sabato 4 marzo 2017

Il potere sostitutivo nella pianificazione paesistica.

1.      Il potere sostitutivo nella pianificazione paesistica.



L’art. 143, d.lgs. 22.1.2004, n. 42, ha innovato il procedimento di approvazione facendo trapelare l’incertezza nel definire il confine fra le competenze statali e quelle regionali in materia paesaggistica.
Dopo avere affermato la competenza regionale l’art. 143, 10° co., d.lgs. 22.1.2004, n. 41, prevede la stipula di accordi tra le regioni ed il Ministero per i beni e le attività culturali per l’elaborazione di intesa dei piani .
Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici.
Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della l. 7 .8.1990, n. 241.
L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano.
Il piano e' approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'provvedimento accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici indicati dalla norma, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ex art. 143, d.lgs. 42/2004, mod. art. 2, comma 1, lett. p), d.lgs. 26 .3.2008, n. 63.
Detto accordo deve fissare il termine per l’approvazione del piano dopo di che scatta il potere sostitutivo statale.
La giurisprudenza nota che i piani paesistici hanno assunto nel tempo una portata territoriale e qualitativa sempre più ampia, affidandosi ad essi il compito di dettare una specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale. Tale processo è stato portato a compimento nella sua massima estensione con il d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 - codice dei beni culturali e del paesaggio - attraverso il quale la tutela del paesaggio ha assunto una portata generale e comunque una decisiva prevalenza di valore rispetto alla pianificazione urbanistica, sull’intero territorio, venendo quindi a disciplinare anche immobili non soggetti a vincolo paesaggistico. In sostanza, è stato delineato un evidente recupero di funzioni e poteri da parte dello Stato in materia di paesaggio anche in osservanza degli impegni assunti con la convenzione europea del paesaggio.

La Convenzione è stata conclusa a Firenze il 20.10.2000 ed entrata in vigore in Italia nel settembre 2006. (Cons. St., sez. IV, 5.7.2010, n. 4244).

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