giovedì 26 gennaio 2017

Sanzione amministrativa. Proporzionalità

Sanzione amministrativa. Proporzionalità

Il TAR Emilia Romagna, – Bologna – Sezione Prima, Sentenza 112/2016, si è pronunciato su un caso che aveva ad oggetto l’applicazione di una misura prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza in virtù del quale il Questore può disporre la chiusura di un locale quando questo sia diventato motivo di pericolo per l’ordine pubblico.
La norma applicata prevede la possibilità di disporre la chiusura fino a 15 giorni oppure in una misura superiore qualora sia necessario per particolari esigenze di ordine pubblico specificatamente motivati.
Nel caso in esame, a seguito di alcuni episodi verificatisi presso un pubblico esercizio della riviera romagnola, era stata disposta la chiusura per un periodo di trenta giorni in misura quindi superiore a quanto previsto in via ordinaria.
Avverso tale provvedimento di carattere preventivo, volto cioè ad evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, è stato proposto ricorso d’urgenza per diversi motivi ed il TAR Emilia Romagna ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del decreto di chiusura del locale, confermando poi il provvedimento con la sentenza definitiva e la decisione è stata motivata in ragione del principio di proporzionalità.
Ha stabilito il giudice amministrativo che l’esercizio della discrezionalità amministrativa deve essere ispirato anche al rispetto del principio di proporzionalità e quindi deve trovare motivazione nella valutazione di tutti gli elementi che caratterizzano il caso specifico
In questo caso il tradizionale principio della discrezionalità amministrativa impone all’amministrazione di valutare che la misura adottata sia necessaria e proporzionale rispetto al fine perseguito e, quindi, si determini il minor sacrificio possibile degli interessi diversi o confliggenti, nonché che essa sia idonea a realizzare lo scopo perseguito, ed infine che sia adeguata, costituendo l’adeguatezza la misura quantitativa della decisione adottata.
Da ciò ne consegue che la proporzionalità, quale requisito caratterizzante della necessarietà, dell’adeguatezza e dell’idoneità, non deve essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, configurandosi quale regola che implica la flessibilità dell’azione amministrativa. Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284.

Nel caso in esame la misura interdittiva non ha tenuto in alcuna considerazione quanto fatto dal gestore del locale e gli impegni assunti ben prima che la misura venisse adottata. Non deve peraltro essere trascurato il fatto che la stessa gestione lavorava, e continua a lavorare, in stretta collaborazione con il Comune e con le forze di polizia per l’organizzazione della sicurezza, tanto in occasione di eventi particolari, quanto nella ordinaria gestione dei propri locali. Pertanto deve rilevarsi come l’applicazione del principio di derivazione comunitaria della proporzionalità abbia indotto il giudicante a intervenire sulla misura della sanzione riconducendola ad un termine ritenuto congruo in relazione alle motivazioni del provvedimento. 

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