sabato 4 marzo 2017

Il potere sostitutivo in materia della tutela dei vincoli ambientali.

1.      Il potere sostitutivo in materia della tutela dei vincoli ambientali.


L’iter procedurale per deliberare la dichiarazione di notevole interesse pubblico è disciplinato dagli artt. 137 ss., d.lgs. 22.1.2004, n. 42.
La norma ha attribuito al direttore della regione o degli altri enti pubblici interessati l’iniziativa di acquisire le informazioni necessarie per proporre alla Commissione, istituita in ogni provincia, l’identificazione dei beni e dei luoghi di notevole interesse ambientale.
La proposta deve essere motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili e delle aree oggetto del provvedimento (Centofanti N., Diritto a costruire. Programmazione urbanistica. Espropriazione, 2010, 167).
Il provvedimento finale è demandato alla regione; resta, però, al direttore un compito di impulso perché la dichiarazione sia deliberata entro tempi certi dandogli il compito di sollecitare l’intervento sostitutivo statale.
Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate.
Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, ex art. 141 bis, d.lgs. 42/2004, mod. art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 26 .3.2008, n. 63.
La giurisprudenza rileva l’interesse dell’amministrazione - sia essa quella regionale o sia quella statale - a garantire che siano raggiunti i risultati di preservare l’ambiente da interventi non autorizzati in tempi certi.
L'istituto della surrogazione in via amministrativa dell'autorità inadempiente - nell'ambito del quale è inquadrabile l'intervento sostitutivo dello Stato nella materia della tutela dei vincoli ambientali di cui all'art. 151, d.lgs. 29.10.1999, n. 490, demandata in prima battuta alla competenza della Regione (o delle autorità subdelegate) - mira ad assicurare l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, sicché ciò che preme al legislatore non è tanto sanzionare l'organo che non adempie ai suoi doveri istituzionali attraverso la decadenza dal potere di provvedere, quanto, semmai, garantire che l'interesse pubblico venga comunque tutelato, non importa se dall'ente competente in via primaria o da quello titolare della competenza sostitutiva. La competenza sostituiva di un'autorità superiore non determina di per sé l'estinzione della competenza dell'organo inadempiente che ordinariamente ne è titolare, sicché l'inutile decorrenza del termine di sessanta giorni entro il quale la Regione deve determinarsi sulla richiesta di autorizzazione alla edificazione di un lotto ricadente in zona soggetta a vincolo paesistico, pur comportando l'insorgenza della competenza sostitutiva del Ministero per i beni ambientali e le attività culturali, non determina l'estinzione della competenza della Regione stessa, alla quale è, dunque, consentito provvedere anche dopo l'attivazione del meccanismo sostitutivo, fin tanto che l'organo statale competente in via surrogatoria non abbia provveduto a sua volta (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 22.9.2004, n. 6620).



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