domenica 12 febbraio 2017

L’opposizione alla stima e la richiesta di determinazione dell’indennità

1               L’opposizione alla stima e la richiesta di determinazione dell’indennità per apposizione di vincoli espropriativi.


Sull’opposizione alla stima per apposizione di vincoli espropriativi, l’art. 39, 3° co., d.p.r. 8.6.2001, n. 327, conferma la giurisdizione ordinaria in ossequio al principio di salvezza di tale giurisdizione sulle controversie indennitarie.
Competente all’impugnazione della determinazione dell’indennizzo è la Corte di Appello.
Con atto di citazione il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità. L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima, ex art. 39, comma 3 , d.p.r. 8.6.2001, n. 327.
Le controversie, quali quella di specie, concernenti il riconoscimento del diritto all'indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi, nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1999, rientrano nell'ampia previsione di salvezza della giurisdizione del g.o. - di cui al D.L.vo. n. 80 del 1998, art. 34 comma 3, lett. b) - sulle domande aventi ad oggetto "indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa od ablativa", ben potendo anche la cosiddetta espropriazione "di valore" essere ricompresa nella nozione di "atto ablativo". L'interpretazione accolta trova conferma nel disposto dell'art. 39, D.P.R. n. 327 del 2001, che attribuisce alla cognizione della Corte d'appello la controversia, introdotta con opposizione alla stima effettuata dall'autorità, sulla determinazione dell'indennità per reiterazione del vincolo sostanzialmente espropriativo. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 13 novembre 2007, n. 12095.

In carenza di provvedimento che fissi l’indennità - decorsi due mesi dal provvedimento che dispone la reiterazione del vincolo - il proprietario può adire direttamente la Corte di Appello perché fissi con sentenza l’indennità dovuta, ex art. 39, comma 4, d.p.r. 8.6.2001, n. 327.

Nessun commento:

Posta un commento