venerdì 16 ottobre 2015

prescrizione della servitù di passaggio

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  • Corte di Cassazione, sezione II Civile
    Sentenza 19 novembre 2014 – 2 marzo 2015, n. 4157
    Svolgimento del processo
  • 1 A.; A. A.M.; S. e C. P., proprietarie di un immobile sito in Paladina, via Monte Grappa n.2, con citazione notificata il 16 settembre 1992, evocarono in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo G.B., proprietario di un immobile con accesso da via Don Carminati del medesimo Comune, prospiciente a quello delle attrici e con aperture affacciantesi su un cortile a servizio dell’altro edificio; le attrici, per quello che ancora conserva interesse nel giudizio di legittimità, sostennero che il convenuto , nel corso di recenti lavori di ristrutturazione:
  • a – avrebbe aperto una porta di accesso all’immobile – chiusa da quarant’anni- per utilizzare la quale era necessario accedere al cortile di proprietà esclusiva delle esponenti;
  • b – avrebbe abbattuto il tetto sovrastante il portone di entrata alla proprietà di esse attrici, rifacendolo in modo difforme. Conclusero pertanto per il ripristino dei luoghi nello stato antefatto e perché venisse accertata l’inesistenza di un diritto di passaggio sul proprio cortile.
    2 – Il convenuto si costituì , contestando la fondatezza delle pretese avversarie,
  • 3 – La Corte di Appello di Brescia, pronunciando sull’appello della sola A. M., dichiarò estinta per prescrizione la servitù di passaggio attraverso il cortile di proprietà esclusiva della M. – argomentando dalle testimonianze e dalla relazione di consulenza tecnica esperite in primo grado- ;
  • condannò il B. al ripristino del tetto sovrastante il portone di entrata e compensò per metà le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ponendo il residuo a carico del B..
    4 – Quest’ultimo ha proposto ricorso per la cassazione della predetta decisione, facendo valere cinque motivi di ricorso – illustrati da successiva memoria-, a confutazione dei quali A. M. ha notificato un controricorso.
  • Motivi della decisione
  • II – Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la “nullità del procedimento” per violazione degli artt. 1073 , 1074 cod. civ. e 100 cpc assumendo:
  • a – una erronea valutazione delle testimonianze e della relazione tecnica di parte in relazione al caput controversum del non uso ultraventennale della porta che, dall’edificio del ricorrente, permetteva l’ingresso nel cortile delle originarie parti attrici ;
  • b – una errata delimitazione dei confini applicativi delle suddette norme sostanziali, laddove la Corte del merito aveva giudicato che un uso saltuario della porta non fosse idoneo ad impedire il decorso della prescrizione della conseguente servitù; quanto poi all’abbattimento del tetto sovrastante il portone di ingresso al cortile, ha dedotto la carenza di interesse della M. a proporre appello in quanto non sarebbe stata assegnataria – nell’ambito della sopra richiamata divisione – di immobili contigui al portone
    II.a – Nessuno dei tre profili è fondato.
    II.a.1 – Quanto al primo giova evidenziare che la Corte bresciana pervenne alla decisione di ritenere estinto per non uso il diritto di transitare per il cortile attraverso la porta, basandosi su una analisi delle testimonianze e sulla valutazione della relazione del consulente di ufficio che , dando atto della presenza di segni evidenti dell’esistenza in passato di tale apertura, aveva però affermato che la stessa risultava “tamponata” quanto meno dall’inizio dei lavori di ristrutturazione del B.: ILa.2 – Quanto al secondo profilo va considerato che le valutazioni del materiale istruttorio sopra richiamato erano da sole sufficienti a giustificare la decisione, così che il riferimento alla irrilevanza di un uso saltuario – al fine di impedire la prescrizione per non uso- pur se erroneo se riferito a servitù necessariamente discontinue, non era idoneo a mettere in dubbio la complessiva tenuta argomentativa della decisione.
    ILa.3 – Quanto al terzo profilo la dedotta carenza di interesse presuppone un esame diretto degli atti non consentito se non venga dedotto un error in procedendo.
    P.Q.M.
  • La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori nella misura di legge.

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