domenica 12 febbraio 2017

Determinazione dell'indennità definitiva.

20. Determinazione dell'indennità definitiva.

Contestualmente al deposito della indennità provvisoria il responsabile del procedimento deve richiedere entro venti giorni al proprietario se intende avvalersi del procedimento di determinazione dell’indennità a mezzo periti previsto dall’art. 21, 2° co., D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
Successivamente all’esperimento di determinazione dell’indennità a mezzo periti il responsabile trasmette la determinazione dell’indennità al proprietario, che ha trenta giorni per prendere visione, e deposita l’indennità presso la cassa depositi e prestiti.
Se, invece, il proprietario non richiede il procedimento di determinazione a mezzo periti l’indennità è richiesta dall’amministrazione alla commissione provinciale di cui all'art. 41, D.P.R. 8.6.2001, n. 327, ex art. 21, 14° co., D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
L’autorità espropriante dà notizia mediante raccomandata all’espropriato del deposito della relazione di stima che costituisce la determinazione definitiva dell’indennità di esproprio e ha tempo trenta giorni dalla notizia del deposito per autorizzare il pagamento dell’indennità ovvero ordinarne il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.

21. Il calcolo dell’indennità per area edificabile.

Il sistema del calcolo dell’indennità è stato razionalizzato, seguendo le indicazioni giurisprudenziali che hanno dichiarato incostituzionale il sistema di indennizzo basato sul valore agricolo medio formulato dalla L. 865/1971.           
Rimane, quindi, la distinzione introdotta in via provvisoria dall’art. 5 bis della L. 359/1992 fra aree edificabili e aree non edificabili.
L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari all’importo, diviso per due e ridotto del quaranta per cento, equivalente alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli artt. 24 segg., D.L.vo 22.12.1986, n. 917, e moltiplicato per dieci, art. 37, D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
Nonostante la Corte costituzionale abbia finora non accolto la dichiarazione di incostituzionalità della riduzione del 40%, Corte cost. ord. 19.7.2000, n. 300, la riduzione non si applica, oltre che nel caso di accettazione dell’indennità da parte dell’espropriando, qualora la cessione non sia stata conclusa per fatto non imputabile al proprietario o perché a questo sia stata offerta una indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva.

21.1. . La sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 2007, n. 348. L’illegittimità del calcolo dell’indennità di esproprio.

La Corte costituzionale, 24 ottobre 2007, n. 348, boccia i criteri vigenti per il calcolo degli indennizzi nelle procedure di espropriazione.
I risarcimenti assegnati ai proprietari di aree edificabili, infatti, sono troppo bassi.
Le precedenti sentenze, come la 283/1993, nel dichiarare non fondata la questione relativa all’art. 5-bis della L. 359 del 1992, hanno in ogni modo affermato che l'indennità di espropriazione non garantisce all'espropriato il diritto ad un indennizzo esattamente commisurato al valore venale del bene.
Esse in ogni caso impongono che l’indennità non possa essere meramente simbolica ed irrisoria, ma debba essere congrua, seria, adeguata.
La Corte ha sempre posto in rilievo il carattere transitorio di tale disciplina, giustificata dalla grave congiuntura economica che il Paese sta attraversando ed ha precisato che la valutazione sull’adeguatezza dell’indennità deve essere condotta in termini relativi, avendo riguardo al quadro storico-economico ed al contesto istituzionale.
Il criterio dichiaratamente provvisorio previsto dalla l. 359/1992 è divenuto oggi definitivo, ad opera dell’art. 37 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che riporta una norma di contenuto identico.
È venuta meno, in tal modo, una delle condizioni che avevano indotto la Corte a ritenere la norma censurata non incompatibile con la Costituzione.
La sfavorevole congiuntura economica non può essere considerata come motivo persistente.
Essa riveste il carattere della eccezionalità.
I problemi di equilibrio della finanza pubblica permangono anche al giorno d’oggi; essi, però, non hanno il carattere straordinario ed acuto della situazione dei conti pubblici verificatasi nel 1992, che ha portato allora il Parlamento e il Governo italiano ad adottare misure di salvataggio drastiche e successivamente non replicate.
Un’indennità congrua, seria ed adeguata, richiesta dalla sentenza n. 283 del 1993, non può adottare il valore di mercato del bene come mero punto di partenza per calcoli successivi che si avvalgono di elementi del tutto sganciati da tale dato, concepiti in modo tale da lasciare alle spalle la valutazione iniziale, per addivenire ad un indennizzo troppo distante dal valore reale.
Per la Corte europea dei diritti dell’uomo la legislazione dello Stato deve prevedere un idoneo meccanismo di determinazione dei valori di espropriazione che possa rientrare in quel margine di apprezzamento, all’interno del quale è legittimo che il singolo Stato si discosti dagli standard previsti in via generale dalle norme CEDU. M. CASTELLANETA, Certo il primato dei principi costituzionali, in Guida Dir.,2007, 44,59.
La relatività dei valori è stata affermata dalla stessa Corte costituzionale italiana.
I criteri di calcolo fissi e indifferenziati rischiano, invece, di trattare allo stesso modo situazioni diverse, rispetto alle quali il bilanciamento deve essere operato dal legislatore avuto riguardo alla portata sociale delle finalità pubbliche che si vogliono perseguire.
I criteri per la determinazione dell’indennità di espropriazione riguardante aree edificabili devono fondarsi sempre sulla base del valore del bene, avendo riguardo alla situazione reale delle disposizioni di piano che regolano il suo utilizzo in rapporto alle diverse destinazioni generali attribuite dalla zonizzazione.
Non possono essere utilizzati criteri astratti che portano a differenziazioni di valori che, non essendo supportate da dati reali, determinano inevitabilmente situazioni di diseguaglianza contrarie all’art. 3 cost.

21.2. Le modifiche al calcolo dell’indennità introdotte dalla L. 244/2007.

L’art. 2, comma 89 della L. 244/2007, modifica l’art. 37 del T.U. espr. accogliendo l’invito rivolto dalla Corte costituzionale di introdurre nuove norme che bilancino l’interesse individuale del proprietario del bene espropriato con la funzione sociale della proprietà secondo i principi espressi dalla Corte europea
La norma distingue il caso di espropriazione isolata di un singolo bene dal caso in cui l’espropriazione avvenga nell’ambito di iniziative aventi rilevante interesse economico sociale.
Nel caso di espropriazione isolata di un singolo bene l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene.
Nel caso di espropriazione collocata nell’ambito di iniziative aventi rilevante interesse economico e sociale l’indennità è ridotta del venticinque per cento rispetto al valore venale del bene. La misura dell’indennizzo, pur restando agganciata al parametro del valore venale del bene espropriato, è ridotta in funzione del peculiare fine di utilità sociale che l’espropriazione è diretta a realizzare.

21.3. Gli effetti dello ius superveniens.

Gli effetti della sentenza si manifestano sotto due profili.
Il primo impone di considerare gli effetti che la sentenza comporta sulla determinazione delle future indennità. La tempestiva approvazione delle nuove indennità di esproprio ha eliminato in radice il problema, ex art. 2, comma 90 della L. 244/2007.
Il secondo profilo rileva nell’esame della normativa che devono osservare i procedimenti in corso.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata rileva, infatti, sull’applicabilità della stessa ai giudizi in corso
Essa non può avere più applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 30, comma 3, l. 11 marzo 1953, n. 87.
La giurisprudenza ha precisato che le sentenze di accoglimento di un'eccezione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per il fatto che il relativo rapporto si è definitivamente esaurito. Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2007, n. 5074, in Guida Dir., 2007, 16, 80.
In via generale sul procedimento di esproprio si può affermare che le cessioni bonarie, ad esempio, se formalizzate nella stipulazione del relativo atto, sono indenni dagli effetti della sentenza.
Se, invece, il proprietario si è rifiutato di stipulare l’atto entro i termini di deposito della sentenza e il decreto di esproprio non è stato emanato, lo stesso proprietario può esigere il pagamento dell’indennizzo secondo i nuovi emanandi criteri.
Così, se il decreto di esproprio è stato impugnato presso la giustizia amministrativa o l’indennità è stata impugnata presso la Corte d’Appello competente, l’indennità deve essere calcolata secondo i nuovi parametri ed il procedimento non può dirsi chiuso.
Le stesse considerazioni valgono per i depositi e i pagamenti da effettuare di somme quantificate con il sistema precedente. 
Trattandosi di atti parziali di un procedimento, non impediscono gli effetti della nuova sentenza della Corte costituzionale poiché il procedimento non può essere considerato concluso.
E’ concluso, infatti, il procedimento sfociante in un provvedimento di esproprio che non è stato ritualmente impugnato entro i termini.


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