sabato 29 ottobre 2016

Obelisco, il fondo immobiliare Poste Italiane. Quotazioni

il fondo Obelisco è stato collocato a fine 2005 con un valore unitario di 2.500 euro e a giugno del 2006 è arrivato lo sbarco a Piazza Affari con lo stesso valore. 
Il prezzo scende sin da subito (nonostante il buon andamento dell’immobiliare in quel periodo) e già a metà 2008 le quotazioni toccano quota 1.700 euro.
Da allora è stato un calvario continuo, con le quotazioni che sono arrivate alla scadenza decennale del fondo a quota 600  
Oggi quota 532.

BTP. Previsioni

BTP. Previsioni
Col sostegno della Banca europea i tassi dovrebbero per il momento rimanere bassi.
In controtendenza oggi si registra un a diminuzione del valore dei btp con leggero aumento dei rendimenti netti
67   RN 2,77
47   RN 2,37
27   RN 1,06

8.9.2016
Banca centrale europea di Mario Draghi, ha aggiornato le stime sulla salute economica del Vecchio continente e mantenuto lo status quo sul Quantitative easing, il programma d'acquisto di titoli da 80 miliardi al mese, confermato fino a marzo 2017.

3.12.2015


Un nuovo taglio del tasso di interesse sui depositi  che cala da -0,2 a -0,3% per disincentivare gli istituti a lasciare denaro “parcheggiato”a Francoforte. E un prolungamento “fino a marzo 2017 e oltre se necessario” del programma di acquisto di titoli di Stato dei Paesi dell’Eurozona partito lo scorso marzo. l quantitative easing da 60 miliardi al mese”, che avrebbe dovuto concludersi a settembre 2016, andrà invece avanti “fino a marzo 2017 oltre se necessario. E comunque fino a quando l’inflazione non tornerà vicina al 2%”, Il tasso di interesse principale resta invariato al minimo storico, lo 0,05%.

mercoledì 26 ottobre 2016

Silenzi di Stato

ERNESTO BELISARIO E GUIDO ROMEO
Un libro per tutti quelli che si sono chiesti almeno una volta..
Quanto ha speso il sindaco in viaggi e con chi è andato a cena? Quanto è sicura la mia scuola? Quanto è inquinata l’aria del mio quartiere? Come sono fatte le graduatorie dei concorsi pubblici? L’amianto uccide ancora, ma dove? Quanti sono i “derivati” acquistati dal ministero e dalle amministrazioni? Tutte informazioni non coperte dal segreto di Stato, ma il cui accesso, fino a oggi, è stato negato a cittadini, associazioni e giornalisti. A dispetto delle sbandierate riforme sulla trasparenza e delle promesse elettorali. Un atteggiamento che, oltre a essere ingiusto, è dannoso perché il prezzo che gli italiani pagano in vite umane e in reddito pro capite è altissimo.
Ma anche per chi guarda il futuro…
Finalmente ora la situazione dovrebbe cambiare perché è stato varato anche da noi, dopo anni di pressioni e di lotte, il Freedom of Information Act (Foia), cioè una legge che consente libero accesso ai documenti pubblici. Un ritardo grave rispetto agli altri paesi europei, che ha alimentato la sfiducia nelle istituzioni ed è stato causa di inefficienze e corruzione. Certamente l’applicazione della legge non sarà facile anche perché, come dimostra questo libro, i cassetti dello Stato sono sempre stati tenuti rigorosamente chiusi. Le battaglie qui raccontate non hanno tutte un lieto fine ma rappresentano il segnale che la democrazia può essere praticata a partire dal basso e che la palude burocratica può essere combattuta.

Detrazioni fiscali. Titolo abilitativo edilizio

Quali sono gli interventi che, pur usufruendo delle detrazioni fiscali, non richiedono alcun titolo abilitativo o, al massimo, necessitano di una semplice comunicazione di inizio lavori (CIL)?
Impianti
Non è richiesto alcun titolo abilitativo per la sostituzione dei sanitari e degli impianti del bagno, così come per la messa a norma degli impianti elettrici obsoleti.
Anche l’installazione ex novo o la sostituzione di impianti di allarme obsoleti non richiede, da parte di chi effettua i lavori, alcun obbligo di notifica verso il Comune.
Ascensori e montacarichi interni possono essere installati o sostituiti con nuovi impianti rispondenti alla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (legge 13/1989) senza necessità di permessi.
Infine, anche la sostituzione delle caldaie per il riscaldamento e la produzione di ACS con apparecchiature innovative o con caldaie a condensazione non richiedono l’inoltro di domande al Comune.
Tutti questi interventi, ricordiamo, rientrano tra quelli che godono del bonus ristrutturazioni 2014 e, nel caso degli impianti di climatizzazione, anche dell’ecobonus.
Facciate edifici
La realizzazione di intonaci delle facciate degli edifici, senza operare modifiche rispetto alla situazione preesistente, e il rifacimento o la sostituzione dei cornicioni del condominio, anche in questo caso mantenendo inalterato l’aspetto (stesse dimensioni e stessi materiali), permettono di sfruttare la Detrazione 50% e non richiedono l’ottenimento di permessi e titoli abilitativi.
Comunicazione lavori semplice (non asseverata) e asseverata
Una seconda categoria di interventi, rientranti nel novero di quelli coperti dal bonus ristrutturazioni 2014, richiede a opera di chi esegue i lavori o da un proprio incaricato la presentazione di una comunicazione di inizio lavori che va presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia (leggi anche Sportello Unico per l’Edilizia, quali sono le sue funzioni?).
Per esempio, l’installazione di un impianto solare fotovoltaico a servizio di un’abitazione rientra tra le attività comprese nella Detrazione 50% e richiede una semplice comunicazione di inizio lavori non asseverata. Stessa cosa dicasi per gli impianti solari termici per la produzione di ACS, anche se in questo caso l’agevolazione prevista è quella del 65% (Ecobonus).
La CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) è, invece, necessaria per i seguenti interventi, tutti compresi nel bonus ristrutturazioni 2016:
1. Interventi sulle coperture e sui tetti per l’isolamento termico
2. Nuova costruzione o rifacimenti dei balconi esterni con materiali e caratteristiche diverse del preesistente
3. Intonaci e tinteggiature esterne con modifica di colore e di materiali
4. Nuova installazione o sostituzione di gronde e sistemi per lo scolo delle acque anche con materiali e caratteristiche diverse del preesistente
5. Porte e serramenti per esterni con caratteristiche di trasmittanza termica che rispettino gli indici del decreto 20 gennaio 2010.
6. Nuove aperture interne

7. Ascensori e montacarichi esterni possono essere installati o sostituiti con nuovi impianti rispondenti alla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (legge 13/1989)

Taglio dei costi della politica

25.10.2016 Rinviata la proposta di legge sul taglio dei costi della politica. La questione è stata rinviata a dopo il referendum. Il governo  è contro un reale taglio delle spese?????

martedì 25 ottobre 2016

Che cosa ci riserva il futuro?

Che cosa ci riserva il futuro?


Nel 1998 Kodak aveva 170.000 dipendenti e vende l'85% della carta fotografica mondo.

In pochi anni il loro modello di business è scomparso e sono andati in bancarotta.

Quello che è successo a Kodak capiterà a molte aziende nei prossimi 10 anni, e la maggior parte delle persone non vede che sta arrivando.

Nel 1998 avresti pensato che tre anni più tardi, non si sarebbero scattate foto su pellicola?

Le fotocamere digitali sono state inventate nel 1975. All'inizio avevano una risoluzione di 10.000 pixel, ora hanno diversi milioni di pixel.

Come con tutte le nuove tecnologie gli effetti sono stati deludenti per lungo tempo, prima di diventare leader in pochi anni.

Lo stesso accadrà con l'intelligenza artificiale nel mondo della salute, auto elettriche e autonome, l'educazione, la stampa 3D, l'agricoltura e il mondo del lavoro.


Benvenuti alla quarta rivoluzione industriale.


Nei prossimi 5 a 10 anni il software trasformerà la maggior parte delle industrie tradizionali.

Uber è semplicemente uno strumento software, anche se non hanno auto, che è diventata la più grande compagnia di taxi in tutto il mondo.

Airbnb è attualmente la più grande catena alberghiera del mondo, anche se non hanno una sede.

A proposito di intelligenza artificiale: i computer sono migliori, in modo esponenziale, per capire il mondo.

Negli Stati Uniti, i giovani avvocati non stanno funzionando.

Questo è perché il computer IBM Watson può fornire consulenza legale in secondi, per le cause più o meno complesse, il tutto con il 90% di precisione rispetto al 70% per gli esseri umani.

Quindi, chi  sta studiando legge, cambia immediatamente.

In futuro ci saranno il 90% in meno di avvocati, solo quelli che si specializzano sopravvivere.

Il computer Watson già aiuta a diagnosticare il cancro ed è 4 volte più preciso di quanto lo siano gli esseri umani.

Facebook ha già un software di riconoscimento facciale superiore agli esseri umani.

Nel 2030 i computer saranno più intelligenti degli umani

auto senza conducente: nel 2018 le persone avranno accesso alle auto prime driverless.

Entro il 2020 l'industria automobilistica sarà sconvolta.

Non sarà necessario possedere una macchina. Basta chiamare una macchina con il telefono, arriverà dove siete e vi porterà a destinazione. Non dovrete parcheggiare, devi solo pagare per la distanza percorsa e puoi essere produttivo durante il viaggio.

I nostri figli non avranno mai bisogno di una patente di guida e non compreranno mai una macchina.

Tutto questo trasformerà le nostre città, perché avremo bisogno di 90-95% in meno di auto.

Siamo in grado di trasformare i parcheggi in parchi. Ogni anno nel mondo, 1,2 milioni di persone muoiono in incidenti stradali. Attualmente c'è un incidente a tutti i 100.000 km. Con auto senza conducente, ci sarà un incidente ogni 10 milioni di chilometri.

Così risparmiare 1 milione di vite ogni anno.

La maggior parte delle case automobilistiche andrà in bancarotta. Queste aziende tradizionali che cercano di sviluppare e rendere le automobili migliori. Nel frattempo, il nuovo Tesla, Apple, Google ha un approccio rivoluzionario per costruire computer su ruote.

Sempre un maggiore numero di ingegneri della Volkswagen e Audi ammettere di essere completamente terrorizzato da Tesla.

Le compagnie di assicurazione si troveranno in una grande confusione. Nessun incidente, l’assicurazione diventerà 100 volte meno costoso.

Il loro modello di business di assicurazione auto scomparirà.

La proprietà cambierà. Poiché è possibile lavorare durante il viaggio, ci sono molti che andranno a vivere in un ambiente migliore.

Le auto elettriche diventeranno una realtà entro il 2020. Le città diventerà più silenziose.

L’Elettricità diventerà incredibilmente pulita e poco costosa. Per 30 anni, la generazione di energia solare è in crescita esponenziale. Si è solo incominciato a vedere l'impatto. Lo scorso anno, nel mondo, non c'era più energia da fonte solare che di origine fossile.

Il prezzo di energia solare diventerà così bassa che tutte le miniere di carbone cesseranno di essere utilizzato entro il 2025.

Il buon mercato di elettricità significa acqua abbondante e  a buon mercato.

La desalinizzazione ha ora ha bisogno solo 2KWH per metro cubo.

Nella maggior parte dei casi, l'acqua non è raro, è acqua potabile è rara. Immaginate cosa sarebbe possibile se tutti potessero avere l'acqua pulita a volontà con costi nulli.

Settore della sanità: Ci sono aziende che produrranno uno strumento medico chiamato Tricorder X che sarà controllato dal vostro telefono che esegue la scansione retina, analizzare il respiro e il tuo sangue. Si analizzerà 54 biomarcatori in grado di identificare quasi tutte le malattie.

Sarà poco costoso e così nel giro di pochi anni in tutto il mondo avranno accesso a medicina avanzata quasi gratis.

stampanti 3D: In 10 anni, i prezzi delle stampanti 3D di base è diminuito da $ 18.000 a $ 400. Allo stesso tempo, sono diventati 100 volte più veloce.

Tutti i principali produttori scarpe hanno iniziato a stampare le scarpe.

Negli aeroporti i pezzi di ricambio sono già stampati in 3D.

La stazione spaziale ha una stampante che elimina la necessità di un gran numero di pezzi di ricambio.

Alla fine dell'anno, i nuovi telefoni intelligenti hanno il potenziale per la scansione in 3D.

È quindi possibile eseguire la scansione delle scarpe a casa.

In Cina, hanno già stampato un edificio di 6 piani in 3D completo.

Nel 2027, il 10% di tutto ciò che sarà prodotto sarà in 3D.

Mondo del Lavoro: Nei prossimi 20 anni, il 70-80% dei posti di lavoro scompaiono.

Ci saranno molti nuovi posti di lavoro, ma non è sicuro che ci sarà abbastanza posti di lavoro in un tempo così breve.

Agricoltura: Ci sarà un robot contadino a $ 100 in futuro. I contadini del Terzo Mondo possono quindi gestire i propri campi, piuttosto che a lavorare tutto il giorno.

Idroponica richiedono molta meno acqua.

Il vitello prodotto in laboratorio è già disponibile e diventerà meno costoso di quello naturale dal 2018. Attualmente il 30% di tutti i terreni agricoli sono utilizzati per l’allevamento del bestiame. Immaginate se non ne abbiamo più bisogno.

Diverse nuove aziende produrranno proteine ​​dagli insetti. Essi sono più ricchi di proteine ​​animali. Saranno etichettati fonte alternativa di proteine.

C'è un'applicazione chiamata Moodies può già dire di che umore siete.

Entro il 2020 ci saranno le applicazioni che possono stabilire dalle tue espressioni facciali se dite la verità. Immaginate un dibattito politico in cui ci mostrano se diciamo la verità oppure no.

Durata: Attualmente le speranza di vita aumenta di tre mesi all'anno. 4 anni fa l'aspettativa di vita era 79 anni, ora è 80 anni.

Nel 2036 l'aspettativa di aumento  è di un anno per ogni anno che passa. Quindi ci sarà probabilmente vivere più di 100 anni.

Istruzione: Gli smartphone saranno meno costosi. Ora costano10 $ in Africa


Entro il 2020 il 70% di tutti gli esseri umani avranno il loro smartphone. Ciò significa che tutti avranno lo stesso accesso all'istruzione di livello mondiale.

Collaborare gratuitamente con gli enti pubblici è difficilissimo. Meglio fare il consulente.

Alberto Bottini non lavorerà più con l’ospedale di Cremona e neppure con l’OglioPo. Opererà in una clinica di Milano occupandosi come sempre di cancro al seno e farà da consulente con l’ospedale di Crema per istituire là una Brest Unit sul modello cremonese che lui stesso, con la sua équipe, ha creato e da tutti è giudicata una eccellenza mondiale.
La decisione è presa. Il fondatore della Brest Unit, chirurgo di fama internazionale nella patologia mammaria, lascia definitivamente l’Ospedale e non darà seguito alla sua offerta di collaborare a titolo gratuito per garantire continuità all’unità complessa multidisciplinare che lui stesso aveva fondato. Sembrava che tutto fosse stato garantito anche dalla nomina a “Primario emerito” voluta per la prima volta in ospedale dal direttore generale Camillo Rossi. Poi la scelta di ridurgli i compiti ipotizzati permettendogli, sostanzialmente, solo di lavorare all’Oglio Po. 
A quel punto Bottini continuerà a lavorare a Milano e a Crema.


Ma questi dirigenti pubblici che vogliono prestarsi gratuitamente a continuare il loro incarico? 
Solo incarichi retribuiti consentono un giusto riequilibrio degli interessi in campo!


Manovra economica 2017

il testo della manovra economica 2017, che avrebbe dovuto essere inviato alle Camere entro il 20 ottobre, non ci è mai arrivato ed è tuttora in via di limatura, con misure soggette a continui ripensamenti
da un lato delle insufficienti coperture
dall’altro delle polemiche su operazioni come il presunto condono sul contante nascosto nelle cassette di sicurezza. 
Mentre l’unico testo ufficiale, ilDocumento programmatico che è stato mandato a Bruxelles martedì, è stato modificato in corsa riducendo le spese previste per gli interventi post terremoto

Videosorveglianza negli asili. La Via dei Colori




Oggi, 19.10.2016, una proposta di legge che prevede di installare sistemi di videosorveglianza negli asili,
senza oneri per lo Stato, per contrastare gli abusi ha avuto l’ok della Camera (ora passa al al Senato). Il testo è stato approvato a Montecitorio con 279 voti a favore, 22 contrari e 69 astenuti.

Superate così anche le critiche di chi vedeva in questa legge una chiara violazione della privacy. Nel testo, infatti, viene specificato che le videocamere dovranno essere a circuito chiuso. Le immagini saranno cifrate al momento della registrazione, dunque non immediatamente visibili; e le due “chiavi” per accedervi saranno in possesso della struttura e di un ente certificato. Solo dopo una segnalazione credibile o una denuncia, la polizia o un pubblico ministero potranno visionare il filmato

Il rispetto della privacy può consentire la copertura a chi commette dei reati?
Non basta disporre dei controlli da parte di funzionai del ministero.
Magari rivolgendosi ai dirigenti in pensione? 

 

Forse è meglio rivolgersi a

La Via dei Colori


LA VIA DEI COLORI E’ l’associazione punto di riferimento sul territorio nazionale per minori e minoranze vittime di maltrattamenti in struttura. Non ha finalità politiche, religiose, non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale .
FORNISCE gratuitamente consulenza tecnica legale e accoglienza psicologica di primo livello, orientamento ed informazioni utili su dove e come muoversi per le vittime di violenza fisica e psicologica, per i familiari e gli addetti ai lavori.
I professionisti del nostro Comitato Scientifico (avvocati, psicologi, medici legali, pediatri, pedagogisti) sono da sempre impegnati nella prevenzione e nella formazione perché presto o tardi si possano trovare i mezzi necessari ad evitare episodi di maltrattamenti e violenza.
Il Numero Verde 800-98.48.71 attivo su territorio nazionale dal Novembre 2014 ha già accolto e sostenuto oltre 1500 famiglie dando origine nel solo primo anno e mezzo di attività ad oltre 50 processi seguiti personalmente dai professionisti del nostro Comitato Scientifico.
Tra questi processi troviamo i tristemente noti di Quarrata(PT)PistoiaConselice (RA)Vado LigureChiavariGradoAtella (PZ)Orvieto, Bergamo, Settimo Torinese,RiminiFicaroloBarlettaLecce e molti altri ancora in fase di indagine e quindi coperti da segreto istruttorio.

lunedì 24 ottobre 2016

Soppressione equitalia il problema dell’inquadramento dei dipendenti,

Egre. Direttore
Soppressione Equitalia
COME SI RISOLVE il problema dell’inquadramento dei quasi 8 mila dipendenti, che hanno un contratto di lavoro di diritto privato equiparato a quello del comparto bancario, con stipendi più alti rispetto a quelli dei funzionari delle Entrate, e sono stati assunti senza concorso, per cui non possono essere fatti entrare automaticamente nei ranghi della pubblica amministrazione?
Saluti
GR


Risposta
E' possibile che i giornalisti commentatori parlamentari se ne siano accorti subito ed il legislatore no?
Forse il problema è semplice basta nominarli tutti dirigenti a chiamata!
Il pubblico impiego  è stato privatizzato per niente?

Tasse per le multinazionali. La posizione C. E.

Egr. Direttore
La Commissione Europea nel suo comunicato scrive che “il tipo di tassazione selettiva riservato ad Apple in Irlanda è illegale secondo le leggi della UE, perché dà ad Apple vantaggi considerevoli rispetto ad altre aziende che sono soggette alla normale tassazione”. Nel caso in cui siano accertati trattamenti illeciti di questo tipo, la Commissione ha il potere di imporre allo stato membro interessato di procedere al recupero delle tasse non versate. La cifra dei 13 miliardi di euro è una stima basata sulle attività dell’ultima decina di anni di Apple nell’Unione Europea.
L’azienda ha potuto evitare praticamente tutte le tasse legate alla produzione di profitti per le sue vendite nel mercato unico dell’Unione. Apple registrava infatti tutte le vendite in Irlanda invece che nei paesi in cui effettuava fisicamente le vendite:
Ora il problema è l'italia chiederà conto ad Apple del mancato pagamento delle tasse sul sul territorio? 
Perché il sistema fiscale Italiano se la piglia solo con i contribuenti ITALIANI?
Di multinazionali che investono a queste condizioni io preferirei farne a meno.
Lei che ne pensa?
Distinti saluti
pseudonimo Cesare Fedeli, Milano


Risposta
Per loro servono solo Queste Multinazionali servono solo ad abbassare il costo del lavoro e a eliminare opportunità alle imprese del mercato interno. Per loro servono accertamenti fiscali per ogni euro che fatturano in ITALIA.
Questo tipo di allargamento del mercato globale rende solo più poveri tutti i normali lavoratori

domenica 23 ottobre 2016

Prodotti finanziari Poste. Giornalisti esperti finanziari


Prodotti finanziari delle Poste
Lucidamente Alessandra Puato Corriere 16 settembre 2016 
L’obiettivo è mantenere alta la redditività (+32% l’utile operativo nel semestre a 843 milioni su 17,6 di ricavi) in un momento di tassi sottozero. Poste investe la raccolta soprattutto nei titoli di Stato, che non rendono: vanno inventati nuovi prodotti senza alzare troppo i rischi per i clienti. Magari anche con la Cdp (che già le versa 1,6 miliardi l’anno perché distribuisca libretti e buoni postali); o d‘investimento nelle infrastrutture. C’è poi da continuare a tessere su alleanze o acquisizioni, a partire dalla Sia che gestisce reti di pagamento in tutta Europa.
Complimenti anche se la Gabbanelli è in disaccordo!
AL


Risposta
Io a dire la verità mi fido di più della Gabbanelli

venerdì 21 ottobre 2016

Esame baropodometrico Cremona

Massimo, il nostro tecnico ortopedico specializzato, è sempre disponibile a visitare su appuntamento presso lo studiolo interno al punto vendita Risana di Cremona, dove effettua per i nostri clienti: 
 
   • esame baropodometrico con controllo del carico statico e dinamico; 
   • analisi postrurale;
 • rilevazione podografica per la successiva realizzazione di plantari ortopedici.
 
Poniamo particolare attenzione alle rilevazioni podografiche: in statico su carta podografica, a computer su pedana; su materiale schiumoso per la generazione di calco in gesso; grazie alle quali il nostro laboratorio riesce a realizzare vostri plantari ortopedici su misura.
 
In base alle prescrizioni specialistiche del vostro medico ed all’esito delle visite con il nostro tecnico ortopedico, realizziamo nel nostro laboratorio il plantare migliore per le vostre specifiche esigenze: riabilitativo, sensomotorio per ottimizzare le performance sportive, correttivo per l’età della crescita, coadiuvante per l’adulto con difetti posturali e/o deambulatori consolidati. 
 
Realizziamo plantari nei diversi materiali, il nostro tecnico saprà consigliarvi quello migliore per voi: traspirante per chi soffre di sudorazione o ulcere, in pelle per le scarpe classiche o morbido per l’uso nella ginnastica. 
 
Alto, sottile, intercambiabile o adattato ad una specifica calzatura: la scelta del plantare dipenderà da come camminate, dai momenti in cui lo userete, dalle scarpe che amate indossare, dalla sensibilità dei vostri piedi e da ogni altro piccolo particolare importante che valuteremo insieme. In Risana il tuo plantare su misura è realizzato pensando a te.
 
Ogni lunedì Risana mette a disposizione il proprio tecnico ortopedico per esame baropodometrico gratuito.
 Risana mette a disposizione il proprio tecnico ortopedico per esame baropodometrico gratuito.
 

Detrazioni fiscali per cambio caldaia



Per coloro che scelgono di sostituire la vecchia caldaia o lo scaldabagno  è prevista l’agevolazione fiscale del 50%.
L’agevolazione spetta anche per coloro che scelgono di sostituire la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione in questi casi è però possibile scegliere di accedere, alternativamente, alla detrazione del 65%.
Dal 1° gennaio 2012 la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza.
L’agevolazione, introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte, è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 (art. 4) che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef.
la LEGGE n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilita' 2016). Viene prorogata la detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie: nella misura del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016.
Vengono mantenute le norme per usufruire dell’agevolazione fiscale ed il tetto di spesa detraibile di 96.000 euro.
Inoltre viene confermato:
  • l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
  • la non indicazione del costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;
  • l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
  • l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
  • causale del versamento
  • codice fiscale del soggetto che paga
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.
Documentazione da conservare
I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.
Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.

giovedì 20 ottobre 2016

Attività commerciale . Requisiti scala a chiocciola

Attività commerciale . Requisiti scala a chiocciola

Il Collegio intende prendere le mosse dal testo dell’art. 19 della L. 241/1990, il quale testualmente dispone che l’amministrazione deve procedere alla verifica dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge. 
La norma, riferita al caso in esame, sta a significare che il Comune doveva controllare che i locali, dove s’intende esercitare l’attività commerciale di ristorazione, siano, dal punto di vista edilizio, conformi a legge, giacché tale conformità si pone come un presupposto indispensabile per consentire lo svolgimento legittimo di un’attività che, per sua natura, coinvolge il pubblico. 
E giacché la conformità a legge dei locali costituisce un necessario presupposto, la cui assenza impedisce lo svolgimento dell’attività commerciale considerata, tale profilo della vicenda risulta assorbente e va considerato per primo. 
Dagli atti di causa risulta che la società ricorrente ha realizzato una struttura in legno, con la quale ha coperto il terrazzo, modificando la sagoma dell’edificio. Le opere realizzate sono visibili dalla strada. In tale modo, come esattamente osserva il Comune nella sua memoria, si è realizzato un primo piano, con superficie di non meno di 58 mq circa, a destinazione commerciale, qual è quella della ristorazione. 
Un siffatto intervento esula dalla previsione dell’art. 20 della L.R. 4/2003, che ribadisce al comma 6 che la realizzazione di verande non può comportare una variazione della destinazione d’uso della superficie modificata, la quale, comunque non può eccedere i 50 mq.. La tesi della società ricorrente secondo cui il comma 7 della norma citata prevede un diverso limite di 60 mq per gli edifici adibiti esclusivamente ad attività commerciali, non ha pregio, giacché ciò è consentito nel caso che vengano realizzate opere per l’adeguamento degli edifici a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico sanitarie, con l’avvertenza che le opere realizzate con tale finalità possono essere regolarizzate previa richiesta di autorizzazione.
Il Collegio rileva, quindi, che le diverse tesi della società ricorrente non possono essere condivise e il motivo di ricorso va rigettato.
Nel provvedimento comunale impugnato si legge che l’accessibilità al solaio di copertura, servito da una scala a chiocciola interna al locale del piano terra, non risulta conforme al D.M. 236 del 14.06.1989 artt. 4 e 8. Il primo giudice ha ritenuto tale motivazione del provvedimento impugnato immune da vizi, ritenendo del tutto irrilevante che la medesima scala fosse stata ritenuta idonea ad un uso privato, “quando il terrazzo non risultava occupato da iniziative commerciali”. 
La ricorrente non rivolge a questo punto della sentenza nessuna censura sostanziale, ma piuttosto lamenta che “il Comune ha affermato l’esistenza di due ragioni di diniego della SCIA, che non aveva incluso fra i motivi ostativi nell’avviso di avvio del procedimento, senza quindi consentire alla ricorrente di presentare le proprie osservazioni, frustrando la finalità partecipativa della norma”. 
Il Collegio ritiene di condividere quanto affermato dal primo giudice. L’art. 4 del citato decreto 236/1989 prevede espressamente una serie di requisiti che debbono avere le scale degli edifici aperti al pubblico, requisiti che la scala chiocciola non sembra avere né la ricorrente dice che li abbia. Non si vede, quindi, quali osservazioni essa avrebbe potuto presentare al Comune, che si è limitato a richiamare una precisa norma, che non lascia spazio a valutazioni discrezionali. 
Conclusivamente il ricorso va dichiarato infondato e come tale va respinto con assorbimento di ogni altro motivo (C.G.A.R.S., sentenza 18.06.2015 n. 446

Attività commerciale Conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie

Attività commerciale Conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie
Invero, l’esercizio di un’attività commerciale può avvenire solo in presenza di un titolo abilitante, in passato denominato “licenza di commercio” e che attualmente, in attuazione dei principi di semplificazione dell’azione amministrativa, può formarsi in virtù della sola iniziativa del privato (denuncia di inizio attività DIA, segnalazione certificata di inizio attività SCIA), sempre che ricorrano condizioni e presupposti richiesti dalla legge (cfr. art. 19 l. n. 241/1990 recante la disciplina generale), risolvendosi essa, in mancanza di detti presupposti e condizioni, in attività commerciale abusiva.
Tra i presupposti del legittimo svolgimento dell’attività commerciale e, quindi, tra le condizioni richieste ai fini della formazione del titolo abilitante anche mediante la sola dichiarazione del privato (DIA, poi SCIA), va senz’altro annoverata la regolarità edilizia dell’immobile in cui l’attività viene ad essere svolta secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, cui questa Sezione si è già in altre circostanze richiamata: «la conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince dagli art. 24, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, e art. 35, comma 2, l. n. 47/1985, del resto, risponde ad un evidente principio di ragionevolezza escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione è preordinata la disciplina urbanistico-edilizia (Consiglio Stato, sez. V, 30.04.2009, n. 2760, conforme, Id., sez. V, 16.08.2010 , n. 5701)»; «non può revocarsi in dubbio che il legittimo esercizio di un'attività commerciale sia ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere (cfr. TAR Campania Napoli, sez. III, 09.09.2008, n. 10058; Id., 09.08.2007, n. 7435; Id., 27.01.2003, n. 423; Id., 22.11.2001, n. 5007)».
Nel caso di specie, l’irregolarità del cespite in cui l’attività avrebbe dovuta essere svolta è acclarata dall’avvenuta presentazione di una domanda di sanatoria edilizia straordinaria (cd. condono edilizio), rigettata dal Comune di Pozzuoli (cfr. motivazione del provvedimento impugnato) (TAR Campania-Napoli, Sez. III, sentenza 22.11.2012 n. 4724 


Attività commerciale . Mancanza regolarità urbanistico-edilizia.

Attività commerciale . Mancanza regolarità urbanistico-edilizia.


Del tutto corretta appare la motivazione del TAR di Napoli, che muovendosi sul solco tracciato dalla citata giurisprudenza ha confermato che il legittimo esercizio di un'attività commerciale, soprattutto se essa comporti –come nel caso di specie- la somministrazione di alimenti e bevande, deve essere ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l’intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere.
Nel caso di specie, per quanto allegato dallo stesso ricorrente, è incontroversa la mancanza di conformità urbanistica-edilizia del compendio aziendale, di talché ineccepibile appare il consequenziale provvedimento inibitorio adottato dal Comune di Pompei, rispetto alla richiesta di rilascio della relativa autorizzazione commerciale. E ciò, anche alla luce della disciplina regionale e statale in materia di aziende agrituristiche, puntualmente richiamata dal TAR nella decisione gravata, che il Collegio ritiene di condividere pienamente anche sotto tale specifico aspetto. 
Ne consegue che la sentenza merita conferma anche nella parte in cui ha ritenuto corretto il comportamento del Comune di Pompei che ha ordinato la cessazione dell’attività abusiva di agriturismo condotta dall’appellante, sul rilievo della non assentibilità dei manufatti realizzati nel compendio aziendale e della improcedibilità dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione sanitaria in relazione a locali ed ambienti oggetto di una pluralità di modifiche, oltre che in ragione dell’insussistenza di altri fondamentali presupposti (quali l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici). 
La Sezione ritiene che tutti i provvedimenti legittimamente fondati su tali presupposti (abusi edilizi) non necessitino di alcuna particolare valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti, non essendo configurabile alcun tipo di affidamento meritevole di tutela alla conservazione di situazione fondate su “illeciti permanenti”, che il tempo non può sanare in via di fatto (Cons. St., sez. IV, 16/04/2012, n. 2185). 
Ciò vale tanto più nel caso di specie, atteso che -come opportunamente evidenziato dal TAR di Napoli– nella materia delle aziende agrituristiche vi è una disciplina legislativa statale e regionale particolarmente rigorosa, perché finalizzata a preservare la specificità del settore agrituristico e la genuinità dei prodotti fruibili all’interno dell’azienda agrituristica. Consiglio di Stato, Sez. V, 5.11.2012 n. 5590.

A che serve?

Egr, direttore
A che serve abbassare i prezzi c'è sempre più gente che non ha soldi per comperare?
A che serve aumentare le tasse e far chiudere molte attività per troppo fisco se poi si perdono posti di lavoro?
A che serve aumentare le pensioni se ci sono sempre meno contributi pagati dai giovani per pagarli?
A che serve una campagna referendaria di più mesi per un provvedimento che non incide sull'economia e sui posti di lavoro che sono i veri problemi?
A che serve mettere in Costituzione il pareggio di bilancio se certe poste all'attivo hanno scarso fondamento?
A che serve un riconoscimento internazionale se l'Europa non considera l'Italia?
A che serve avere un regime democratico se si ha paura (o se si istilla la paura) di andare ad elezioni?


Risposta
 Serve per discutere,  organizzando convegni e tavole rotonde, a chi ha trovato il modo di campare cianciando

Affittacamere. Revoca dei nulla osta igienico sanitari.

Ritenuto che ad un primo esame proprio della fase cautelare il ricorso non appare assistito del requisito del fumus in quanto i provvedimenti di revoca dei nulla osta igienico sanitari appaiono fondati su una pluralità di presupposti, tra i quali, appare dirimente constatare l’avvenuto accertamento che la situazione delle cinque attività è sostanzialmente uguale a quella rilevata in precedenza.
Rilevato, pertanto, che anche a seguito dei lavori posti in essere successivamente alla notifica del provvedimento di cessazione dell’attività ricettiva del 05/06/2014 appare sussistere ancora il carattere unitario della struttura in questione.
Considerato che, pertanto, il provvedimento di revoca sopra citato costituisce un atto consequenziale in relazione al quale non appare necessario procedere alla comunicazione di avvio che, in quanto tale, determinerebbe un inutile aggravio procedimentale.  Il TAR respinge l’istanza cautelare. TAR Veneto, sez. III, Ord. 10 giugno 2015, n. 221 

lunedì 17 ottobre 2016

Affittacamere . Necessità di omissioni ingannevoli per giustificare l’annullamento dell’atto autorizzatorio


Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 6.10.2015, n. 5856
1.– La sig.ra  ha impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania i provvedimenti, adottati dal Comune di annullamento dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività diaffittacamere e il provvedimento di rigetto della domanda di condono edilizio relativa a determinare opere effettuate dall’appellante stessa.
Con il primo provvedimento, il Comune ha annullato le autorizzazioni rilasciate per le seguenti ragioni:
a) «indisponibilità giuridica, all’atto della presentazione delle domande, degli immobili destinati a dette attività, discendente dai sequestri del 9 febbraio 2004, del 16 marzo 2004 e del 1° ottobre 2004, mai revocati dall’autorità giudiziaria al punto che in data 10 febbraio 2013 è stata contestata la violazione dei sigilli e disposto un ulteriore sequestro giudiziario»;
b) «per la non conformità urbanistico-edilizia dei medesimi immobili destinati alle attività in contestazione»;
c) «per la mancata presentazione delle situazioni sub a e sub b, all’atto della presentazione delle istanze di autorizzazioni e licenze (...);in particolare, per non avere rappresentato, all’atto delle rispettive domande, che gli immobili, indicati come residenza da adibire ad attività di affittacamere, non erano in realtà residenziali (abitazioni), in quanto fin dalla data del 31 marzo 2003 erano stati illegittimamente trasformati a destinazione alberghiera, come in tale senso dichiarato nelle sopra richiamate domande di condono».
Con il secondo provvedimento il Comune ha esaminato talune domande di condono, rigettandole. Come si dirà oltre, tale provvedimento non ha riguardato domande presentate dalla sig.ra Sorrentino.
3.3.– La causa è stata decisa all’esito della udienza pubblica del 6 ottobre 2014. In tale udienza, il Comune si è opposto al rinvio, facendo presente che l’atto di avvio del procedimento è dipeso dalla mancanza conoscenza da parte del funzionario preposto della pendenza dell’appello.
4.– L’appello è infondato.
4.1.– L’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza per le seguenti ragioni:
a) la questione della mancanza di opere edilizie nelle sei camere non sarebbe motivo posto a base del provvedimento impugnato;
b) l’indisponibilità giuridica sarebbe conseguenza dei sequestri giudiziari risultanti esistenti all’atto dell’adozione del provvedimento di annullamento impugnato;
c) la non conformità urbanistico-edilizia, conseguente alla pluralità di abusi esistenti sul fabbricato nel corso del 2004;
d) la falsa rappresentazione dei dati di cui alle lettere b) e c) da parte dell’appellata al momento della presentazione della domanda di autorizzazione.
L’appellante critica, inoltre, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto assimilabile l’attività di affittacamere a quella alberghiera, in ragione della diversità tipologica delle attività. Inoltre, si rileva come la parte appellata aveva presentato, nel 2004, «istanza di condono edilizio nella quale dichiarava che il fabbricato (…) era da destinarsi ad attività alberghiera, tale essendo la finalità delle opere edili autorizzate senza permesso».
I motivi non sono fondati.
In relazione al punto a), il preteso errore del primo giudice nel valutare un profilo non oggetto del provvedimento impugnato non ha rilevanza ai fini della presente decisione.
In relazione al punto b), a parte l‘effettiva esistenza della perdurante efficacia dei sequestri, tale provvedimenti, come bene mette in rilievo l’appellata, esistevano comunque al momento del rilascio dell’autorizzazione; e non viene indicata alcuna ragione che giustifichi l’annullamento nel 2013.
In relazione al punto c), è sufficiente rilevare che la questione edilizia è stata affrontata in modo indebito dal Comune, come sopra risulta: con la conseguenza che non può, allo stato, costituire valida ragione di annullamento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale.
In relazione al punto d), alla luce di quanto esposto non risultano omissioni ingannevoli al momento della domanda di autorizzazione per giustificare l’annullamento dell’atto autorizzatorio rilasciato. Per l’asserita falsità per la mancata comunicazione circa la destinazione dei beni a finalità alberghiera e non di affittacamere, si deve anzitutto rilevare che l'attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le dimensioni modeste, richiede non solo la cessione del godimento di un locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno (cfr. Cass., II, 8 novembre 2010, n. 22665).
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che (a prescindere dall’effettività del mutamento di destinazione e dalla valenza della rinuncia alla domanda di condono da parte dell’appellante, successivamente intervenuta) non sussiste la radicale oggettiva diversità tra le due modalità di destinazione denunciata dall’appellante. Si tenga conto, inoltre, che la legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) dispone che, in caso di gestione delle camere secondo modalità differenti da quelle autorizzate dalla legge, si applicano soltanto sanzioni pecuniarie. In definitiva, non è configurabile una falsa rappresentazione in ordine al denunciato cambio di destinazione dell’immobile, considerata la parziale sovrapposizione tra le due forme di destinazione e la circostanza che l’eventuale impiego del bene secondo modalità parzialmente diverse da quelle che configurano l’”affittacamere” comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria. 5.– Per le ragioni sin qui esposte, i provvedimenti impugnati risultano privi di un’adeguata motivazione e di istruttoria, sono illegittimi e vanno annullati.