venerdì 10 febbraio 2017

2. Elezioni regionali



2. Elezioni regionali.

L’art. 122 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Regione sia di norma eletto direttamente dai cittadini in un turno unico di votazioni, il Consiglio regionale è eletto contestualmente al Presidente con un sistema misto: in gran parte proporzionale, in piccola parte consistente in un premio di maggioranza. Quattro quinti dei seggi sono attribuiti proporzionalmente, sulla base di liste di partito presentate nelle diverse province.
Le liste che hanno ottenuto meno del tre per cento dei voti non ottengono alcun seggio - per effetto del cosiddetto sbarramento - a meno che non siano collegate con un candidato presidente che abbia ottenuto almeno il cinque per cento dei voti all’interno della Regione.
Un quinto dei seggi è attribuito sulla base di liste regionali - i cosiddetti listini  - il cui capolista è il candidato alla presidenza.
Chi vince fa eleggere in blocco i candidati del proprio listino, con la seguente eccezione: se le liste circoscrizionali collegate alla lista regionale vincente hanno ottenuto già il 50 per cento dei seggi, alla nuova maggioranza è attribuita solo la metà dei seggi del listino  pari al dieci per cento del totale dei seggi in consiglio, il resto è distribuito proporzionalmente tra le liste di opposizione.
Il nuovo presidente ha diritto ad avere una maggioranza stabile in consiglio: se le liste a lui collegate hanno ottenuto meno del 40 per cento dei seggi, oltre alla totalità dei seggi del listino gli vengono attribuiti tanti consiglieri "extra" fino ad arrivare al 55 per cento dei seggi del consiglio, la cosiddetta clausola di governabilità.
Per le elezioni regionali del 2005 le regioni Lazio, Puglia, Calabria e Toscana hanno eletto i propri rappresentanti con le rispettive leggi elettorali. Tramite la legge costituzionale 2/2001 il sistema dell'elezione diretta del presidente della Giunta è stato esteso anche alle Regioni ad autonomia speciale. Tale particolare legge costituzionale, che ha modificato parte degli statuti a Regione speciale, ha, infatti, transitoriamente dettato la disciplina elettorale per i Consigli Regionali delle regioni di cui all'articolo 116, in maniera simile a quella delle Regioni a statuto ordinario. Solo per Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ha dettato regole specifiche, ispirate al proporzionalismo puro, onde garantire le minoranze linguistiche.


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