giovedì 23 marzo 2017

Gli sporti.

 Gli sporti.


Nel caso si debbano valutare elementi accessori come gli sporti, l’indagine sull’esistenza e sul tipo delle intercapedini che si siano eventualmente formate diventa un elemento fondamentale, al contrario dell’ipotesi in cui si debba valutare la dannosità dell’intercapedine riguardo agli edifici,  che, invece, si tende a precludere al giudice.
Spetta al giudice di merito esaminare concretamente se sussista tale pericolosità e, pertanto, per giustificare l’adozione di un criterio funzionale, è opportuno far riferimento alla ratio della norma.
Di conseguenza, gli sporti devono essere considerati costruzioni qualora formino, per la loro struttura e collocazione, intercapedini dannose o pericolose.
La giurisprudenza distingue lo sporto vero e proprio, che è un motivo architettonico puramente ornamentale, dagli elementi che comportano l’ampliamento del fabbricato in superficie o in volume definiti come corpo unico di fabbricato o aggetto: 

Nel calcolo delle distanze fra le costruzioni devono trascurarsi soltanto   quegli  sporti  che  non  siano  idonei  a determinare intercapedini  dannose o  pericolose, consistendo in sporgenze  di limitata entità, con funzione meramente decorativa, mentre vengono in considerazione le sporgenze costituenti, per i  loro caratteri strutturali e funzionali, veri e propri aggetti, implicanti, perciò, un ampliamento dell'edificio in superficie e volume, come, appunto, i balconi formati da solette aggettanti (anche se scoperti) di apprezzabile profondità, ampiezza e consistenza
(Cass. civ., sez. II, 2 ottobre 2000, n. 13001, GCM, 2000, 2072).

La distanza tra costruzioni su fondi finitimi va calcolata tenendo conto  di qualsiasi elemento che sporga da una di esse, non assumendo rilevanza, ai fini  dell'interesse tutelato  dalla norma - nel  suo triplice  aspetto della tutela  della  sicurezza, della salubrità e dell'igiene - che lo sporto sia inadatto all'incremento volumetrico o superficiario  della costruzione o che aggetti  solo per una parte della facciata; restano esclusi soltanto gli sporti ornamentali, se inidonei a determinare intercapedini dannose o pericolose
(Cons. Stato sez. V, 14 ottobre 1998, n. 1467, CI, 1999, 290).

Lo sporto considerato come motivo architettonico puramente ornamentale non ha alcuna rilevanza la fine della misurazione delle distanze richieste dalla disciplina civilistica o di piano.

Ai fini dell'applicabilità o meno della disciplina della distanza tra  costruzioni, di cui all’art. 873 c.c., gli sporti, aventi scopo meramente ornamentale, vanno tenuti distinti dalle sporgenze costituenti, per i loro caratteri strutturali e  funzionali, veri e propri aggetti ed implicanti, perciò, un ampliamento dell'edificio in superficie e volume; deve qualificarsi aggetto e, come tale  va computata  agli indicati fini, una balconata formata da una falda di cemento armato su appositi pilastri e mensole, di apprezzabile ampiezza e sviluppata lungo tutto il perimetro del fabbricato
(Cass. civ., sez. II, 27 maggio 1981, n. 3481, GCM, 1981).

















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