giovedì 19 gennaio 2017

Ministero trasporti. Autovelox

Ministero trasporti. Autovelox

La legge stabilisce che i cosiddetti autovelox – e, più in generale, tutti i dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle sui “Limiti di velocità” e di “Sorpasso” – possono essere utilizzati o installati: sulle strade extraurbane secondarie; sulle strade urbane di scorrimento oppure su singoli tratti di esse individuati con apposito decreto del prefetto, in base alla pericolosità del tratto, al tasso di incidentalità, alle condizioni planoaltimetriche e del traffico per le quali non è possibile procedere al fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati.
La Cassazione ha ribadito che l’installazione di autovelox fissi sulle strade urbane è legittima solo nel caso di strade urbane di scorrimento, oppure strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate.
Al di fuori di queste ipotesi, l’utilizzo nell’area urbana di una postazione fissa di autovelox è illegittima, con conseguente nullità della multa.
Le postazioni di autovelox devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.
Al riguardo, la distanza tra le postazioni di controllo ed il segnale di preavviso deve essere adeguata in modo da garantirne il preventivo avvistamento in relazione alla velocità locale predominante.
Inoltre, la distanza minima tra il segnale stradale che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a quattro chilometri e tra il segnale e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche.
La legge non prevede alcuna distanza minima tra due autovelox: pertanto ben potrebbe avvenire che lo stesso soggetto venga multato due volte sullo stesso tratto di strada da due postazioni di autovelox.
La Cassazione, a riguardo, ha sempre escluso la possibilità di censurare le scelte dell’Amministrazione in ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione e di accertamento delle violazioni.

Non esistono norme, secondo la Cassazione, che impongano l’obbligo di taratura dell’autovelox. Ai fini della validità della multa accertata con l’autovelox, basta dunque solo il fatto che l’agente accertatore abbia dato atto, in verbale, di avere verificato il corretto funzionamento dello strumento. laleggepertutti.it

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