mercoledì 7 ottobre 2015

Quesito Direttore lavori. Responsabilità

Buonasera Avv Nicola Centofanti,
sono Maria Grazia Sangiorgio, le scrivo dalla Sicilia,
spero che questa mia umile e-mail venga letta da un luminare come Lei AVV.
  
Ho letto su internet il Suo curriculum sui temi del diritto amministrativo,
ho bisogno un suo aiuto o consiglio per risolvere una violazione subita nel costruire
un piccolo capannone artigianale (il sogno di Mio Marito) diventato anche il mio e dei miei figli.

Nel 2008 abbiamo cominciato i lavori in una zona Artigianale nella provincia di Ragusa precisamente 
Pozzallo con tutti i permessi accordati sia dal Suap del comune che dal genio civile della Provincia.
Dato le dimensioni dello stabile 500 mq è stato ultimato come lavori in sei mesi,
un complesso in prefabbricato attualmente senza documentazioni, tutto questo perchè dopo un controllo 
di foto effettuai dalla Crias x un finanziamento per gli artigiani da pagare per 20 anni, ci siamo accorti che mancavano
delle travi di collegamento centrali che erano nel progetto iniziale presentato ai vari enti.
Abbiamo riscontrato l'anomala situazione al progettista dato che era il tecnico dei lavori,
dato aver pagato le stesse nel computo metrico dei lavori effettuati.

Il nostro Capannone è stato costruito con le normative tecniche antisismiche della zona di appartenenza.
Sollecitato il tecnico del danno subito, L'ING progettista ci ha abbandonato rendendoci una grande delusione e danno dato 
uno stabile privo di documentazioni, nella struttura ultimata si era accorto di una anomalia della misura delle aperture e una realizzazione di una scala in ferro consigliata sempre da lui, infatti mi ha condotto nello presentare una variante al progetto, ancora 
in quel periodo non sapevo l'inesistenza di queste travi di collegamento che erano nel progetto,
queste travi servirebbero per collegare dei plinti in calcestruzzo formando dei quadrati da collegamento angolo x angolo mancherebbero una parte. 
Ancora ad oggi mi ritrovo in una fase di cantiere aperto senza chiusura dei lavori, nel frattempo abbiamo avviato una denuncia alla  Procura per truffa ed estorsione, si infatti abbiamo subito dalla ditta appaltatrice  dei lavori la richiesta di somme esose a fronte di lavori non effettuati addirittura non fatturati e non a norma come spiegato prima questa l'ennesima tragedia che stiamo subendo. 


Sono partite le indagini penali, questi personaggi dato la loro forza in zona inseriscono nelle varianti presentati prima dal progetto, una ulteriore variante per le travi con numero e data uguale al protocollo del 2009  depositata al genio civile che attestano che le travi non sono indispensabili infatti per questo non servono  alla staticità dell'immobile, quindi  l'ennesima delusione per la mia famiglia.

Ho CONTATTATO negli ultimi 5 anni circa 6 tecnici tra Arch e Ing il responso di questi professionisti è stato vano ed inefficace, tutti sanno ma nessuno ha potuto arrivare ad un collaudo dello stabile sia per la mancanza delle travi che dalla delinquenza che ci circonda.
Vorrei capire come smontare questi personaggi e fare giustizia alla mia famiglia soprattutto nei confronti dei miei figli che avevano intrapreso la nostra attività anche nella grave crisi che ci circondava lavorano bene senza avere problematiche con la nostra attività.

Come vede dall'orario io la notte non dormo sono preoccupata e molto stanca di lottare questa situazione sta passando nel tavolo delle giustizia senza che abbiamo ricevuto ASSISTENZA E VERITA'.

Spero in una sua risposta e complimenti per il suo Forum di presentazione internet,
qui in Sicilia mancano professionisti del suo livello.
Cordiali Saluti Avv Centofanti 
Maria Grazia Sangiorgio

Risposta
Da quanto emerge dal suo quesito sembra che ci sia spazio per una azione civile contro il direttore dei lavori e l’impresa in quanto non è stato rispettato il contratto di appalto , salvo esaminare se è decorsa  la relativa prescrizione.
il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato alla stregua della diligentia quam in concreto;
rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;

pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Cassazione civile, sez. II, 24/04/2008, n. 10728 Atutti  21.9.2011

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