lunedì 2 maggio 2016

Tasi Comune Cremona 2016

Ottima la pagina on line del COMUNE DI CREMONA
ATTENZIONE
PER L'ANNO 2016 IL PAGAMENTO DELLA TASI NON E' DOVUTO.
Per l'anno 2016 il tributo TASI non è dovuto, né dal possessore né dal detentore di nessuna tipologia di immobile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 14, lettera b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016) e delle disposizioni contenute nelle Deliberazioni n. 14 e n. 15 del 18/4/2016 adottate dal Consiglio Comunale del Comune di Cremona.
La TASI (Tributo per i servizi indivisibili) è uno dei tre tributi che compone la IUC (Imposta Unica Comunale).
La IUC si compone  anche di:
• IMU (Imposta municipale propria)
• TARI (Tassa sui rifiuti che sostituisce TARSU/TARES).

https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/21


Novità IMU - TASI per l'anno 2016


Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o l’utilizzatore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Non sono più soggetti a TASI

  • gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali continuano ad essere dovute sia l’IMU, sia la TASI;
  • l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:
  • l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs n. 139/20000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  • Sono soggetti sia a IMU sia a TASI


    • gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
       
    • con il beneficio della riduzione del 50% della base imponibile per entrambi i tributi, le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti, alle seguenti condizioni:
      • comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore);
      • per fruire fino da gennaio 2016 della agevolazione, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere registrato obbligatoriamente entro il 5 febbraio 2016, mentre il contratto verbale entro il 1 marzo 2016;
      • l’unità immobiliare concessa in comodato non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
      • l’unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione principale;
      • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
      • il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
      • oltre all’immobile destinato a propria abitazione principale e a quello concesso in comodato, il comodante non deve possedere altri immobili destinati a uso abitativo in Italia (Ris. MEF n. 1/DF del 17.02.2016).
    L’esistenza dei suddetti requisiti è attestata mediante presentazione della dichiarazione IMU.

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