi e i tempi espressamente considerati.
L'applicazione dell'aliquota agevolata in materia di IVA costituisce un'eccezione alle normali disposizioni in materia di aliquota ordinaria e per ottenere tale applicazione il contribuente deve provare l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge.
In ipotesi, quale quella in esame, di agevolazioni il contribuente è tenuto in ogni caso a fornire la prova di sussistenza delle condizioni previste dalla legge agevolatrice (28).
Le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della legge, senza il permesso di costruire o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici.
 2.2  La sanatoria fiscale nel condono edilizio
Le norme sul condono dispongono la possibilità di ottenere, una volta conseguito il permesso di costruire in sanatoria, le agevolazioni fiscali perdute.
L'art. 50, D.P.R. 380/380, afferma che le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
Per i fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere, in virtù dei quali sarebbe spettata per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985.
L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente per il suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria o in mancanza di questo una dichiarazione del comune ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.
Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza dai benefici fiscali.
Per costante giurisprudenza di questa Corte la sopravvenienza, in corso del giudizio, di permesso di costruire in sanatoria determina automaticamente il venir meno degli effetti della revoca del beneficio e comporta la cessazione dell'efficacia dell'atto impositivo e la consequenziale cessazione della materia del contendere.
Nel caso si tratta di controversia con l'amministrazione finanziaria, sorta a seguito di impugnazione del provvedimento di diniego del beneficio dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati (29).
I provvedimenti di revoca o di decadenza in questione conservano appieno la loro efficacia e producono gli effetti propri finché non siano rilasciate, “in sanatoria”, una concessione od una autorizzazione specifica “per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate”.
La giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui, in base al combinato disposto della L. n. 47 del 1985, art. 46, c. 1 e 4, e L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 ter, è il riconoscimento del beneficio fiscale dell'aliquota IVA agevolata e non già il diritto dell'Ufficio a disconoscere tale beneficio per insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (ed a richiedere l'imposta calcolata in base all'aliquota ordinaria) ad essere subordinato e/o condizionato all'effettivo rilascio di un provvedimento di sanatoria delle difformità edilizie ostative riscontrate (30).

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