mercoledì 28 settembre 2016

bruciare rami e sterpaglie è reato?

bruciare rami e sterpaglie di ogni genere è ora un reato penalmente punibile e, quindi, oltre al rischio di una azione civile di risarcimento del danno esperibile in base all’art. 844 del codice civile che contiene il cosiddetto “divieto di immissioni”, colui che malsanamente provvede a bruciare le proprie ramaglie sarà passibile anche di denuncia penale.
Mentre in precedenza, la materia era lasciata alla regolamentazione dei propri Comuni, che nella maggior parte delle zone abitative prevedevano il divieto di accendere fuochi solamente durante il periodo compreso tra il 15 giugno e 15 ottobre di ogni anno e, per i trasgressori stabilivano una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 51,00 ed € 258,00, adesso il divieto di bruciare sterpaglie, ramaglie e vegetazione secca in genere è valido sempre ed è diventato reato penale oltre a prevedere una sanzione amministrativa di € 2.600,00 certamente non trascurabile.
La norma di riferimento viene data dall’art.13 del D.Lgs. 205/2010, che modificando l’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, stabilisce che “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi…”, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente o mettono in pericolo la salute umana devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati.

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