venerdì 10 febbraio 2017

Le controversie relative alla elezione dei consigli comunali, provinciali e regionali.

Le controversie relative alla elezione dei consigli comunali, provinciali e regionali. 


Fanno parte del contenzioso elettorale tutte le controversie relative alla elezione dei componenti dei consigli comunali, provinciali e regionali.
Sono escluse le controversie sull'elezione dei parlamentari che l'art.66 della Costituzione attribuisce a ciascun ramo del parlamento.
Il TU 570/1960, successivamente modificato dalla L.1147/1966 e dalla L.108 /1968,all’art.82/1 attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla ineleggibilità alla carica.
L’art.6 della legge 1034/1971 attribuisce al giudice amministrativo  le controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali .
La giurisprudenza afferma che sussiste la giurisdizione del g.a. quando l'oggetto del giudizio è costituito dall'annullamento di determinazioni amministrative chiaramente attinenti alle operazioni elettorali specificate all'art. 83 comma 11 t.u. 570/60, mentre sussiste la giurisdizione del g.o. in presenza di controversie aventi ad oggetto l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità. Cons. St. a. plen., 24 novembre 2005, n. 10, in Dir. e Giust., 2006, f. 1, 96.
Tali controversie erano prima attribuite agli stessi consigli comunali e provinciali in primo grado ed in secondo grado alla Giunta Provinciale Amministrativa ed al Consiglio di Stato.
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1965, n. 93, ha dichiarato illegittime le norme per violazione del principio di imparzialità del giudice.
Parimenti la L. 1147/1966, che aveva introdotto delle sezioni speciali per il contenzioso elettorale presso i costituendi Tribunali Regionali Amministrativi, è stata dichiarata incostituzionale per violazione del principio di indipendenza del giudice dalla stessa Corte con sentenza 27 maggio 1968, n. 49.

2. Le controversie in tema di eleggibilità. La giurisdizione del giudice ordinario.

Le cause di ineleggibilità trovano la loro ragione nell’intento di evitare indebite pressioni che i titolari di alcuni alti uffici possono esercitare sull’elettorato, altre cause trovano la loro ragione nella antinomia che si determinerebbe per la situazione di controllore, altre cause di ineleggibilità trovano la loro giustificazione nel fatto che una stessa persona si trova ad essere contitolare di più uffici.
La giurisprudenza ha affermato, ad esempio, in tema di ineleggibilità del personale delle Usl, anche prima delle modifiche introdotte dalla nuova  normativa contenuta nel  D.L.vo  n. 502 del 1992 e nel D.L.vo n. 517 del 1993, al  primario ospedaliero non  poteva essere preclusa l'eleggibilità né in virtù della  disposizione di cui al n. 8 dell'art. 2 della legge n. 154 del 1981, la quale  riguardava i soggetti che, nell'ambito della Usl, svolgevano funzioni di direzione di tutto il personale, né di quella contenuta  nel n. 11 dello stesso articolo, la quale non riguardava affatto il personale dipendente delle Usl. Cass. civ., sez. I, 15 maggio 1996, n. 4511, in Giust. civ. Mass., 1996, 733.
Esse possono essere rimosse prima del giorno utile per la presentazione della candidatura. P. VIRGA, Diritto Amministrativo, Amministrazione locale, III, 1988, 68.
Le cause di incompatibilità trovano, invece, di regola la loro ragione giustificatrice in un potenziale conflitto di interessi con l'ente territoriale, l’eletto piò rimuovere la causa di incompatibilità entro un termine che decorre dalla data di convalida dell’elezione dato che è in quella data che avviene l'effettivo inizio dell’esercizio della carica di consigliere comunale.
Le controversie relative alla eleggibilità alla carica ,come quelle concernenti la decadenza e la incompatibilità, sono devolute al giudice ordinario, in quanto attinenti a diritti soggettivi perfetti.
Non comportano nessuna modifica al riparto della giurisdizione la disciplina introdotta dalla successiva L. 154/1981 sulla incompatibilità alla carica di consigliere  comunale, provinciale e regionale, l'art. 1 della legge 16/1992, che ha  introdotto un'ampia disciplina in  tema  di  eleggibilità e  di  decadenza dalle cariche nelle regioni, comuni e province per delitti di particolare gravità.
La  giurisdizione del giudice ordinario deve essere  affermata pure dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 267/2000, che ha mutato le procedure per la proclamazione  degli  eletti, ma non ha inciso sui criteri di riparto della giurisdizione.
Non mutano le regole del riparto di giurisdizione neppure le norme di cui alla L. 81/1993 e alla L. 415/1993, che hanno introdotto l’elezione diretta del sindaco del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio regionale.  
La giurisdizione del giudice ordinario a conoscere le controversie in tema  di  eleggibilità o di decadenza dalla carica di consigliere regionale,   provinciale,  comunale e circoscrizionale non trova limitazioni o deroghe per il caso in cui la  questione di eleggibilità sia introdotta mediante impugnazione del provvedimento  del consiglio di  convalida degli eletti o di impugnazione dell'atto  di proclamazione  o d'impugnazione del provvedimento di decadenza.  
In tali ipotesi, la decisione verte non sull’annullamento dell'atto amministrativo, ma sul  diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo.
La  verifica  della eleggibilità dei propri  componenti spetta  al neoeletto consiglio comunale; alla commissione provinciale di controllo spettano  poteri sostitutivi,  nell'ipotesi che il consiglio  abbia omesso di pronunziarsi, nonché il potere di controllo formale sulla delibera consiliare; spetta   al giudice ordinario il controllo di merito sull’eleggibilità dei consiglieri, su ricorso di qualsiasi cittadino elettore, del prefetto o del presidente della commissione provinciale di controllo.

T.A.R. Sicilia sez. III, Catania, 29 ottobre 1991 n. 448,  1991, 669. 

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