domenica 1 maggio 2016

Tutela delle acque dall'inquinamento: Utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da attività d'allevamento del bestiame

A seguito dell'espletata istruttoria, è emerso che il ricorrente aveva ricevuto dall'azienda agricola … reflui zootecnici provenienti da liquame bovino contenenti azoto che poi impiegava a scopo di fertirrigazione su un terreno da lui condotto in affitto. Lo spandimento avveniva sulla base di un piano di utilizzazione agronomica (d'ora in poi PUA) secondo il quale entro il 10 novembre 2010 avrebbero potuto essere versati al massimo 729,94 m 3di effluenti. Tuttavia, a partire dal 3 novembre 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 2010 e nei giorni immediatamente successivi, personale della polizia municipale constatò un intenso traffico di tre autobotti della capacità di 200 quintali che effettuavano numerosi viaggi tra l'azienda agricola e il fondo del ricorrente.
Gli operanti si recarono presso la azienda e fotografarono le vasche di accumulo contenenti i reflui utilizzati dal ricorrente per lo spandimento, della capacità di 1789 m 3e del diametro di 20,46 metri ciascuna, trovandole quasi trascinanti. A seguito di una seconda verifica, notarono che il livello delle vasche si era decisamente abbassato sotto la soglia di tracimazione e nei giorni immediatamente seguenti furono ancora notate le autobotti effettuare una grande quantità di viaggi per quattro o cinque ore continue, alternandosi tra loro, tra l'azienda ed il terreno, dove veniva versato il contenuto delle botti. Infine gli operanti verificarono che il livello delle vasche di accumulo si era ulteriormente e sensibilmente abbassato di circa 3 metri, per valore indicativo di reflui prelevati pari a circa 1800 m 3e venne inoltre accertato che il ricorrente era l'unico soggetto che si riforniva da quelle vasche.
Sulla base delle predette risultanze processuali è stato ritenuto che il ricorrente avesse operato lo spandimento oltre i limiti quantitativi consentiti, essendo risultato che egli aveva acquistato azoto proveniente da refluo zootecnico pari a 16.418,93 m 3 di liquame bovino mentre nel PUA era indicata la quantità massima che era possibile espandere nel mese di novembre 2010 pari a 729,94 m 3nel terreno oggetto della contestazione.
Il tribunale è pervenuto alla conclusione che questa soglia fosse stata ampiamente superata sul rilievo che fu verificato un intenso traffico di ben tre autobotti nell'arco di pochi giorni (dal 3 al 7 novembre) che durò diverse ore ed il cui tragitto era sempre il medesimo.
 Il ricorrente era l'unico soggetto che si riforniva da quell'azienda. Si trattava di autobotti della capienza ciascuno di 200 quintali, come risulta dal registro dei mezzi, e, per evidenti ragioni di economicità, è stato ritenuto del tutto verosimile che C viaggi non venissero effettuati a metà carico ma utilizzando la massima capacità disponibile delle cisterne. Contestualmente vi fu la diminuzione sostanziale del livello delle vasche da cui le autobotti si approvvigionavano, stimata in circa 1800 m 3sulla scorta dell'abbassamento documentato con i rilievi fotografici. Il tribunale ha pertanto ritenuto trattarsi di una valutazione attendibile perché il diametro di ciascuna vasca era di 20,46 m mentre l'abbassamento del livello dei reflui era pari a circa 3 metri. A tale approdo, il giudice del merito è giunto anche applicando la formula matematica per il calcolo del volume mancante e ribadendo che la frequenza dei viaggi effettuati tra il 3 e il 7 novembre moltiplicata per la capacità delle 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale autobotti denotava l'intenzione di spandere una grande quantità di reflui prima che scattasse il divieto a partire dal 10 del mese, oltre il quale il solo fatto di trasportare di liquami era vietato. Al cospetto di una motivazione adeguata e completa, priva di vizi logici, il ricorrente solleva censure fattuali non consentite nel giudizio di legittimità obiettando che il tribunale avrebbe conseguito la prova del superamento dei limiti quantitativi sulla base di presunzioni, senza che fosse stato fatto alcun rilievo in ordine al contenuto sulle autobotti e sulle vasche a cielo aperto dalle quali provenivano i liquami. Tuttavia il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con i rigorosi passaggi argomentativi utilizzati dal giudice del merito sulla base delle evidenze disponibili ed in precedenza riassunti, connotandosi, in tal modo, il motivo proposto per la sua assoluta genericità. Correttamente quindi il tribunale ha ritenuto che il ricorrente effettuò pratiche di fertirrigazione superando i limiti quantitativi imposti dalla PUA incorrendo nella violazione contestata posto che, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da attività d'allevamento del bestiame, al di fuori dei casi o dei limiti consentiti, continua ad integrare il reato previsto dall'art. 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Sez. 3, n. 26532 del 21/05/2008 Calderone, Rv. 240553). 3.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Cass. Pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38779 Anno 2015 

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