giovedì 23 marzo 2017

I cortili.

I cortili.

Anche nel caso in cui uno dei proprietari abbia destinato a cortile l’area compresa fra il suo fabbricato, cui essa è pertinente, ed il confine si deve applicare il dettato dell’art. 873 c.c., che dispone che fra le costruzioni si debba tenere una distanza non inferiore a quella legale.
L’obbligo di rispettare la distanza legale, infatti, rimane anche se ad un pezzo di terreno viene assegnata la funzione di cortile, in quanto se esso ha una larghezza inferiore a quella prescritta, viene a costituire una intercapedine dannosa, poiché lede il diritto degli abitanti di avere igiene, salubrità e sicurezza.
Le disposizioni dei regolamenti edilizi, che eventualmente regolino le dimensioni dei cortili, rientrano nella tutela di interessi generali nell’ambito del rispetto delle esigenze dell’igiene delle abitazioni (Galletto 1990, 467).

La loro violazione, pertanto, può solamente legittimare un’azione mirante ad ottenere il risarcimento, dato che si può prospettare unicamente lesione di quell’interesse che coincida con quello generale già tutelato:
Le norme dei regolamenti comunali edilizi concernenti i cortili interni, volte non a determinarne l'ampiezza minima ai fini della tutela dell'interesse pubblico inerente alle esigenze igieniche, ma a disciplinare la distanza delle costruzioni su fondi finitimi, appartenenti a diversi proprietari, devono considerarsi a tutti gli effetti norme integrative  del codice civile, sicché la loro violazione dà luogo  non  solo al risarcimento dei danni, ma anche alla riduzione in pristino.
(Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 1998, n. 1383, GCM, 1998, 298).

La distanza fra fabbricati stabilita, in rapporto all'altezza, (comprensiva  del solaio di copertura e del parapetto), in misura non inferiore a  10  metri,  dall'art. 29 del regolamento edilizio del comune di  Bari, adottato con delibera del consiglio comunale in data 1 marzo 1979, e calcolata non dalla parete esterna ma dai "fronti", e quindi   dalle  mensole dei balconi, allorché i fabbricati  sono separati da uno spazio interno adibito a cortile, come  pure la distanza dal confine quando il suolo contiguo è inedificato, ha carattere integrativo   dell'art. 873 c.c., perché l'interesse tutelato non è soltanto il  decoro e l'igiene, ma anche quello di evitare intercapedini dannose
(Cass. civ., sez. II, 18 giugno 1998, n. 6088, UA, 1998, 1083).

Le norme interne che disciplinano i cortili per una precedente giurisprudenza non costituiscono norme integrative di quelle del codice civile in materia di distanze negando l’azione ripristinatoria ed ammattendo, di conseguenza, solo quella risarcitoria.

Le norme sulle distanze tra le costruzioni, integrative di quelle contenute nel codice civile, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione  dello spazio intermedio che ne risulti e non trovano deroga con riguardo alle prescrizioni sulle dimensioni dei cortili le quali, siccome rivolte alla disciplina dei rapporti planovolumetrici tra  le costruzioni e gli spazi liberi adiacenti prescindendo dall'appartenenza di essi ad un unico od a più proprietari.
Esse non costituiscono norme integrative di quelle codicistiche in materia di distanze tra costruzioni - che si riferiscono alle costruzioni su fondi  finitimi - e, pertanto, non possono escludere l'applicazione delle norme specificatamente dirette alla disciplina di tali distanze
(Cass. civ., sez. II, 23 marzo 1993, n. 3414, GCM, 1993, 537).




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