venerdì 10 febbraio 2017

sistema di controllo sugli atti del comune e della provincia.


3.3. Le modifiche al sistema di controllo sugli atti del comune e della provincia.

Il controllo di legittimità sugli atti delle regioni e degli enti locali è stato eliminato in via di principio con La legge costituzionale 3/2001.
T. ROMEI, Il Comitato Regionale di Controllo e la fase transitoria a seguito della legge costituzionale n. 3/2001, in Nuova Rass., 2001, n.22, 2269.
Successivamente le regioni hanno provveduto ad abrogare le norme che disciplinavano i Comitati regionali di controllo.
In tal modo il legislatore riconosce l’autonomia agli enti locali, ponendosi nella prospettiva della realizzazione di un modello di Stato in senso federale.
L’art. 127, del D.L.vo 267/2000 attribuisce al difensore civico comunale e provinciale, dalla data di rispettiva istituzione, il controllo eventuale di legittimità, sollecitato dalle minoranze, sugli atti della giunta in materia di appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario e di assunzione del personale, di piante organiche e relative variazioni.

3.4. Il controllo sugli organi.

Il controllo sugli organi degli enti locali è attribuito allo Stato che lo esercita attraverso un procedimento amministrativo, demandato al decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno; di norma il decreto fa riferimento per relationem ai motivi.
La procedura di scioglimento è attribuita al prefetto che si avvale del potere ispettivo riconosciutogli dall'art. 38 comma 5 della L. 142/1990 e dall'art. 19 comma 4 del R.D. 383/1934.
Non è previsto l'intervento della regione in tale procedimento. La regione ha intessesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/190 sull'accesso al procedimento amministrativo.
Le ipotesi sono tassativamente previste dall'art. 39 nei seguenti casi:
a) Compimento di atti contrari alla Costituzione. L'ipotesi, che finora non è ancora in pratica configurata, prevede il rifiuto da parte del consiglio dei principi fondamentali; si pensi ad un consiglio che non voglia riconoscere l'unità della repubblica italiana, in tal caso non è necessaria la previa diffida per addivenire allo scioglimento.

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organo e dei servizi.
Le ipotesi sono tassativamente previste dall’art. 141, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
Impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del Presidente della provincia. Il sistema di elezione diretta del sindaco e del Presidente dell'amministrazione provinciale, disposto dalla L. 81/1993, presuppone un rapporto insostituibile fra i cittadini ed i vertici delle amministrazioni locali; ove questi non possano, per qualsiasi motivo, portare a termine il mandato loro attribuito si deve procedere allo scioglimento del consiglio per indire nuove elezioni.
Dimissioni del sindaco od del presidente della provincia la medesima soluzione è sancita nel caso di dimissioni, ad esempio, per candidarsi ad altro incarico incompatibile con la carica.
Cessazione dalla carica per dimissioni di almeno la metà più uno dei consiglieri dei consiglieri. In tale ipotesi, in attesa del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica, il prefetto può procedere alla sospensione del consiglio e alla nomina del commissario. Se non vi è contestualità nelle dimissioni è ammessa la surrogazione dei consiglieri dimissionari.
Riduzione dell’organico assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio.
Mancata approvazione del bilancio. Il bilancio di previsione per l'anno successivo deve essere approvato entro il 31 dicembre, ai sensi dell'art. 151, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
La giunta deve approvare il relativo schema; in carenza il comitato di controllo nomina il commissario ad acta che predispone l'elaborato per sottoporlo al consiglio. Successivamente il comitato assegna al consiglio un termine di venti giorni per l'approvazione, con diffida notificata ai singoli consiglieri; in carenza viene nominato il commissario che approva il bilancio.
Il provvedimento sostitutivo viene comunicato al prefetto che inizia la procedura di scioglimento, ex art. 141, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
Scioglimento per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. Tale fattispecie è prevista dall’art. 143, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, quando emergono elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettano la libera determinazione degli organi elettivi ed il buon andamento delle amministrazioni.
L'iter è iniziato dal prefetto, lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Mancata approvazione degli strumenti urbanistici. Tale fattispecie è stata introdotta dall'art. 4 del D.L. 495/1996, che peraltro non è stato convertito in legge e pertanto non è tuttora vigente.
Il decreto di scioglimento può essere impugnato alla giustizia amministrativa per motivi di legittimità dai singoli consiglieri facenti parte del consiglio ora sciolto, ma non dal consiglio, che dopo il decreto ha perduto la sua personalità giuridica, né dai cittadini, carenti all'interesse all'impugnativa, né dall'amministrazione regionale.


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