venerdì 10 febbraio 2017

Elezioni comunali.

3. Elezioni comunali.

Le elezioni comunali sono regolate da due sistemi elettorali differenti secondo la popolazione residente.
Nelle elezioni comunali per i paesi sotto i 15 mila abitanti alla lista del candidato vincitore sono assegnati almeno i due terzi dei seggi col sistema del voto di preferenza, ex art. 71, D. L.vo 267/2000.
Nelle elezioni provinciali e nelle elezioni comunali per i centri maggiori, il Sindaco o il Presidente è eletto col sistema delle liste collegate. Ciascun candidato alla carica deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del Consiglio.
Le liste collegate devono aver ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti;  in caso contrario si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Alla coalizione di liste vincenti è garantito almeno il 60% dei seggi assembleari, ex art. 72, D. L.vo 267/2000.
Per le elezioni provinciali vige un particolarissimo meccanismo di lista bloccata, in cui i candidati dei vari partiti, in numero pari ai seggi da coprire, sono assegnati ciascuno ad un singolo collegio uninominale, ex art. 74, D. L.vo 267/2000.


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