venerdì 10 febbraio 2017

1. Elezioni politiche

1. Elezioni politiche

La riforma portata dalla L. 270/2005, che  modifica il D.P.R. 361/1957, che approva le norme per l’elezione alla Camera, e il D.L.vo 533/1993 che approva le norme per l’elezione al Senato, all’art. 1, comma 1, introduce, con modalità differenziate fra le due Camere, una quota minima di seggi pari al 55% assegnata alla coalizione che ha ottenuto più voti nella tornata elettorale.
La legge elettorale ha riportato il sistema al proporzionale, ma con un premio di maggioranza eventuale, ovvero che scatta solo a determinate condizioni. È un sistema abbastanza simile a quello relativo alle province e ai Comuni maggiori.
La nuova legge elettorale abbandona l'uninominale e ritorna al proporzionale e quindi al voto di partito, temperando tuttavia tale ritorno con una specifica attenzione alla governabilità: in ogni caso è assicurata alla Camera, alla coalizione che ottiene più voti anche se il totale dei suoi voti non raggiunge la maggioranza, il 55% dei seggi, una discreta maggioranza che consente di governare.
Per un partito il collegamento ad una coalizione comporta l'accettazione formale del programma della coalizione e l'impegno, al momento della scelta della persona cui affidare il Governo, di indicare al Presidente della Repubblica il candidato premier della coalizione. Programma e nominativo del premier devono essere depositati con il contrassegno, ex art. 14 D.P.R. n. 361/1957, mod art. 1 comma 4, L. 270/2005.
Per le elezioni alla Camera si distinguono la circoscrizione Estero, quella della Valle d’Aosta e le circoscrizioni regionali.
La circoscrizione Estero è divisa in ripartizioni che eleggono 12 deputati con il sistema proporzionale puro, senza sbarramenti né premi di maggioranza.
La Valle D'Aosta elegge un deputato col sistema maggioritario.
Per le altre 19 regioni, i partiti possono coalizzarsi fra loro; per l’assegnazione dei seggi la coalizione deve ottenere, sommando i voti di tutte le 19 regioni, almeno il 10% dei voti validi espressi e almeno una lista della coalizione deve ottenere un minimo del 2%.
Le liste non coalizzate devono invece ottenere almeno il 4% dei voti, ex art. 83 D.P.R. n. 361/1957, mod art. 1 comma 12, L. 270/2005.
I seggi all'interno di ciascuna coalizione sono assegnati ripartendoli tra le liste che hanno raggiunto questa soglia, quelle sotto soglia ma rappresentative di minoranze linguistiche e la migliore lista sotto soglia.
È previsto inoltre un premio di maggioranza che scatta nel caso in cui una coalizione o singolo partito abbia ottenuto, sommando i voti di tutte le 19 regioni, la maggioranza relativa.
Il premio prevede l'assegnazione ad essa di 340 seggi, se col normale criterio proporzionale i seggi assegnati sarebbero di meno. I rimanenti seggi sono assegnati proporzionalmente alle altre coalizioni e liste.
Per le elezioni al Senato si distinguono la circoscrizione Estero  che elegge 6 senatori mentre la Valle D'Aosta e il Trentino Alto Adige eleggono i propri senatori col sistema maggioritario.
Le altre 18 regioni eleggono i propri senatori su base regionale – differentemente i deputati sono eletti su base nazionale - con sistema proporzionale.
I partiti possono coalizzarsi; per l'assegnazione dei seggi la coalizione deve ottenere almeno il 20% dei voti validi espressi a livello regionale ed almeno una lista della coalizione deve ottenere un minimo del 3%.
Le liste non coalizzate devono invece ottenere almeno l'8% dei voti validi espressi, sempre a livello regionale, ex art. 14 D. L.vo n. 533/1993, mod art. 4 comma 6, L. 270/2005.
 Nella ripartizione dei seggi su base regionale all'interno delle coalizioni sono ammesse solo le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3% dei voti validi a livello regionale. Anche il premio di maggioranza al Senato è su base regionale; la lista o coalizione avente la maggioranza relativa dei voti in una regione ottiene il 55%, arrotondati per eccesso, dei seggi assegnati a quella regione, se col normale criterio proporzionale ne otterrebbe di meno.
Al Senato non è assicurata la maggioranza dei seggi alla coalizione che ha ottenuto più voti poiché i voti non sono conteggiati a livello nazionale, bensì a livello regionale.


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