domenica 12 febbraio 2017

La giurisdizione ordinaria. La determinazione dell’indennizzo

1               La giurisdizione ordinaria. La determinazione dell’indennizzo.


Il Testo Unico espr. p.u., rispondendo esplicitamente alle richieste della dottrina in ordine ad una maggiore chiarezza sul riparto della giurisdizione, prevede la competenza del giudice ordinario nelle impugnazioni relative alla determinazione dell’indennizzo, ex art. 54, comma 3, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, al procedimento di nomina dei periti, ex art. 54, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; all’opposizione di terzo sull’indennità, ex art. 23, comma 5 , D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e alla determinazione dell’indennità per occupazione, ex art. 50, comma 3 , D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
L’art. 54, coma 3, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, conserva nei confronti delle controversie relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione la competenza funzionale della Corte di Appello nel cui territorio si trova il bene espropriato.
La mancanza del doppio grado di giurisdizione non è stata considerata dalla giurisprudenza lesiva del principio costituzionale che fissa solo il diritto alla difesa. Cass. civ., sez. I, 11 settembre 1993, n. 9480, in Giust. Civ. Mass., 1993, 1388.
La domanda sul pagamento del corrispettivo nel caso di cessione, non rientrando fra le specifiche previsioni dell’art. 54, D.P.R. 327/2001, in tema di opposizione alla stima dell'indennità, resta soggetta, secondo i comuni canoni di competenza, al giudizio del giudice ordinario.
Le impugnazioni sono semplificate dall’art. 54, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sotto il profilo procedurale poiché esse sono rapportate direttamente alla notifica del provvedimento da impugnare, mentre in precedenza erano condizionate al deposito della relazione di stima da parte dell’U.T.E.
E’ stata mantenuta la competenza funzionale della Corte d’Appello sulle controversie relative alla nomina dei periti, alla stima fatta dai tecnici, alla liquidazione delle spese di stima, ex art. 54, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Il sistema del calcolo dell’indennità è stato razionalizzato, seguendo le indicazioni giurisprudenziali che hanno dichiarato incostituzionale il sistema di indennizzo basato sul valore agricolo medio formulato dalla L. 865/1971.
Rimane, quindi, la distinzione introdotta in via provvisoria dall’art. 5 bis della L. 359/1992 fra aree edificabili e aree non edificabili.
La Corte costituzionale, 24 ottobre 2007, n. 348, ha  bocciato i criteri vigenti per il calcolo degli indennizzi
assegnati ai proprietari di aree edificabili considerandoli troppo bassi.
Le precedenti sentenze, come la 283/1993, nel dichiarare non fondata la questione relativa all’art. 5-bis della L. 359 del 1992, hanno in ogni modo affermato che l'indennità di espropriazione non garantisce all'espropriato il diritto ad un indennizzo esattamente commisurato al valore venale del bene.
Esse in ogni caso impongono che l’indennità non possa essere meramente simbolica ed irrisoria, ma debba essere congrua, seria, adeguata.
La Corte ha sempre posto in rilievo il carattere transitorio di tale disciplina, giustificata dalla grave congiuntura economica che il Paese sta attraversando ed ha precisato che la valutazione sull’adeguatezza dell’indennità deve essere condotta in termini relativi, avendo riguardo al quadro storico-economico ed al contesto istituzionale.
La sfavorevole congiuntura economica non può essere considerata come motivo persistente.
Essa riveste il carattere della eccezionalità.
I problemi di equilibrio della finanza pubblica permangono anche al giorno d’oggi; essi, però, non hanno il carattere straordinario ed acuto della situazione dei conti pubblici verificatasi nel 1992, che ha portato allora il Parlamento e il Governo italiano ad adottare misure di salvataggio drastiche e successivamente non replicate.
Un’indennità congrua, seria ed adeguata, richiesta dalla sentenza n. 283 del 1993, non può adottare il valore di mercato del bene come mero punto di partenza per calcoli successivi che si avvalgono di elementi del tutto sganciati da tale dato, concepiti in modo tale da lasciare alle spalle la valutazione iniziale, per addivenire ad un indennizzo troppo distante dal valore reale.
Per la Corte europea dei diritti dell’uomo la legislazione dello Stato deve prevedere un idoneo meccanismo di determinazione dei valori di espropriazione che possa rientrare in quel margine di apprezzamento, all’interno del quale è legittimo che il singolo Stato si discosti dagli standard previsti in via generale dalle norme CEDU. M. CASTELLANETA, Certo il primato dei principi costituzionali, in Guida Dir.,2007, 44,59.
La relatività dei valori è stata affermata dalla stessa Corte costituzionale italiana.
I criteri di calcolo fissi e indifferenziati rischiano, invece, di trattare allo stesso modo situazioni diverse, rispetto alle quali il bilanciamento deve essere operato dal legislatore avuto riguardo alla portata sociale delle finalità pubbliche che si vogliono perseguire.
I criteri per la determinazione dell’indennità di espropriazione riguardante aree edificabili devono fondarsi sempre sulla base del valore del bene, avendo riguardo alla situazione reale delle disposizioni di piano che regolano il suo utilizzo in rapporto alle diverse destinazioni generali attribuite dalla zonizzazione.
Non possono essere utilizzati criteri astratti che portano a differenziazioni di valori che, non essendo supportate da dati reali, determinano inevitabilmente situazioni di diseguaglianza contrarie all’art. 3 cost.
L’art. 2, comma 89 della L. 244/2007, modifica l’art. 37 del T.U. espr. accogliendo l’invito rivolto dalla Corte costituzionale di introdurre nuove norme che bilancino l’interesse individuale del proprietario del bene espropriato con la funzione sociale della proprietà secondo i principi espressi dalla Corte europea
La norma distingue il caso di espropriazione isolata di un singolo bene dal caso in cui l’espropriazione avvenga nell’ambito di iniziative aventi rilevante interesse economico sociale.
Nel caso di espropriazione isolata di un singolo bene l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene.
Nel caso di espropriazione collocata nell’ambito di iniziative aventi rilevante interesse economico e sociale l’indennità è ridotta del venticinque per cento rispetto al valore venale del bene. La misura dell’indennizzo, pur restando agganciata al parametro del valore venale del bene espropriato, è ridotta in funzione del peculiare fine di utilità sociale che l’espropriazione è diretta a realizzare. N. CENTOFANTI,  L’espropriazione per pubblica utilità, 2009, 369.



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