domenica 12 febbraio 2017

Le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno

1               Le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno vanno ascritte al g.a.


Il giudice amministrativo, investito della giurisdizione esclusiva sulla controversia in materia di espropriazione può, ex art. 7, comma 5, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., conoscere, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.
Nel caso vi sia stato l'annullamento di atti amministrativi, perché, pur essendo venuto meno con essi il fondamento all'esercizio del potere, ragioni di economia processuale, non disgiunte dalle esigenze di ragionevole durata del processo, inducono alla concentrazione davanti a un unico giudice delle pronunce sui diritti consequenziali all'annullamento.
Dopo l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e degli altri provvedimenti preordinati all'esproprio caso per caso, vengono meno i titoli autoritativi che erano alla base delle condotte materiali con le quali si è data esecuzione alla dichiarazione di pubblica utilità, mentre rimangono invece integri, nella realtà effettuale, i comportamenti materiali dell'amministrazione che, proprio perché non più sorretti da atti autoritativi, vanno ricondotti sotto il regime dell'illecito aquiliano. Cons. Stato , sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 801.
E’ stata riconosciuta la pretesa risarcitoria dell’espropriato fondata sul persistente rifiuto della amministrazione espropriante di provvedere alla determinazione della indennità d’esproprio per il calcolo del residuo corrispettivo della cessione volontaria.
E’ stata affermata la giurisdizione amministrativa anche in una controversia relativa ad una azione risarcitoria del danno per un'occupazione posta in essere in base a dichiarazione di pubblica utilità in precedenza annullata dal giudice amministrativo. Cass. Civ., sez. un., 19 febbraio 2007, n. 3724.


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