mercoledì 30 dicembre 2015

Art. Ventuno Libertà di espressione a Cremona di Federico Centenari è costretto a fermarsi.

Dopo un anno e un mese davvero intensi e ricchi di soddisfazioni professionali, Art. Ventuno è costretto a fermarsi per ragioni economiche

OLTRE TREMILA LETTORI AL GIORNO, UN MILIONE E MEZZO DI PAGINE VISITATE E 4.700 ARTICOLI PUBBLICATI. MA LE DINAMICHE DI QUESTA CITTÀ NON LASCIANO SPAZIO ALLE VOCI INDIPENDENTI

di Federico Centenari
Art. Ventuno si ferma qui. A un anno e un mese dal suo debutto online. Le scommesse si vincono e si perdono, e quella di dare una voce alternativa alla città l’abbiamo persa. Intendiamoci: lo dico senza rimpianti, solo con un po’ di amarezza. Perché se ci tocca fermarci è solo per ragioni economiche. Perché, per dirla volgarmente, non riusciamo a campare del nostro mestiere. E forse, in fondo, era questa la vera scommessa: fare di un giornale non allineato, un giornale che avesse nella pubblicità la sua unica fonte di entrata, una voce critica in città e al tempo stesso il nostro lavoro.
Sapevamo che questa indipendenza sarebbe stata al tempo stesso il nostro punto di forza e il nostro limite. E il “bilancio” finale lo dimostra: Art. Ventuno è cresciuto rapidamente sin dai primi mesi, arrivando a contare, oggi come oggi, su una base consolidata di oltre tremila lettori quotidiani (accessi unici al sito), più di un milione e duecentomila pagine visitate in un anno e un mese e quasi 4.700 articoli pubblicati. Il giornale è riuscito a fare opinione, a farsi apprezzare (anche a farsi detestare…), a farsi largo nei “social”, dove la sua presenza è cresciuta oltre ogni nostra aspettativa. Tutto questo a fronte di una redazione scarna e per niente incline ai compromessi.
L’altro lato della medaglia – il limite dell’operazione editoriale – sta qui, in effetti. Niente compromessi, niente aiuti. Nemmeno da chi – e non sono stati pochi – ha plaudito l’iniziativa sottolineando la necessità di una voce fuori dal coro, a patto… di non averci a che fare pubblicamente. Che certi equilibri, in questa città, son delicati e guai a turbarli…Lo dico senza alcun risentimento, sia chiaro. Al massimo con quel po’ di tristezza che mi deriva dal constatare, ancora una volta, quanto siano difficili da superare le dinamiche che governano questa realtà e delle quali Art. Ventuno ha scritto più volte.
Le chiacchiere, come si dice, stanno però a zero. Il dato di fatto è che il bacino pubblicitario locale è limitato e in quel bacino vanno a pescare tutti gli organi di informazione cremonesi. Di quello non si vive, inutile girarci attorno. In questo la nostra scommessa è persa, non certo per l’aspetto professionale, che senza alcun dubbio posso considerare il più formativo e il più soddisfacente (oltre che il più impegnativo) in quindici anni di mestiere.
In questi mesi ho avuto il privilegio di lavorare con Mattia Guazzi e Lorenzo Balestreri: colleghi validi, motivati e affidabili, ma, più di tutto, persone eccezionali con la schiena dritta e saldi ideali. Con loro non solo ho lavorato nelle migliori condizioni, ma, cosa ancora più importante, mi sono divertito a farlo. E questo, permettetemi di dire una banalità, non è poco.Insieme a loro voglio ringraziare tutti i lettori che in questo anno e poco più ci hanno seguito, apprezzato, criticato. Con Mattia e Lorenzo voglio anche ringraziare tutti i collaboratori che hanno contribuito a rendere Art. Ventuno un giornale ricco di contenuti e spunti: Alberto “Gege” Guarneri, Michele Manzini, Roberto Caccialanza, il prof. Riccardo Groppali, poi Carlo Cottarelli e Riccardo Pini, Fabio Varesi, Massimo Malfatto. Senza scordare, naturalmente, gli amici fotografi: Giuseppe Muchetti, Stefano Muchetti, Mario F. Rossi.
Qualche parola, portate pazienza, per ringraziare di cuore gli inserzionisti che hanno creduto nel progetto, così come mio fratello Filippo, ideatore dell’efficace grafica del giornale (c’è chi l’ha apprezzata al punto tale da prenderla a esempio…), e Luca Bravo di “incode”, il programmatore che con grande pazienza e competenza ci ha seguito sino all’ultimo.
Un grazie particolare, infine, al direttore del settimanale “Il Piccolo” e di questa stessa testata, Daniele Tamburini: il primo a credere in questo progetto e a buttarcisi, come si dice, anima e core. Senza il suo ottimismo e senza il suo sostegno, ne sono certo, Art. Ventuno non sarebbe nato.
Che dire, Daniele, io, Mattia e Lorenzo ci abbiamo provato e lo abbiamo fatto con tutte le nostre forze, consci dei nostri limiti ma sempre con determinazione ed entusiasmo. Speriamo di aver lasciato un piccolo segno e di aver dimostrato che una voce non allineata è utile a questa città.Non so, mi piace pensare a questo editoriale come a un arrivederci, più che a un addio, e chissà… La vita la puoi programmare, modellare nella tua testa finché vuoi, ma non puoi impedirle di sorprenderti.
P.s. – Abbiamo pensato a lungo a come disegnare questa ultima homepage. Alla fine ci è parsa una buona idea lasciarvi con un “sunto” di un anno e un mese di Art. Ventuno. Uscendo da questo editoriale e tornando nella homepage troverete dunque alcuni articoli pubblicati dal debutto del giornale ad oggi (qui ri-pubblicati non in ordine cronologico). Si tratta dei “pezzi” per noi più significativi, dei pezzi più letti, dei pezzi più condivisi. In alcuni casi, più semplicemente, dei pezzi che più ci hanno divertito.

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COME farò a trovare una notizia locale data in maniera indipendente?

Polizze vita. Sono un affare?

Tre diverse forme di polizze/assicurazioni vita

Le assicurazioni vita che la banca ti prospetta come un affare in effetti convengono sovente solo a lei. Queste sono le tre tipologie più ‘gettonate’:
  • index linked
  • unit linked
  • tariffe a capitalizzazione
Esaminiamole una ad una. Le index linked sono polizze vita che prevedono il pagamento, alla scadenza, del premio pagato al momento della sottoscrizione più una ‘cedola premio’ rapportata all’andamento di un indice di borsa o di un altro parametro finanziario.
Oltre al rischio emittente, di cui parleremo in un prossimo post, questi contratti incorporano la “quasi certezza” dinon offrire alcun rendimento. Grazie a sofisticati calcoli probabilistici, le polizze index linked sono strutturate in modo da massimizzare la probabilità di non pagare interessi. La sottoscrizione di questi contratti, inoltre, prevede costi occulti detti caricamenti, che la compagnia comunica solo a richiesta. Se ti sembra che la tua banca ti stia proponendo un’assicurazione vita di questo tipo, stai in guardia!!

Unit linked? O fondi comuni vestiti da polizza vita?

Le unit linked, di moda qualche anno fa, sono polizze i cui premi sono investiti in fondi comuni di tipo assicurativo. In che cosa differiscono dai normali fondi comuni che la tua banca ti vende? Semplice: si tratta di fondi di fondi, che ti prendono una doppia commissione.
Sinceramente non ho mai capito la motivazione suicida che spinge le persone ad acquistare una polizza vita di questo tipo. A parte i soldi futili motivi legati all’impignorabilità e all’insequestrabilità, veri vantaggi non ne esistono. E’ un dato di fatto, invece, che i fondi assicurativi sono i più cari e i meno redditizi del mercato.

Le polizze a capitalizzazione

Questi contratti sono quelli che ti offrono un rendimento stabile, che si capitalizza anno dopo anno consolidando i risultati. Fanno né più né meno di quello che puoi fare da solo acquistando sul mercato un mix formato da CCT e BTP, ma evidentemente lo fanno meglio, perché si fanno pagare profumatamente. Tempo fa avevamo giàaffrontato nello specifico uno di questi contratti. Di nuovo si tratta di strumenti finanziari opachi, i cui costi sono comunicati solo su tua esplicita richiesta, dal rendimento molto contenuto. 
Segreti bancari.com


Per richiedere la consegna del capitale maturato bisogna affidarsi ad un legale?

Richiesta rimborso capitale  Polizza vita n.

con vostra nota 
è stata comunicata alla SIg.ra la scadenza della polizza il ...
A tutt'oggi nessuno ha saputo dirle quando potrà avere la consegna del capitale maturato.
A nome  e per conto della sig.ra potrei avere precisazioni al riguardo.
Con riserva di ogni azione
Distinti saluti
Avv. N.C.

mercoledì 23 dicembre 2015

Condominio. Maggioranze assemblea


Condominio. Maggioranze assemblea
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Modificazioni delle destinazioni d'uso, ex art. 1117-ter c.c.
(art. 2)
L'assemblea  può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni con un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell'edificio.
Opere e interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, ex art. 1120, co. 2 c.c
(art. 5)
Maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Opere e interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune, ex art. 1120, co. 2 c.c.
(art. 5)
Maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo ed i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ex art. 1120, co. 2 c.c. 
(art. 5)
Maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili, ex art. 1122-bis c.c.
(art. 7)
L'assemblea può prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio, con la maggioranza degli intervenuti ed almeno i 2/3 del valore dell'edificio.
Istallazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, ex art. 1122-ter c.c. 
(art. 7)
Maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Revoca dell'amministratore, ex art. 1129 c.c. 
(art. 9)
Può essere deliberata dall'assemblea con la maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell'edificio oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.
Nomina di un revisore che verifichi la contabilità del condominio, ex art. 1130-bis c.c.
(art. 11)
La deliberazione è assunta con la maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell'edificio.
Costituzione dell'assemblea, ex art. 1136 c.c. 
(art. 14)
In prima convocazione:
l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i 2/3 del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
In seconda convocazione:
l'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno 1/3 del valore dell'intero edificio e 1/3 dei partecipanti al condominio.
Deliberazioni dell'assemblea, ex art. 1136 c.c.  
(art. 14)
In prima convocazione:
sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
In seconda convocazione:
la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, co. 2, 1122-ter nonché 1135, co. 3 c.c., devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, co. 1 e all'articolo 1122-bis, co.3 devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i 2/3 del valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Approvazione del regolamento da parte dell'assemblea
(art. 16)
Maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 disp. att. c.c.
(art. 23)
Possono essere rettificati o modificati all'unanimità.
Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, nei seguenti casi:
  1. quando risulta che sono conseguenza di un errore;
  2. quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Attivazione da parte dell'amministratore di un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare, ex art. 71-ter disp. att. c.c.
 (art. 25)
L'assemblea delibera con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Mediazione in materia di condominio, ex art. 71-quater disp. att. c.c.
(art. 25)
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Proposta di mediazione,ex art. 71-quater disp. att. c.c. 
(art. 25)
Deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
Adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all'art. 1122-bis, co. 1 c.c., già esistenti alla data di entrata in vigore dell'art. 155-bis c.c.
(art. 26)
L'assemblea adotta le necessarie prescrizioni con le mggioranze di cui all'art. 1136, co. 1,2,3 c.c.
Innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche, nonché dirette alla realizzazione di percorsi attrezzati e l' installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi, ex art. 2, co. 1, L. n. 13/1989
(art. 27)
Le deliberazioni sono approvate dall'assemblea del condominio con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Interventi in parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia, ex art. 26, co. 2, L. n. 10/1991
(art. 28) 
Sono valide le relative decisioni prese a maggioranza degli intervenuti, conun numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio.
Innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore, ex art. 26, co. 5, L. n. 10/1991
(art. 28)
L'assemblea di condominio delibera con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Altalex

Separazione. Assistita . Consensuale

Con il D.L. 132/2014  la coppia che consensualmente vuole separarsi o divorziare non dovrà necessariamente rivolgersi al giudice, ma avrà la possibilità di scegliere tre strade. 
1) ricorso congiunto al Tribunale e ottenere l’omologa della separazione, la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili
2) negoziazione assistita da avvocati (art. 6, D.L. 132/2014
3) conclusione di un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, in presenza di determinate condizioni (art. 12).
Negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio.
il procedimento di negoziazione assistita da avvocati, ha inizio con la sottoscrizione di una convenzione o con l’invito alla negoziazione assistita, secondo quanto stabilito negli articoli 2, 3 e 4 della legge.
L’invito alla negoziazione è una sollecitazione a stipulare la convenzione di negoziazione assistita indicando l’oggetto della controversia e l’avvertimento che la mancata risposta entro trenta giorni o il suo rifiuto, può essere valutato dal giudice al fine delle spese di un eventuale giudizio. 
Ai procedimenti separativi si applicherebbe il riferimento all’invito a negoziazione ma senza l’avvertimento circa le conseguenze della mancata risposta (art. 4).
La convenzione è definita dalla legge un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere una controversia (art. 2), deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità e deve contenere la previsione di un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a tre mesi – prorogabile su accordo delle parti di altri trenta giorni - entro il quale concludere o meno l’accordo. Oggetto della convenzione possono essere solo diritti disponibili. L’avvocato certifica l’autografia delle firme delle parti che partecipano alla convenzione così come pure la data nella quale sono state apposte, ai fini della decorrenza dei termini entro il quale giungere all’accordo.
Per avviare la procedura di negoziazione assistita è necessario un avvocato per ogni parte. 
La legge di conversione ha introdotto il passaggio obbligatorio dell’accordo alla Procura della Repubblica presso il tribunale.
Quanto ai requisiti necessari per la soluzione consensuale di separazione e divorzio mediante negoziazione assistita, dopo la modifica introdotta in sede di conversione, anche i coniugi con prole minorenne, maggiorenne non autosufficiente, incapace o con handicap grave, possono accedere alla procedura.
Dopo la redazione della convenzione, si procede alla stesura dell’accordo che contiene le condizioni di separazione e divorzio, siano esse riguardanti l’affidamento o il mantenimento dei figli, l’assegno di mantenimento per il coniuge o i trasferimenti di tipo patrimoniale nell’ambito delle soluzioni alla crisi coniugale.
In questa fase di redazione dell’accordo, sono rilevanti i compiti e le funzioni attribuite all’avvocato . Sono, infatti, attribuite al professionista, funzioni proprie del negoziatore o, facendo una similitudine, del giudice all’udienza presidenziale di separazione o divorzio.
L’avvocato deve, infatti, avvisare le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare e deve tentare la conciliazione tra i coniugi. In caso di figli minori, egli deve ricordare alle parti l’importanza che i figli trascorrano tempi adeguati con entrambi i genitori. Di queste attività deve essere dato atto nel testo dell’accordo redatto a seguito della negoziazione.
Infine, l’avvocato deve dichiarare sotto la propria responsabilità che gli accordi non sono contrari a norme imperative di legge e all’ordine pubblico, ossia che non siano presenti condizioni che ledano diritti considerati indisponibili.
Al momento la giurisprudenza della Cassazione è concorde nel ritenere alcuni diritti di ordine patrimoniale indisponibili e intoccabili. 
Sono ritenuti invalidi, ad esempio, gli accordi economici che abbiano a oggetto la rinuncia a un futuro diritto o la limitazione della libertà processuale delle parti – ossia la rinuncia al futuro assegno di divorzio o alla revisione dell’assegno - per il motivo che avrebbero una causa illecita. 
La legge ha inoltre introdotto il successivo controllo ad opera del P.M. che dovrebbe rafforzare la posizione del coniuge debole e della prole.
L’Accordo deve essere inviato al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, ma il percorso può cambiare.
Il comma 2 dell’art. 6 prevede che per le coppie senza figli, l’avvocato ha l’onere di inviare l’accordo sottoscritto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Non è stabilito un termine entro il quale trasmettere l’atto.
Di recente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con documento datato 16 dicembre 2014, ha specificato alcune linee guidaper gli adempimenti previsti dall’art. 6 della legge 162/2014.
Riguardo alla documentazione che deve corredare l’accordo, è necessario allegare sempre l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, il certificato di residenza dei coniugi e lo stato di famiglia. Per il divorzio occorre, ovviamente, anche la sentenza o il decreto di omologa della separazione. Per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio l’accordo deve essere corredato dalle copie autentiche dei provvedimenti contenenti gli accordi precedenti (provvedimenti giudiziari o accordi sottoscritti mediante negoziazione assistita o di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile).
Un’altra importante specifica riguarda la documentazione fiscale. Nel silenzio della legge, il Tribunale di Milano ha ritenuto essenziale l’allegazione delle dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni – in parallelo con la normativa sulla separazione e divorzio – ma solo nel caso in cui siano presenti figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap grave o incapaci.
Da ciò si deduce che il controllo sull’accordo di mantenimento del solo coniuge non sarà oggetto di valutazione economica.
Il controllo della procura si limita alla “regolarità” nel caso di coppia coniugata senza figli minori o incapaci o non economicamente autosufficienti. 
Il Tribunale appone sull’accordo il nullaosta del P.M.. Nell’altro caso, la disposizione di legge prevede che l’accordo debba essere inviato alla Procura entro il termine di dieci giorni. Il P.M. lo autorizza se le condizioni sono rispondenti all’interesse dei figli, o in caso contrario lo trasmette al Presidente del Tribunale che fisserà, entro i successivi trenta giorni, un’udienza per la comparizione delle parti.
Una volta ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione, nella fase conclusiva della procedura, l’avvocato è gravato di una particolare responsabilità, in quanto deve trasmettere entro il termine di dieci giorni, all’Ufficiale dello stato civile, copia autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’art. 5.
La conseguenza di un eventuale ritardo o omissione comporta per l’avvocato l’applicazione di sanzioni pecuniarie gravi, da euro 2.000 a euro 10.000, che saranno irrogate dal Comune ricevente l’atto.  
L’accordo deve essere trascritto a cura dell’ufficiale dello stato civile ai sensi dell’art. 63 d.p.r. 396/2000, e annotato sia negli atti di nascita dei coniugi sia nell’atto di matrimonio.
L’accordo raggiunto a seguito della convenzione - dice il comma 3 dell’art. 6 - produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali di separazione, divorzio e modifica delle condizioni di questi. Dalla data certificata nell’accordo di separazione concluso a seguito di negoziazione assistita, decorre il termine di tre anni per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come espressamente previsto dal novellato art. 3 della Legge n. 898/1970.
A norma dell’art. 11 della legge 162/2014, i difensori che hanno sottoscritto l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita devono trasmettere copia al Consiglio dell’Ordine ai fini del monitoraggio delle procedure e per la trasmissione dei dati al Ministero della giustizia.
Separazione consensuale e divorzio congiunto innanzi all’ufficiale dello stato civile.
La terza strada prevista dal legislatore è quella più rapida ma è preclusa alle coppie con figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci (art. 12).
I coniugi possono recarsi presso il Comune di residenza di uno degli sposi o il comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto e, innanzi al Sindaco quale ufficiale dello stato civile, concludere un accordo di separazione o di divorzio alle condizioni da loro stessi concordate. La stessa cosa può avvenire per la modifica delle precedenti condizioni di separazione e divorzio. Tutto ciò, personalmente o con l’assistenza facoltativa di un avvocato.
L’accordo non può contenere, dice il 2° comma dell’art. 12, patti di trasferimento patrimoniali.
Tuttavia la  circolare del Ministero dell’Interno n. 19/2014, ha specificato che la ratio della previsione è di escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell’atto di competenza dell’ufficiale giudiziario. Al momento, in assenza di specifiche indicazioni normative, i Comuni non accetteranno accordi con clausole aventi carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come ad esempio l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento e qualunque altra utilità economica tra i coniugi.
Quanto all’iter procedurale, l’ufficiale riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione di volontà di separarsi o divorziare alle condizioni concordate. L’assistenza facoltativa dell’avvocato non riguarda la sostituzione della parte assistita che fa la dichiarazione, la quale compare personalmente, ma dell’assistenza di un legale si da atto nel documento che sarà sottoscritto anche dal legale.
Anche l’accordo concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali di separazione o divorzio. I tre anni di separazione legale ai fini della richiesta successiva di divorzio decorreranno dalla data dell’atto contenente l’accordo e non quella della conferma, secondo quanto specificato dalla circolare 19/2014.   

martedì 22 dicembre 2015

Semplificazione amministrativa. Quesito

Egr. Avv.
mi è capitato che un dirigente comunale si è rifiutato verbalmente di rilasciare un provvedimento in conformità ad un procedimento ritualmente definito dal regolamento comunale.
L'assessore ha condiviso questo comportamento illegittimo suggerendomi di ricorrere al T.A.R.
Che fare?
Distinti saluti.
GG


risposta
per legge chi si rifiuta di rispettare leggi e regolamenti dovrebbe essere in caso di reiterazione licenziato.
Purtroppo dirigenti nominati dalla politica sono più importanti dell'assessore che fa la figura del
perfetto incompetente.
Non resta che diffidare per iscritto e adire la giustizia amministrativa verificando se è possibile richiedere il risarcimento del danno ingiusto


Sfratto per morosità Sanatoria

Sfratto per morosità Sanatoria
Corte di Cassazione Civile Terza Sezione
29 luglio 2013 n. 18224

Nella fattispecie assume la ricorrente di aver sanato la morosità alla prima udienza e
che l’assenza della domanda da parte della locatrice di pagamento
degli interessi legali sull’importo dei canoni non pagati aveva
comportato l’incertezza sulla data di decorrenza degli stessi e pertanto
l’obbligo per il giudice di determinarne la misura.
Sostiene la ricorrente che una oggettiva situazione di dubbio sulla
esatta quantificazione degli interessi esclude il grave inadempimento
del conduttore.
La Corte di appello ha affermato che, ai sensi della L. 27 luglio 1978,
n. 392, art. 55, la sanatoria della mora, che impedisce la prosecuzione
del giudizio richiede che il conduttore provveda banco iudicis al
pagamento di tutti i canoni scaduti e degli oneri accessori maturati
sino a tale data, “maggiorato degli interessi legali e delle spese
processuali liquidate in tale sede dal giudice”.
Il giudice in sede di
giudizio di convalida dello sfratto per morosità provvede alla
liquidazione solo ed esclusivamente delle spese processuali, come si
evince dall’uso del termine “liquidate” che non può che riferirsi alle
spese e non anche agli interessi legali, il cui calcolo è automatico e
prescinde da qualsiasi discrezionalità.
Ne discende che nella specie, al fine di ottenere la purgazione della
mora, l’intimata avrebbe dovuto offrire alla prima udienza, un importo
pari ai canoni scaduti, agli oneri accessori e agli interessi legali, il cui
calcolo era suo onere, non certo del giudice.
L’appellante ha invece versato nelle mani dell’intimante la somma di
Euro 1.400,00, pari al solo ammontare del capitale (Euro 1395,00),
non sufficiente, quindi, a coprire quanto ancora dovuto a titolo di
interessi legali dalla scadenza delle singole rate di canone al saldo, e
ciò a prescindere dalle spese processuali che il giudice avrebbe dovuto
liquidare.
Nè poteva trovare accoglimento la richiesta di un seppure breve
termine per completare il pagamento, atteso che l’art. 55 anzidetto
prevede la possibilità di concedere un termine di grazia per purgare la
mora solo innanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore,
nella specie neanche prospettate.
LA L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55, consente al conduttore di
eliminare gli effetti dell’inadempimento da morosità e di estinguere il
diritto alla risoluzione del contratto già sorto a favore del locatore
pagando quanto dovuto per canoni scaduti, oneri accessori, interessi e
spese. Da tale disposizione risulta dunque che il comportamento
sanante del conduttore è predeterminato dal legislatore e consiste nel
pagamento di quanto dovuto sino alla data della prima udienza e che
solo le spese del giudizio sono determinate dalla liquidazione del
giudice.
5. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte la sanatoria
della morosità del conduttore prevista dalla L. 27 luglio 1978, n.
392, art. 55, è subordinata al pagamento integrale dei canoni, degli
interessi e delle spese, senza che l’inadempimento residuo sia
suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità.
LA Corte rigetta il ricorso.