domenica 25 ottobre 2015

Risarcimento danno. responsabilità del tour operator

Corte di Cassazione Sezione III Civile
Sentenza 21 gennaio – 8 maggio 2015, n. 9317

S.G. convenne in giudizio la Francorosso s.p.a. (successivamente incorporata nella Alpitour s.p.a.) per essere risarcito dei danni riportati a seguito della caduta da un dromedario, avvenuta in occasione di un’escursione nel deserto tunisino cui aveva partecipato durante un soggiorno
La Corte di Appello di Bologna ha riformato la decisione di primo grado -che aveva accolto la domanda- ed ha negato il risarcimento, sul rilievo che la Francorosso era stata semplice intermediaria nella vendita dell’escursione
Ricorre per cassazione il G. affidandosi a tre motivi; resiste Alpitour s.p.a. a mezzo di controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo (“violazione e falsa applicazione dell’art. 133, co. 1 e 2 cpc”), il G. reitera l’eccezione di tardività dell’appello già svolta avanti alla Corte territoriale, ribadendo che, a fronte di una doppia attestazione di deposito risultante dalla sentenza di primo grado, doveva darsi prevalenza a quella avente data anteriore al fine di verificare il rispetto del termine `lungo’ per l’impugnazione.
1.1. La Corte di Appello ha respinto l’eccezione rilevando che, delle due attestazioni di deposito, solo una era stata apposta e sottoscritta dal Cancelliere (mentre l’altra era “scritta di pugno dal giudice”) ed ha ritenuto che solo ad essa dovesse farsi riferimento per valutare la tempestività dell’impugnazione.
1.2. I1 motivo è infondato.
A fronte del dato pacifico -e ribadito dallo stesso ricorrente- che una sola delle annotazioni di deposito (quella datata 17 marzo 2009) era sottoscritta dal Cancelliere, deve escludersi che sussistesse una duplicità di attestazioni (tale non potendosi considerare quella proveniente dal giudice, giacché l’ attività prevista dall’art. 133 C.P.C. è riservata al Cancelliere): correttamente -dunque- la tempestività dell’appello è stata affermata in relazione all’unica effettiva attestazione di deposito.
2. Col secondo motivo (“violazione e falsa applicazione dell’art. 18, 1° comma, L. 1084/1977, con riferimento agli artt. 5 e 6 della stessa legge, nonché 13 e 15 L. 1084/1977″ e “violazione dell’art. 345 cpc”)), il ricorrente si duole che la Corte non abbia considerato che la Francorosso -pur qualificatasi mero intermediario – non aveva rilasciato il documento di viaggio contenente le indicazioni previste dall’art. 6 1. n. 1084/1977 e che -per tale ragione- avrebbe dovuto essere considerata organizzatore e -come tale­responsabile di tutti i pregiudizi sofferti dal viaggiatore.
2.1. La Corte di merito ha ritenuto che il programma di viaggio relativo all’escursione indicasse chiaramente che il rapporto veniva instaurato con l’agenzia tunisina (“il programma in atti fornisce chiaramente tale evidenza e nessun dubbio o fraintendimento poteva insorgere, nel viaggiatore, sul ruolo di Francorosso/ Alpitour”), escludendo che “si fosse verificata una qualsivoglia carenza informativa sul punto”
2.2. Il motivo è infondato.
La Corte ha compiuto un apprezzamento di merito circa la completezza delle informazioni su chi organizzava l’escursione e sul ruolo di mero intermediario svolto da Francorosso che è incensurabile (e neppure censurato sotto il profilo motivazionale) in quanto congruamente motivato.
Ne consegue che l’infondatezza della censura in punto di diritto, giacché la violazione dell’art. 18 è stata ipotizzata sul presupposto che la Francorosso non avesse fornito le indicazioni (su organizzatore e intermediario) richieste dall’art. 5 l. n. 1084/77.
Quanto alla deduzione circa l’acquisto in loco della gita in dromedario, la stessa costituisce una mera difesa che -seppur sviluppata in appello­era già desumibile dai documenti prodotti in primo arado (tant’è che la Corte l’ha ritenuta plausibile per il fatto che la gita non fosse indicata nel programma in atti): non risultando pertanto modificato il tema di indagine, deve escludersi che risulti integrata la denunciata violazione dell’art. 345 c.p.c..
3. Col terzo motivo (che deduce “violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 111 del 1995, articoli 14, 1.5 e 17″), si assume che gravava sul tour operator un obbligo di protezione che imponeva di “adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei propri partecipanti, senza lasciare l’effettivo controllo della loro incolumità fisica alla mera discrezionalità di uno sconosciuto … prestatore locale di servizi”.
3.1. Il motivo è infondato perché l’obbligo risarcitorio previsto dalle norme richiamate presuppone l’attribuzione alla Francorosso della veste di organizzatore o venditore di un “pacchetto turistico” che -per quanto detto sopra – è stata correttamente esclusa dalla Corte (col riconoscimento di un ruolo di mera intermediazione nell’acquisto di un’escursione).
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in euro 3.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

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