giovedì 19 maggio 2016

Responsabile procedimento canna fumaria. Potere. Quesito.

Agr. Avv.
mi sono recato dal responsabile del procedimento per chiedere l'applicazione di una norma regolamentare sulla realizzazione di canna fumaria in deroga
Mi hanno detto il responsabile e l'assessore ha annuito che loro applicano un procedura diversa e che se volevo potevo fare ricorso al TAR.
Non mi sembra sia regolarmente corretto?
I miglior saluti
RT

Risposta
 se dal diniego ha ricevuto un danno faccia seguire una diffida al suo intervento orale e chieda al TAR i danno in caso di diniego. Se no lasci perdere e segua le procedure illegittime imposte.
Secondo legge un impiegato che non rispetti i regolamenti dovrebbe essere licenziato , evidentemente aveva in cielo dei patroni molto più importanti dell'assessore che si è comportato da .....




Responsabile del procedimento TARI. Semplificazione. Quesito

Egr. Avv.

1 sono andato a comunicare il cambiamento di affittuario per la tari quindi speravo di non dovere pagare l'imposta
2 mi è arrivata una cartella che ne chiedeva il pagamento
3 Il comune mi ha precisato che con una e mail tutto sarebbe andato a posto, per prudenza mi sono recato e ho affrontato una lunga coda.. fortunatamente perché era necessario un provvedimento di sgravio da me sottoscritto.
4 sono stato invitato a recarmi alla società di riscossione per conguagliare lo sgravio con altre imposte.
5 La società di riscossione  mi ha invitato a ripresentarmi dopo aver pagato le imposte per incassare quanto precedentemente versato in più.
Che fare?
Saluti
GR

Risposta

finalmente un procedimento semplificato se avessi pagato con un giorno di ritardo avrei pagato una multa salata!

D'altronde se tutto dsi fosse risolto con un unico mio,intervento avremmo dovuto eliminare quattro dipendenti su cinque

Vendita degli immobili

La difficoltà di vendita degli immobili per gli enti pubblici è nota a tutti: da tempo immemore la .....sta cercando di alienare diverse strutture di sua proprietà . Allo stesso modo anche l’amministrazione comunale sta cercando di vendere diversi immobili.


vendita degli immobili privati

per i privati la vendita degli immobili è semplicissima ... basta regalarli
Infatti gestire un immobile fra Agenzia delle entrate che ti applica aliquote minime, fra IMU e tasse locali che cambiano ogni anno basta avere un buon commercialista
Per le certificazioni basta aver un buon amministratore di condominio e una buona RC.
Per l'inquilino che non paga un buon avvocato
Per le probabili tassazioni immobiliari patrimoniali un buon santo in paradiso

mercoledì 18 maggio 2016

ILVA TARANTO STRASBURGO

L'Ilva sotto processo a Taranto, l'Italia sotto processo a Strasburgo. 
Da Strasburgo arriva la notizia che lo Stato italiano è formalmente sotto processo di fronte alla Corte europea dei diritti umani, con l'accusa di non aver protetto la vita e la salute di 182 cittadini di Taranto e dei comuni vicini dagli effetti negativi delle emissioni dell'Ilva. 
Le denunce erano state presentate tra il 2013 e il 2015. Alcuni cittadini rappresentano i congiunti deceduti, altri i figli minori malati. Nel ricorso sostengono che "lo Stato non ha adottato tutte le misure necessarie a proteggere l'ambiente e la loro salute" e contestano al governo il fatto di aver autorizzato la continuazione delle attività del polo siderurgico attraverso i cosiddetti decreti 'salva Ilva'. 

ILVA Taranto . Responsabilità .Tribunale Taranto

Disastri ambientali. ILVA

Tribunale di Taranto ha pronunciato la sentenza ILVA: 27 gli ex dirigenti condannati per l'amianto riconoscendo il nesso di causalità.
Il 23 maggio u.s. è stata pronunciata dal Tribunale di Taranto (Giudice monocratico) la sentenza sul caso ILVA, che ha riconosciuto il nesso di causalità tra la prolungata esposizione all’amianto e la morte di numerosi operai dello stabilimento (trentuno i casi complessivamente presi in esame).
La Regione si è costituita parte civile e la presenza di Emiliano in aula ha catalizzato l'attenzione, quasi spostando la scena. Perché tra gli imputati c'è anche il suo predecessore Nichi Vendola, fondatore di Sel, che della questione ambientale a Taranto aveva fatto uno dei suoi cavalli di battaglia. "Questo non è - ha spiegato Emiliano ai giornalisti dopo un'iniziale (e per lui inconsueta) reticenza - un piccolo processo per limitati episodi di inquinamento ambientale. Bisogna sanare un'apparente incongruità: com'è possibile che un impianto continui a funzionare nonostante la magistratura accusi i precedenti gestori di reati così gravi? Tutto questo può accadere grazie ai decreti che hanno 'sospeso' le possibilità di tutelare la salute dei cittadini tarantini".

L’arco temporale preso in considerazione dal Giudice nell’accertamento delle responsabilità è di quasi 40 anni, quattro decenni durante i lavoratori sono stati esposti all’amianto e agli altri agenti cancerogeni presenti nello stabilimento siderurgico contraendo così, a causa di tale colpevole esposizione, il mesotelioma della pleura.
Ventisette sono gli ex dirigenti condannati, con pene che vanno fino ad un massimo di 9 anni e mezzo di reclusione: si tratta di dirigenti dell’Italsider pubblica e dell’Ilva privata, condannati a pene comprese tra i 9 anni e mezzo e i 4 anni di carcere per i reati di omicidio colposo plurimo, disastro e omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro.
Sono state riconosciute inoltre provvisionali nei confronti delle parti civili: l'Inail, la Fiom Cgil, la Uil e i familiari di alcune vittime.
Ha commentato il Procuratore di Taranto Franco Sebastio: «Questa non è una sentenza storica: io non uso slogan giornalistici. Pur ribadendo che è solo una sentenza di primo grado e che in Italia vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, dobbiamo riconoscere che questa sentenza stabilisce quantomeno che la Procura non ha commesso errori nella costruzione delle indagini».

venerdì 13 maggio 2016

Servizi socio sanitari. Codici di sicurezza.

Spett
"callcenter-crs@regione.lombardia.it" <callcenter-crs@regione.lombardia.it>;
chiedo 
se sia possibile nel mio specifico disattivare l'ottimo sistema di sicurezza per accesso ai vostri servizi.
Inoltre sarei curioso sapere cosa incide nei costi per cittadino questo ottimo servizio di cui faccio volentieri a meno.
Tengo a precisa che attualmente utilizzo negli ospedali solo servizi a pagamento poiché il SSN ha tempi di attesa troppo lunghi incompatibili con la cura delle malattie.
Il servizio prestato dal "PRimario" inoltre è sensibilmente diverso da quello rpestato dai medici di reparto o convenzionati.
Certo di una risposta invio I migliori saluti
GC


LA Regione rifiuta una risposta scritta

>Da: callcenter-crs@regione.lombardia.it
>Data: 13/05/2016 8.48
>A: <centofanti_@libero.it>
>Ogg: RE: &lt; Nessun oggetto &gt;
>
>Gentile Sig./Sig.ra,
>
>per poterLe fornire una risposta più esauriente, La invitiamo ad inviarci il suo recapito telefonico via e-mail,  o, se preferisce, può contattarci al numero verde attivo dal lunedì al sabato, dalle 08.00 alle 20.00 esclusi i festivi 
>Nell' attesa Le porgiamo i nostri più cordiali saluti
>Cordiali Saluti
>
Spett
"callcenter-crs@regione.lombardia.it" <callcenter-crs@regione.lombardia.it>;
preferisco avere una risposta scritta visto che pago le tasse !!!
GC



risposta 
spesso una azione risarcitoria per danni alla salute dovuta al ritardo nelle prestazioni è l'unica risorsa

giovedì 12 maggio 2016

TASI altre abitazioni in caso di locazione 2016

TASI altre abitazioni in caso di locazione (la norma è chiara e quindi la riportiamo così comè): «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo». amministrazioni comunali.it


più chiara di così!!!!

lunedì 9 maggio 2016

unico 2016. Contrasto all'evasione

Egr. Avv.
Anche quest'anno l'unico presenta delle novità che comporteranno l'aggiornamento del programma ministeriale
Ma questi dati richiesti ai contribuenti che bene o male denunciano i propri redditi serve a contrastare l'evasione?
Distinti saluti
AS


risposta
per contrastare l'evasione servirebbe sapere come vivono quelli che non presentano la denunce  dei redditi
Occorrerebbe uscire degli uffici ed andare  a trovare casa per casa i contribuenti più reticenti , ma questo è più complicato!

mercoledì 4 maggio 2016

Dirigente pubblico. Funzioni. Quesito

Egr. Avv.
la funzione del pubblico dirigente è quella di rinnovare i procedimenti già esistenti per creare incombenze agli utenti?
e' quella di complicare le pratiche e farti tornare più volte negli uffici dopo attese magari di ore?
e' quella di fare crescere i costi dell'amministrazione pubblica che alla fine si traducono in tasse per gli utenti?
Distinti saluti
GG


risposta
la funzione del pubblico dirigente è quella di favorire il percorso procedimentale per giungere nel tempo più breve ed economico al provvedimento.
purtroppo complicazioni ritardi dinieghi ingiustificati e silenzi sono difficilmente risarcibili con gli attuali dirigenti nominati e speculari agli amministratori che li eleggono



Se misuriamo la capacità amministrativa dalla lunghezza delle delibere siamo i migliori del mondo!!!

lunedì 2 maggio 2016

IMU COmune di Cremona 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE DECISIONE Approva le aliquote I.M.U. per l’anno 2016, confermando quelle già in vigore nell’anno 2015, come di seguito esposto:

 Aliquote Imposta Municipale Propria Aliquota ordinaria 1,00% 

Aliquota per abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze 0,60% 

Abitazioni Locate ai sensi della Legge 431/98 art. 2 comma 3 0,62% 

Abitazioni di tipo rurale 0,81% 

Terreni agricoli 0,81% 

Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari 0,75% 

Onlus ed Enti senza scopo di lucro comprese le II.PP.A.B. riordinate in Persone Giuridiche 0,51% 

Botteghe storiche riconosciute dalla Regione Lombardia 0,86% 

Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea diretta e collaterale fino al secondo grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti-figli dei figli,nonni) 0,88% 

Abitazioni non locate 1,06% 

Negozi e botteghe non locati 1,06% 

Unità immobiliari destinate alla media e grande struttura di vendita così come definita rispettivamente dalle lettere e) ed f), comma 1, art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114. 1,06% 

Opifici 0,96% 

Negozi e botteghe 0,96% 

Aree fabbricabili 1,06% 

Fabbricati di categoria D/5 corrispondenti a “Istituti di credito, cambio ed assicurazioni” 1,06% Fabbricati di categoria D di nuova costruzione, posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l’attività di nuova costituzione ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell’immobile soggetto ad aliquota agevolata e che continui la stessa attività, destinati all’insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale ed artigianale e relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato di cui al documento denominato “Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona”. (Aliquota agevolata valevole fino a 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura camerale) – (quota interamente riservata allo Stato) 0,76% 

Fabbricati di categoria D dismessi che sono stati ristrutturati per essere destinati all’insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale ed artigianale e relativi magazzini e depositi di cui al documento denominato “Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona”, a condizione che siano posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l’attività di nuova costituzione ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell’immobile soggetto ad aliquota agevolata e che continui la stessa attività. (Aliquota agevolata valevole fino a 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura 0,76% camerale) – (quota interamente riservata allo Stato) 

Approva, per l’anno 2016, le aliquote TASI confermando l’azzeramento già in vigore nell’anno 2015. 

MOTIVAZIONI La legge stabilisce che l’aliquota di base stabilita per legge è pari allo 1 per mille. Il comune, con deliberazione di consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. Con la medesima deliberazione il consiglio comunale ha la facoltà di aumentare l’aliquota, rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Nel perseguimento di equilibrare la pressione fiscale sui contribuenti derivante dalla IUC si stabilisce di azzerare l’aliquota TASI, posto che le tipologie di immobili oggetto di tassazione sono già sottoposte ad imposizione IMU. Si approvano le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2016 come sopra specificato, confermando quelle già deliberate per l’anno 2015, al fine di reperire le necessarie risorse per garantire il pareggio di bilancio, posto che la legge di stabilità 2016 ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi locali. Si mantiene un’aliquota ridotta rispetto all’aliquota ordinaria: - per le abitazioni cedute in locazione ai sensi della Legge 431/98, art. 2, comma 3, a titolo di abitazione principale, al fine di favorire la realizzazione dell’accordo territoriale del Comune di Cremona sottoscritto dalle rappresentanze degli inquilini e dei proprietari per la determinazione di canoni di locazione agevolati; - per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari, per non appesantire la pressione fiscale su queste tipologie di immobili; - per le Onlus ed enti senza scopo di lucro comprese le II.PP.A.B. riordinate in persone giuridiche di diritto privato al fine di agevolare questa tipologia di contribuenti in considerazione della particolare attività svolta (ad esclusione dei fabbricati di cui alla categoria catastale D); - per le Botteghe ed attività storiche riconosciute dalla Regione Lombardia, per incentivare la prosecuzione di tali attività; - per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale fino al secondo grado a salvaguardia di un’imposizione fiscale ridotta per tali fattispecie di immobili; - per gli opifici e per i negozi e botteghe per non aumentare ulteriormente la pressione fiscale sul settore industriale, commerciale ed artigianale; - per le abitazioni di tipo rurale, per non aumentare la pressione fiscale sugli operatori del settore agricolo. Si mantiene una maggiorazione dell’aliquota rispetto a quella ordinaria: - per gli immobili definiti, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (IUC), come abitazioni non locate e negozi e botteghe non locati, al fine di disincentivare la mancata locazione degli stessi; - per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D5 - Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) – per aumentare gli introiti derivanti da questa categoria di contribuenti in considerazione delle capacità economiche della stessa; - per le aree fabbricabili al fine di aumentare gli introiti derivanti da tali beni immobili per garantire maggiori risorse di bilancio; - per le unità immobiliari destinate alla media e grande struttura di vendita per aumentare gli introiti derivanti da questa categoria di contribuenti sfruttando le maggiori capacità economico-contributive degli stessi. Con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui al “Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolte alle attività produttive del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona”, è stabilita la non applicazione della facoltà riconosciuta ai Comuni dall’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76%, i cui proventi sono interamente riservati allo Stato. A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri favorevoli espressi dagli organi competenti (vedi Pareri), il Consiglio Comunale ha deciso di approvare le aliquote I.M.U. per l'anno 2016, confermando quelle già in vigore nell'anno 2015, come in dettaglio specificato nei precedenti commi. EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE Le aliquote TASI e IMU approvate con la presente deliberazione hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016. Esse sono state determinate in conformità alla legge di stabilità per l’anno 2016 e all’apposito regolamento. Viene rispettato il vincolo di legge in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU non deve risultare superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale dell’IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobili. E’ riservato allo Stato il gettito IMU, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (che i comuni hanno facoltà di aumentare fino a 0,3 punti percentuali) derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Trasmettere in via telematica il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione sul sito informatico. Mandare copia del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario/Entrate, al Servizio Comunicazione ed al concessionario della riscossione R.T.I. I.C.A. s.r.l./Abaco S.p.A.. NOTE PERCORSO ISTRUTTORIO Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30 settembre 2013 avente oggetto: “Approvazione definitiva del Pacchetto Localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolte alle attività produttive del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona.”. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 7 aprile 2014 avente oggetto: “Approvazione della variante al Pacchetto Localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona.”. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16 aprile 2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto: “Approvazione delle Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (IUC)”.”. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29 settembre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto: “Integrazione alle “Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (IUC)”.”. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/41070 del 6 luglio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto: “Modifica ed integrazione del Capo A – Disposizioni Generali, del Capo B – Imposta Municipale Propria (IMU) e del Capo D – Tributo sui servizi indivisibili (TASI) delle “Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (IUC)”.”. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/41076 del 6 luglio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto: "Imposta Unica Comunale (I.U.C.) anno 2015: approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e Tributo sui servizi indivisibili (TASI)”. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 assunta in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto: “Modifica ed integrazione delle Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (IUC)”.”. Commissione Consiliare Permanente attinente il bilancio, le risorse e la digitalizzazione: parere favorevole espresso nella seduta dell'11 aprile 2016. NORMATIVA Art. 1, comma 380, lettera f), della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che prevede la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Art. 1, comma 380, lettera g), della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che riconosce la facoltà ai comuni di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, istitutiva dell’Imposta Unica Comunale (IUC), in particolare: comma 676 in base al quale l’aliquota di base TASI è pari all’1 per mille ed il consiglio comunale con apposita deliberazione può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; comma 683 che prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI in conformità con i costi dei servizi indivisibili e che le stesse possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; comma 677 il quale stabilisce che il comune determina le aliquote TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), art. 1, comma 27, che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 2015, da parte degli enti locali. Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), art. 1, comma 14, che prevede l’esclusione dell’abitazione principale e relative pertinenze dal presupposto impositivo TASI. Art. 13, comma 13/bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b), del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, che stabilisce che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria debbano essere inviati esclusivamente in via telematica al Ministero per la relativa pubblicazione nel sito informatico. Art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che stabilisce che le tariffe e le aliquote deliberate dagli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Decreto Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 con il quale viene differito il termine per l’adozione della deliberazione di approvazione del bilancio preventivo per gli enti locali al 30 aprile 2016. PARERI Pareri favorevoli espressi come previsto dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 10 marzo 2016 e in data 18 aprile 2016 dal Direttore del Settore Economico Finanziario e Fiscalità sulla regolarità tecnica e in data 10 marzo 2016 e in data 18 aprile 2016 dal Direttore del Settore Economico Finanziario – Entrate sulla regolarità contabile. FINANZIAMENTO Terminata la discussione, nel corso della quale si sono verificate variazioni delle presenze dei Consiglieri Comunali come si evince in dettaglio dal processo verbale della seduta odierna, al momento della votazione i presenti sono n. 32. La Presidente pone in votazione la deliberazione, votazione che viene resa in forma palese a mezzo di sistema elettronico. Essa ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 21 voti contrari n. 11 (Amore – Carpani – Everet - Fanti – Fasani – Ghidotti - Giovetti – Lanfredi – Sozzi - Ventura - Zanardi astenuti n. / Constatato l’esito della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA



Tasi Comune Cremona 2016

Ottima la pagina on line del COMUNE DI CREMONA
ATTENZIONE
PER L'ANNO 2016 IL PAGAMENTO DELLA TASI NON E' DOVUTO.
Per l'anno 2016 il tributo TASI non è dovuto, né dal possessore né dal detentore di nessuna tipologia di immobile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 14, lettera b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016) e delle disposizioni contenute nelle Deliberazioni n. 14 e n. 15 del 18/4/2016 adottate dal Consiglio Comunale del Comune di Cremona.
La TASI (Tributo per i servizi indivisibili) è uno dei tre tributi che compone la IUC (Imposta Unica Comunale).
La IUC si compone  anche di:
• IMU (Imposta municipale propria)
• TARI (Tassa sui rifiuti che sostituisce TARSU/TARES).

https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/21


Novità IMU - TASI per l'anno 2016


Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o l’utilizzatore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Non sono più soggetti a TASI

  • gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali continuano ad essere dovute sia l’IMU, sia la TASI;
  • l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:
  • l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs n. 139/20000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  • Sono soggetti sia a IMU sia a TASI


    • gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
       
    • con il beneficio della riduzione del 50% della base imponibile per entrambi i tributi, le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti, alle seguenti condizioni:
      • comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore);
      • per fruire fino da gennaio 2016 della agevolazione, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere registrato obbligatoriamente entro il 5 febbraio 2016, mentre il contratto verbale entro il 1 marzo 2016;
      • l’unità immobiliare concessa in comodato non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
      • l’unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione principale;
      • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
      • il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
      • oltre all’immobile destinato a propria abitazione principale e a quello concesso in comodato, il comodante non deve possedere altri immobili destinati a uso abitativo in Italia (Ris. MEF n. 1/DF del 17.02.2016).
    L’esistenza dei suddetti requisiti è attestata mediante presentazione della dichiarazione IMU.

domenica 1 maggio 2016

Tutela delle acque dall'inquinamento: Utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da attività d'allevamento del bestiame

A seguito dell'espletata istruttoria, è emerso che il ricorrente aveva ricevuto dall'azienda agricola … reflui zootecnici provenienti da liquame bovino contenenti azoto che poi impiegava a scopo di fertirrigazione su un terreno da lui condotto in affitto. Lo spandimento avveniva sulla base di un piano di utilizzazione agronomica (d'ora in poi PUA) secondo il quale entro il 10 novembre 2010 avrebbero potuto essere versati al massimo 729,94 m 3di effluenti. Tuttavia, a partire dal 3 novembre 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 2010 e nei giorni immediatamente successivi, personale della polizia municipale constatò un intenso traffico di tre autobotti della capacità di 200 quintali che effettuavano numerosi viaggi tra l'azienda agricola e il fondo del ricorrente.
Gli operanti si recarono presso la azienda e fotografarono le vasche di accumulo contenenti i reflui utilizzati dal ricorrente per lo spandimento, della capacità di 1789 m 3e del diametro di 20,46 metri ciascuna, trovandole quasi trascinanti. A seguito di una seconda verifica, notarono che il livello delle vasche si era decisamente abbassato sotto la soglia di tracimazione e nei giorni immediatamente seguenti furono ancora notate le autobotti effettuare una grande quantità di viaggi per quattro o cinque ore continue, alternandosi tra loro, tra l'azienda ed il terreno, dove veniva versato il contenuto delle botti. Infine gli operanti verificarono che il livello delle vasche di accumulo si era ulteriormente e sensibilmente abbassato di circa 3 metri, per valore indicativo di reflui prelevati pari a circa 1800 m 3e venne inoltre accertato che il ricorrente era l'unico soggetto che si riforniva da quelle vasche.
Sulla base delle predette risultanze processuali è stato ritenuto che il ricorrente avesse operato lo spandimento oltre i limiti quantitativi consentiti, essendo risultato che egli aveva acquistato azoto proveniente da refluo zootecnico pari a 16.418,93 m 3 di liquame bovino mentre nel PUA era indicata la quantità massima che era possibile espandere nel mese di novembre 2010 pari a 729,94 m 3nel terreno oggetto della contestazione.
Il tribunale è pervenuto alla conclusione che questa soglia fosse stata ampiamente superata sul rilievo che fu verificato un intenso traffico di ben tre autobotti nell'arco di pochi giorni (dal 3 al 7 novembre) che durò diverse ore ed il cui tragitto era sempre il medesimo.
 Il ricorrente era l'unico soggetto che si riforniva da quell'azienda. Si trattava di autobotti della capienza ciascuno di 200 quintali, come risulta dal registro dei mezzi, e, per evidenti ragioni di economicità, è stato ritenuto del tutto verosimile che C viaggi non venissero effettuati a metà carico ma utilizzando la massima capacità disponibile delle cisterne. Contestualmente vi fu la diminuzione sostanziale del livello delle vasche da cui le autobotti si approvvigionavano, stimata in circa 1800 m 3sulla scorta dell'abbassamento documentato con i rilievi fotografici. Il tribunale ha pertanto ritenuto trattarsi di una valutazione attendibile perché il diametro di ciascuna vasca era di 20,46 m mentre l'abbassamento del livello dei reflui era pari a circa 3 metri. A tale approdo, il giudice del merito è giunto anche applicando la formula matematica per il calcolo del volume mancante e ribadendo che la frequenza dei viaggi effettuati tra il 3 e il 7 novembre moltiplicata per la capacità delle 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale autobotti denotava l'intenzione di spandere una grande quantità di reflui prima che scattasse il divieto a partire dal 10 del mese, oltre il quale il solo fatto di trasportare di liquami era vietato. Al cospetto di una motivazione adeguata e completa, priva di vizi logici, il ricorrente solleva censure fattuali non consentite nel giudizio di legittimità obiettando che il tribunale avrebbe conseguito la prova del superamento dei limiti quantitativi sulla base di presunzioni, senza che fosse stato fatto alcun rilievo in ordine al contenuto sulle autobotti e sulle vasche a cielo aperto dalle quali provenivano i liquami. Tuttavia il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con i rigorosi passaggi argomentativi utilizzati dal giudice del merito sulla base delle evidenze disponibili ed in precedenza riassunti, connotandosi, in tal modo, il motivo proposto per la sua assoluta genericità. Correttamente quindi il tribunale ha ritenuto che il ricorrente effettuò pratiche di fertirrigazione superando i limiti quantitativi imposti dalla PUA incorrendo nella violazione contestata posto che, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da attività d'allevamento del bestiame, al di fuori dei casi o dei limiti consentiti, continua ad integrare il reato previsto dall'art. 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Sez. 3, n. 26532 del 21/05/2008 Calderone, Rv. 240553). 3.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Cass. Pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38779 Anno 2015 

Tamoil . Inquinamento delle acque?

Il sostituto procuratore generale chiede che i cinque siano condannati per il reato di avvelenamento delle acque, punito con una pena massima di 15 anni di reclusione
Cremona, 29 aprile 2015 -  Al via, questa mattina, davanti alla Corte d'assise d'appello di Brescia, il processo bis, con rito abbreviato, a carico dei manager della raffineria Tamoil di Cremona, accusati di avere inquinato la falda. Nel primo grado di giudizio, due dirigenti erano stati condannati per disastro ambientale doloso (Enrico Gilberti a 6 anni di reclusione e Giuliano Guerrino Billi a 3 anni), due per disastro ambientale colposo...