domenica 28 febbraio 2016

disastro innominato doloso di natura ambientale

18 luglio 2014 la sentenza di condanna emessa dal Giudice Guido Salvini


Visti gli artt.438 e ss. e 533 c.p.p.
dichiara
GILBERTI ENRICO e  BILLI GIULIANO GUERRINO colpevoli del reato di cui agli artt. 81 e 434 secondo comma  c.p. , disastro innominato doloso  di natura ambientale , così riqualificate le condotte di cui  al capo B) di rubrica e in esso assorbito l'evento di pericolo ambientale di cui al capo A) e GILBERTI ENRICO colpevole altresì della contravvenzione di cui all'art. 257 comma primo  secondo periodo e secondo comma D.lvo 152\06, e, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche per Gilberti equivalenti all'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo  257 D.lvo 152\06 e applicata la diminuente del rito
condanna
GILBERTI  ENRICO  per il reato di cui agli artt.  81- 434 c.p.  alla pena di anni sei di reclusione e per quello di cui all'art. 257 D.lvo 152\2006 alla pena di sei mesi di arresto e  9000,00 euro di ammenda
BILLI GIULIANO  GUERRINO per il reato di cui agli artt.  81- 434 c.p.  alla pena di anni tre di reclusione oltre  al pagamento in solido delle spese processuali relative al reato cui la condanna si riferisce

Visti gli artt. 29 e 32 c.p. 
dichiara
gli imputati GILBERTI e BILLI interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e li dichiara altresì in stato di interdizione legale durante l’espiazione alla pena  
dichiara
ABULAIHA MOHAMED SALEH  e  COLOMBO PIERLUIGI colpevoli del reato di cui all’art. 449 primo comma c.p., disastro colposo innominato di natura ambientale così modificata l'originaria qualificazione del fatto di cui al capo B) in esso assorbito l'evento di pericolo ambientale di cui al capo A) e  altresì colpevoli entrambi della contravvenzione di cui all'art. 257 comma primo  e secondo periodo D.lvo 152\06, e, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo  257 D.lvo 152\06 e applicata la diminuente del rito
condanna 
ABULAIHA MOHAMED  SALEH e COLOMBO PIERLUIGI  alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ciascuno per il reato di cui all'art 449 c.p. e alla pena di quattro mesi di arresto e di 6000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 257 D.lvo 152\06

oltre al pagamento in solido delle spese processuali relative al reato cui la condanna si riferisce.

Visti gli articoli 163 c.p., e 257 terzo comma D.lvo 152\06
concede 
a ABULAIHA MOHAMED SALEH e COLOMBO PIERLUIGI  il beneficio della sospensione condizionale della penasubordinando tale beneficio alla prosecuzione dei necessari interventi di bonifica e ripristino ambientale

Visto l’art 530 c.p.p. 
assolve
 YAMMINE NESS in ordine a tutti i reati e le contravvenzioni lui contestate per non aver commesso fatti

Visto l’art. 530 c.p.p. 
assolve
BILLI Giuliano Guerrino in ordine al reato di cui all’art. 257 D.lvo 152\06 di cui al capo B) perché il fatto al momento della sua condotta non era preveduto dalla legge come reato

Visto l’art. 531 c.p.p.
dichiara

non doversi procedere nei confronti di GILBERTI ENRICO, BILLI GIULIANO GUERRINO e   COLOMBO PIERLUIGIe ABULAIHA MOHAMED SALEH  in relazione ai reati di cui agli artt. 137 e 256 D.lvo 152\2006  in quanto estinti per intervenuta prescrizione

Visti gli artt. 539 e 540 c.p.p.
condanna 
altresì gli imputati GILBERTI, BILLI, ABULAIHA e COLOMBO al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alle costituite parti civili che saranno liquidati in separato giudizio civile assegnando alle parti civili una provvisionale immediatamente esecutiva  che si liquida in :
- 50.000,00 euro per l'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Cremona
- 10.000,00 euro ciascuno per Trivella Michele,  Bazzi  Roberto Renato, Spedini Angelo e Ponzoni Elena e 8000,00 euro ciascuno per Bazzi Davide, Bazzi Antonio Benvenuto, Boveri Cesarina , Ponzoni  Annibale in quanto componenti di nuclei familiari
- 10.000,00 euro ciascuno per Mauri Rossana, Marni Anna Maria, Torresani Alessandro Andrea Bonanomi Camillo, Rizzini Giulio e Brugnoli Giorgio e 8000,00 euro ciascuno per Madini Lorenzo e Madini  Gianfranco in quanto componenti di nucleo familiare 
- 10.000,00 euro ciascuno per  Giovanna Compiani,  Ermanno De Rosa,  Tonarelli Laura,  Francesca, Ferdinando Virginio Sudati, Ravelli Sergio Pasquale, Maestroni Rossana e 8000,00 euro ciascuno per Maraschi Mattia, Maraschi Alessio e Poli Laura nonché Villa Laura e Talamazzi Tiziano nonché Franzini Valeria e Dini Andrea nonchè Chiroli Masimo e Grimozzi Francesca in quanto componenti di nucleo familiare
 - 40.000,00 euro per Legambiente Lombardia Onlus
 - 1.000.000,00 euro per il Comune di Cremona rappresentato da Ruggeri Gino
disponendo che tali provvisionali siano corrisposte per due terzi in solido degli imputati GILBERTI e BILLI e per un terzo in solido degli imputati ABULAIHA e COLOMBO

Visto l’art. 541 c.p.p.
                                                                        condanna
altresì  in solido gli imputati, nella medesima percentuale sopra indicata, alla rifusione delle spese sostenute e degli onorari delle costituite parti civili che si liquidano in :
-18.000,00 euro comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per l'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Cremona
- 55.000,00 euro comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per le parti civili Chiroli Massimo ed altri Soci Canottieri Bissolati
-27.000 euro comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per le parti civili Mauri Rossana  ed altri Soci Canottieri Bissolati
-27.000 euro comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per le parti civili Trivella Michela  ed altri Soci Canottieri Bissolati e Canottieri Flora
-40.000 euro comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per la parte civile Comune di Cremona
-27000 euro comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per la parte civile Lega Ambiente Lombardia Onlus

Visto l’art 448 c.p.
applica
quale pena accessoria nei confronti degli imputati GILBERTI e BILLI  l’interdizione rispettivamente per anni otto e anni cinque dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

Visti gli artt. 36 c.p. e 448 c.p.
dispone 
la pubblicazione del dispositivo della sentenza per estratto a spese dei condannati per 30 giorni sul sito Internet del Ministero di Giustizia

Visto l’art. 331  c.p.p.
dispone
la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica – sede per quanto di sua competenza in ordine all'eventuale esercizio dell'azione nei confronti di Tamoil come persona giuridica per le prospettabili responsabilità ai sensi del D.lvo 231\2001 per i reati di natura ambientale    

Cremona,  18  luglio 2014
Il  Giudice
Guido Salvini
lunedì 9 marzo 2015
La  messa in sicurezza operativa dell’area Tamoil
Respinto il ricorso di Tamoil contro la richiesta avanzata dal Comune di Cremona di una fideiussione di 7 milioni di euro a garanzia delle operazioni di messa in sicurezza operativa. E’ la decisione del Tar di Brescia che ha dato ragione al Comune, condannando la Tamoil al pagamento di 2.500 euro di spese di giudizio. La Tamoil si era opposta alla richiesta avanzata dalla giunta Galimberti il 26 novembre del 2015, quando l’amministrazione, sentito anche il parere della Regione, valutando entità e durata degli interventi previsti nel progetto, aveva ritenuto di proporre l’applicazione della percentuale massima prevista dalla normativa, pari al 50 per cento del valore ipotizzato degli interventi, calcolato prima in 15 milioni di euro e poi sceso a 14. Una stima che a Tamoil era sembrata eccessiva, tanto da depositare un ricorso al Tar, ritenendo che parte delle operazioni fossero già coperte da garanzia fideiussoria.
Chi aveva denunciato per tempo l’inquinamento in falda ha però pagato di persona senza il sostegno di alcuno.
ARMANDO CANUTI
Dal 1968 assume l'incarico di direttore del Laboratorio di igiene e profilassi di Cremona che trasforma in una delle più moderne strutture di analisi in Italia. Si interessa, fra i primi, ai temi dell'inquinamento e sino all'approvazione della legge Merli è uno degli esperti nominati dal Ministero della Sanità. Ha fatto parte del Centro studi regionale salute e ambiente.
E' direttore dell'unità operativa chimica del Presidio multizonale di igiene e prevenzione di Cremona e poi responsabile del Presidio. E' anche il coordinatore del dipartimento di prevenzione delle Usl 51, 53, 50-52 e coordinatore della problematica della centrale elettronucleare di Caorso per l'Usl 51.
Canuti è autore di oltre un centinaio di pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali. Fra queste si ricordano “Alcuni aspetti del problema delle acque superficiali in provincia di Cremona” del 1968 e lo “Studio quadro sull'inquinamento atmosferico della città di Cremona” del 1972.
E' autore dell'opera fondamentale “ULTIMA ACQUA” - tre volumi editi nel 1990 da “Chiriotti “ di Pinerolo - che si rivelerà nel tempo uno strumento indispensabile per tecnici, industriali, ricercatori, ambientalisti, e tutti coloro che sono a contatto con le problematiche delle acque.
Canuti, lungo tutto il suo percorso professionale e scientifico (vogliamo ricordare il suo ultimo intervento come relatore nel corso del convegno sulla problematica degli OGM tenutosi presso l'Ospedale di Cremona il 23 maggio 2001), ha sempre dimostrato ingegno, libertà di pensiero, lungimiranza scientifica, intransigenza e coerenza intellettuale, circostanza che non gli ha risparmiato la scomodità di tutte le sue scelte.

Impegnato in politica, è stato consigliere comunale dal 1975 al 1978, anno in cui rassegnò le dimissioni perchè raggiunto da una comunicazione giudiziaria. E' sospeso dal servizio e processato con l’accusa infamante di aver tratto vantaggio dalle analisi effettuate dal proprio laboratorio e riguardanti l'inquinamento in falda causato dalla raffineria di Cremona. Deluso e amareggiato si dimette dal consiglio comunale con queste parole: “Non appena ricevuta la comunicazione giudiziaria ho chiesto al partito di essere sospeso da ogni attività e liberato da ogni incarico politico esterno al duplice scopo di non danneggiare l’immagine del partito e di poter badare alla mia difesa senza remore o condizionamenti”. Questa esperienza segna il prof. Canuti per sempre, che ne fa un dramma personale, professionale e politico.
Canuti è stato, successivamente, reintegrato dal Tar nel suo ruolo di direttore del Laboratorio di igiene e profilassi di Cremona e, dopo oltre otto anni, è stato completamente scagionato dall'accusa infamante che gli era stata ingiustamente rivolta.

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