domenica 12 febbraio 2017

Il calcolo dell’indennità per area non edificabile.

1               Il calcolo dell’indennità per area non edificabile.


Sono considerate come aree non edificabili quelle colpite da vincolo di inedificabilità assoluta, oltre che le aree agricole, quelle, ad esempio, destinate a verde nel piano regolatore generale anche qualora ad esse sia attribuito un modesto indice di fabbricazione per la realizzazione di strutture di servizio al verde, che sia espropriata per la realizzazione di un parco comunale, con progetto approvato, costituente vincolo preordinato all'esproprio. Cass. civ., sez. I, 06 settembre 2006, n. 19132, in Riv. giur. Ed., 2007, 2, 562.
In tema di determinazione della indennità di esproprio, i terreni non legalmente edificabili, anche se suscettibili di una utilizzazione differente da quella agricola, devono essere valutati secondo parametri omogenei a quelli adottati per i terreni agricoli, non potendosi più sostenere, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 261 del 1997, la esistenza di un tertium genus, oltre quelli delle aree edificabili e delle aree agricole.
Né assume, di per sé, alcun rilievo, in contrario, la circostanza che i terreni in questione, originariamente compresi, in base agli strumenti urbanistici, nella Zona E (agricola), abbiano successivamente ottenuto, in sede di variante al P.R.G., l'attribuzione della destinazione urbanistica Fb (attrezzature di interesse comprensoriale), ove tali attrezzature non siano idonee a far sorgere possibilità legali di edificazione, in assenza, tra l'altro, di un piano comunale particolareggiato. Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2000, n. 1684, in Giust. civ. Mass. 2000, 342.
Qualora l'area espropriata non sia integralmente compresa nella zona omogenea di espansione urbana, rientrando parzialmente nella contigua zona a destinazione agricola; non può riconoscersi, valorizzando la situazione di fatto, anche per quest'ultima porzione il carattere decisamente edificatorio.
La giurisprudenza afferma che la zonizzazione degli strumenti urbanistici conforma il diritto di proprietà delle aree comprese nelle differenziate zone omogenee, anche in funzione della suscettività edificatoria dei suoli; sicché, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, non può essere riconosciuta l'edificabilità di un'area (valutata in rapporto a speciali condizioni di fatto) in contrasto con la disciplina urbanistica che neghi una tale utilizzazione del suolo, soccorrendo il criterio dell'edificabilità di fatto soltanto in difetto della disciplina legale, in assenza cioè di un vigente piano regolatore generale. Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2000, n. 7874, in Giust. Civ., 2000, 1258.
L’art. 40, D.P.R. 8.6.2001, n. 327, prevede che l’area non edificabile sia indennizzata con una somma pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato.
In tal caso si deve tenere conto del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati per l’esercizio dell’azienda agricola.
L’indennità è definita dalla commissione regionale competente per la relativa provincia, ex art. 41, D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore a titolo principale spetta una ulteriore indennità aggiuntiva determinata nella stessa maniera della precedente.
Spetta una analoga indennità aggiuntiva, ex art. 42, D.P.R. 8.6.2001, n. 327, al fittavolo o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa sia costretto ad abbandonare l’area coltivata almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità.


Nessun commento:

Posta un commento