domenica 12 febbraio 2017

La giurisdizione in materia di occupazione d’urgenza.

    La giurisdizione in materia di occupazione d’urgenza.


Il decreto di occupazione è soggetto alla giurisdizione amministrativa come tutti i provvedimenti amministrativi.
La dottrina si è posta il problema della giurisdizione in ordine alle controversie relative al risarcimento del danno derivante dalla cosiddetta occupazione illegittima.
L’orientamento giurisprudenziale più recente conferma la giurisdizione amministrativa nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno, ove vi sia stato l'annullamento di atti amministrativi.
Ragioni di economia processuale inducono alla concentrazione davanti a un unico giudice delle pronunce sui diritti consequenziali all'annullamento.
Nella fattispecie si tratta di un’azione risarcitoria del danno per un'occupazione posta in essere in base a dichiarazione di pubblica utilità in precedenza annullata dal giudice amministrativo. Cass. Civ., sez. un., 19 febbraio 2007, n. 3724.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004 ha ridimensionato definitivamente gli spazi per la tutela dinanzi al giudice amministrativo confermando il permanere della giurisdizione ordinaria nelle azioni contro i comportamenti materiali della p.a. non supportati da alcun provvedimento amministrativo.
La giurisprudenza distingue la figura dell'occupazione acquisitiva che corrisponde alla fattispecie dei comportamenti collegati all'esercizio, sia pure illegittimo, di un pubblico potere, dalla figura dell'occupazione usurpativa che corrisponde alla fattispecie dei comportamenti posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto: Solo in quest’ultimo caso le controversie, sono  devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 24 settembre 2009, n. 5046
Nei procedimenti di esproprio per pubblico interesse sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi; invece, ove l'Amministrazione abbia occupato sine titulo un suolo altrui, in assenza del procedimento espropriativo o di altro titolo abilitativo di natura pubblicistica, si è in presenza di un comportamento illecito, neanche mediatamente riferibile all'esercizio di un potere pubblico, con la conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario. Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6861.


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