sabato 4 marzo 2017

Il ridimensionamento degli organi consultivi.

1                    Il ridimensionamento degli organi consultivi.


La tendenza avviata dalla l. 241/1990, volta al ridimensionamento degli organi consultivi, è proseguita con il d.p.r. 608/1994 che ha disposto la soppressione di numerosi comitati ed organi plurisoggettivi, fra i quali molti aventi funzioni consultive che, non di rado, costituiscono fattori di rallentamento dell’azione amministrativa.
La l. 27.12.1997, n. 449, ha dato corso ad una ampia delegificazione, attribuendo agli organi di direzione politica il compito di selezionare periodicamente gli organi le cui funzioni sono indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente interessato.
Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all’emanazione del procedimento, ex art. 41, l. 27.12.1997, n. 449.
Dall'art. 41, 1° co., l. 27.12.1997, n. 449, si desume che la soppressione di taluni organismi non identificati come indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione ovvero dell'ente, è una conseguenza che discende direttamente dalla legge: mancando, al riguardo, qualsiasi potestà di scelta dell'amministrazione la soppressione si configura, pertanto, come un atto dovuto (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 28.1.1999, n. 48, in Foro Amm., 1999, 1341).
Tale dereguletion è stata portata indirettamente dalle leggi regionali in materia edilizia che hanno notevolmente esteso l’ambito di efficacia della denuncia di inizio di attività.
In tal caso, utilizzando lo strumento della super d.i.a., si supera il parere della stessa commissione (Mantini P., L’urbanistica tra riforma costituzionale incrementale e autonomia amministrativa, in Riv. Giur. Ed., 2001, II, 118).
La traduzione pratica più significativa di tale principio è ora portata dall’art. 5, 3° co., d.p.r. 6.6.2001, n. 380, che non prevede come parere obbligatorio quello della commissione edilizia nel procedimento di rilascio del permesso di costruire.
I pareri ritenuti obbligatori come, ad esempio, il parere dell’ASL, sono acquisiti direttamente dalle autorità da parte dell’ufficio denominato sportello unico per l’edilizia.














2                    L’acquisizione di pareri.


La fase preparatoria, qualora necessiti di subprocedimenti tesi all’acquisizione di pareri, può dare luogo ad un autonomo procedimento consultivo (Perfetti L. R., Corso di diritto amministrativo,2006, 322).
La l. 241/1990 incide sull’attività consultiva semplificando i tempi e le modalità di svolgimento.
Nel caso di pareri obbligatori, ossia qualora tale attività sia espressamente prevista dalla legge come necessaria all’emanazione del provvedimento, si impone un termine perentorio per il rilascio del parere, dopodiché esso può essere omesso.
Il parere obbligatorio può esser vincolante o non vincolante
Nel caso di parere vincolante l’amministrazione non può discostarsene nel provvedere.
Nel caso di parere non vincolante essa può deliberare in maniera difforme motivando le sue ragioni.
La giurisprudenza ha precisato che in materia di equo indennizzo, l'ordinamento non mette a disposizione dell'Amministrazione una serie di pareri pari ordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza sui quali orientarsi, ma affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla Commissione medica ospedaliera; pertanto, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, il parere del Comitato s'impone all'Amministrazione.
Essa la quale è tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha confutate, con la conseguenza che un obbligo di motivazione in capo all'Amministrazione è ipotizzabile solo per l'ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio ma non vincolante. (Cons. Stato , sez. IV, 14.4.2010, n. 2099).
Nel caso di pareri facoltativi, quando cioè l’amministrazione può richiedere l’attività consultiva secondo una sua discrezionale valutazione, è la stessa amministrazione coinvolta che deve indicare i tempi per l’emanazione.
La  giurisprudenza ha precisato che la specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all'ordinario procedimento di rilascio della concessione ad edificare e l'assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità rendono, per il rilascio della concessione in sanatoria, il parere della Commissione edilizia non obbligatorio, ma al più facoltativo. (Cons. Stato , sez. IV, 12.2.2010, n. 772).
La modifica dell’art. 16,  l. 241/1990 introdotta dall’art. 8, l. 69/2009, riduce drasticamente il termine per esprimere il parere a venti giorni dalla richiesta sia per i pareri obbligatori sia per quelli facoltativi.
Tali nuovi termini generali per l’attività consultiva vanno posti in relazione al termine per la conclusione del procedimento, che la nuova formulazione dell’art. 2, comma 2, della l. 241/1990, come sostituito dall’art. 7, l. 69/2009, ha ridotto a 30 giorni.
Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.



















2.1         L’attività consultiva interorganica.


L’attività consultiva può talora essere espletata da un amministrazione  nei confronti ad un’altra perché questa possa adottare dei provvedimenti che incidono su posizioni giuridiche di terzi.
Il soggetto privato chiede una autorizzazione e l’amministrazione competente al rilascio  dell’autorizzazione è condizionata al parere di una altra.
La giurisprudenza in tal caso ha affermato che il silenzio dell’amministrazione cui compete l’attività consultiva non può incidere sulle posizione del privato richiedente
In particolare è stato deciso che dalla regolare denuncia ad opera del privato alla Soprintendenza dell'avvenuto trasferimento di un immobile vincolato, l'esercizio del diritto di prelazione da parte delle amministrazioni pubbliche deve avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni.
 Decorso tale termine la prelazione è preclusa, restando irrilevante l'eventuale violazione da parte dell'amministrazione statale del proprio dovere di comunicazione del trasferimento del bene agli enti pubblici territoriali, ex art. 62, d.lgs. n. 42/2004.
Tale errore, infatti, può acquisire rilevanza esclusivamente nell'ambito dei rapporti e delle responsabilità tra le amministrazioni, senza poter in alcun modo ripercuotersi sulla posizione del privato, ormai consolidatasi a seguito del decorso del termine perentorio.
In particolare, la mancata comunicazione ad opera della Soprintendenza al Comune non può costituire motivo di nullità del silenzio, in quanto tale vizio non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 21 septies, l. n. 241/90
Anche sotto il profilo della nullità strutturale non può certo ritenersi che il mancato svolgimento di una fase procedimentale (coinvolgimento del comune) possa determinare che il mancato esercizio del diritto di prelazione sia carente di un elemento essenziale dell'atto (o meglio, del silenzio).
Il legislatore ha previsto un termine perentorio per l'esercizio del diritto di prelazione e il privato, una volto assolto l'onere di inviare in modo coretto la denuncia, sa che il decorso del termine consolida l'atto di compravendita senza alcuna possibilità di ripensamenti da parte delle amministrazioni e senza che eventuali fatti inerenti il rapporto tra amministrazioni pubbliche possano incidere sul suo diritto ormai perfezionato (Cons. St., sez. VI, 30.10.2009, n. 6703 9, in Vita not. , 2009, 3, 1381).













3                     Il silenzio nell’attività consultiva.



La dottrina nota che spesso il provvedimento finale non può essere adottato dall’autorità competente per mancanza di un atto intermedio quale è il parere devoluto ad altra autorità non subordinata; in caso di rapporto gerarchico è sufficiente la direttiva acceleratoria o l’ordine o, se del caso, il controllo sostitutivo:
Essa suggerisce che meglio sarebbe, allora, che la legge semplificasse l’azione amministrativa sfrondando i procedimenti da troppi pareri di dubbia utilità; ma, per gli altri, tenesse ferma l’obbligatorietà dell’acquisizione, stimolando i funzionari inerti con adeguati strumenti di coordinamento (ad esempio le conferenze di servizio), con direttive precise e con rigorose sanzioni (Crisci S., La legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e l’inerzia della pubblica amministrazione, in Cons. St ., 1993, 1118).
La disciplina relativa alla mancata espressione del parere nei termini prescritti, prevede una diversa regolamentazione secondo che il parere sia obbligatorio o facoltativo.
Nel caso di mancata espressione di un parere obbligatorio, l’amministrazione richiedente ha la facoltà di proseguire il procedimento in assenza del parere stesso.
Il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, ad esempio è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ex art. 5, d. lgs 163/2006. Sullo schema di detto regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Da notare che il provvedimento è adottato  previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici talché questo ultimo parere essendo costitutivo non può essere tralasciato.
La giurisprudenza ha quindi escluso l'illegittimità del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica emesso dal sindaco senza il parere obbligatorio della speciale Commissione alloggi. (Cass. civ., sez. I, 27 .6. 2005, n. 13749).
Parimenti è stato deciso nel procedimento di istituzione di una nuova sede farmaceutica, è sufficiente la relativa richiesta di emissione del parere della Asl da parte dell'organo procedente, e ciò ai sensi dell'art. 16, l. n. 241 del 1990, secondo cui in caso di decorrenza del termine di quarantacinque giorni per la comunicazione di un parere obbligatorio, senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, è in facoltà dell'autorità richiedente procedere indipendentemente dalla sua acquisizione.
In tal caso non  si tratta di un parere da rilasciare a cura di un'Amministrazione preposta alla tutela della salute dei cittadini, atteso che i compiti della Asl in materia farmaceutica sono limitati alla vigilanza, predisposizione dei turni di servizio, rimborso spese anticipate dai farmacisti, verifiche ed ispezioni preventive rispetto all'apertura degli esercizi, compiti che solo indirettamente concernono la salute collettiva. (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 27.9.2004, n. 12589).
Il parere della commissione edilizia rientra fra quelli che devono essere redatti entro termini perentori poiché non riguarda la tutela ambientale.
La mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia comunale non comporta l'illegittimità della concessione edilizia, ove ciò sia dipeso unicamente dal mancato pronunciamento della stessa entro il prescritto termine (T.A.R. Sardegna, 16.12.2003, n. 1737, in Foro Am. T.A.R., 2003, 3660).
La mancata comunicazione, non dovuta ad esigenze istruttorie, dà la facoltà - ma non impone l’obbligo - all’amministrazione richiedente di rinunciare all’acquisizione del parere.
Il provvedimento definitivo può quindi legittimamente conformarsi ad un parere giunto dopo i termini perentori imposti per la sua emanazione.
L'art. 16, l. 241 del 1990 dispone che, decorso il termine entro cui un determinato organo deve far pervenire il proprio parere obbligatorio, l'amministrazione richiedente è in facoltà di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso. Il termine, infatti, è posto nell'interesse dell'amministrazione che può, se lo ritiene opportuno, procedere alla scadenza dello stesso anche se il parere richiesto non sia intervenuto.
La mancata formulazione del parere, di cui all'art. 21, comma 8, l.r. Puglia 31 .5.1980, n. 56, dà luogo ad una ipotesi di cd silenzio devolutivo, in cui la mancata formulazione nei termini del parere da parte dell'organo di amministrazione consultiva devolve all'organo di amministrazione attiva una cognizione piena della fattispecie amministrativa, coerentemente alla necessità di pervenire ad una conclusione del procedimento nei casi di inerzia dell'organo investito di funzioni consultive, o di mancato rispetto del termine che la legge assegna all'organo tecnico per le sue valutazioni. (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 8.10.2009, n. 2280).
Detto principio si applica anche ai pareri che oltre ad essere obbligatori sono vincolanti, i quali restano atti consultivi e non di amministrazione attiva.
Nel caso di parere facoltativo l’amministrazione richiedente ha il dovere di procedere indipendentemente dal parere stesso.
La giurisprudenza, ad esempio, ha confermato che la specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all'ordinario procedimento di rilascio della concessione ad edificare e l'assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità rendono  il parere della Commissione edilizia per il rilascio della concessione in sanatoria non obbligatorio, ma al più facoltativo. (Cons. Stato , sez. IV, 12.2.2010, n. 772).
Se il parere è facoltativo, è la amministrazione, cui è pervenuta la richiesta, che deve informare l’ente che la formula dei tempi necessari per la redazione dello stesso.
Resta enunciato il principio che per disattendere il parere l’amministrazione deve in ogni caso motivare le sue ragioni
L'autorità decidente che richieda un parere, sia esso facoltativo o obbligatorio, ad un organo tecnico, qualora intenda discostarsene deve esternare con congrua ed adeguata motivazione le ragioni per le quali ritiene di non condividerlo, incorrendo in caso contrario nel vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione nel provvedimento conclusivo. (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 20 .6.2009, n. 1815).
L’ente richiedente può comunque procedere una volta trascorso il termine perentorio per la formulazione del parere.
All’invio del parere si deve sempre provvedere con mezzi telematici.
In entrambi i casi, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri, a meno che abbia omesso di richiedere il previsto parere.







4                    L’attività consultiva in materie sensibili.


Le norme sulla semplificazione dell'azione amministrativa, contenute nell'art. 16, l. 241/1990, non si applicano allorché pareri e valutazioni tecniche debbano essere rilasciati da organi o amministrazioni preposti alla tutela ambientale, paesaggistico, territoriale e della salute dei cittadini cosiddette materie sensibili.
La giurisprudenza è concorde nell’affermare che le norme sulla semplificazione amministrativa non riguardano i pareri rilasciati da amministrazioni preposte alla salute dei cittadini.
Essa  ha conseguentemente affermato che in una zona interessata da vincolo paesaggistico la formazione del provvedimento tacito di assenso alla concessione in sanatoria, previsto dall'art. 35, comma 18, l. n. 47 del 1985, postula necessariamente la previa acquisizione del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sulla compatibilità ambientale della costruzione senza titolo; ne consegue che, se al momento dell'esame della domanda di sanatoria non risulta acquisito il parere favorevole sulla conformità dell'intervento alla disciplina paesaggistica, la formazione del silenzio - assenso è preclusa. (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 21.1.2010, n. 845).
Parimenti è stato dichiarato illegittimo il provvedimento regionale che dichiara d'interesse storico, rurale, ambientale e etnoantropologico una vasta area ricadente nel territorio di Comuni diversi senza aver previamente acquisito, siccome invece prescritto dall'art. 19, d.p.r. 26 .11.2007, n. 233, il parere obbligatorio del Comitato regionale di coordinamento, trattandosi di vincolo diretto avente ad oggetto beni suscettibili di tutela intersettoriale. (T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 29 .10.2009, n. 660).
Il richiedente non può azionare il silenzio inadempimento o il diniego dell’amministrazione procedente, poiché gli può essere eccepito che l’amministrazione deve esplicare l’attività consultiva obbligatoria.
Non si ha formazione di silenzio-rifiuto qualora l'organo competente all'emanazione dell'atto finale di un procedimento abbia omesso di provvedere dopo aver richiesto e non ottenuto pareri obbligatori endoprocedimentali dai quali non poteva prescindersi; in quanto, riguardando tali pareri obbligatori la salute dei cittadini, ricadevano sotto la previsione dell’art. 16, 3° co., l. 7.8.1990, n. 241 (T.A.R. Abruzzo, sez. L'Aquila, 12.12.1991, n. 28, in  Giur. It., 1992, III, 1, 171).



















5                    Il silenzio degli organi tecnici.



Nel caso il silenzio dell’organo consultivo si riferisca a valutazioni tecniche il legislatore, nell’ambito di una semplificazione del procedimento, consente di sostituire l’autorità inadempiente.
La diversa ratio che ispira la norma rispetto a consultazioni che afferiscono ad opportunità amministrativa, è evidente.
Il supporto tecnico non può essere omesso, semmai, in caso di mancato adempimento da parte degli organi preposti, può essere sostituita l’autorità emanante, pena l’illegittimità dell’intero procedimento:
La norma recisa che ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari, ex  art. 17, l. 241/1990.
La giurisprudenza ha precisato che nel procedimento regolato dal d.p.r. 20.4.1994, n. 349, alla valutazione resa dalla commissione medico - ospedaliera ai sensi dell'art. 6 si applica l'art. 17 l. n. 241 del 1990; pertanto, l'inerzia della commissione può essere superata soltanto affidando la valutazione tecnica ad idoneo organismo specializzato (Cons. St., comm. spec., 5.11.2001, n. 480, in Foro It., 2002, III, 236).
La mancata attivazione del responsabile comporta, inevitabilmente, la conseguente dichiarazione di illegittimità del provvedimento, emesso senza avere acquisito le motivazioni tecniche richieste:
E' illegittimo il provvedimento col quale l'amministrazione respinge la richiesta di riconoscimento dell'obiezione di coscienza con opzione per il servizio sostitutivo civile dopo aver dato atto che l'apposita commissione prevista dall'art. 3, l. 15.12.1972, n. 772, non ha emesso il parere di competenza nei termini fissati dall'art. 16, l. 7.8.1990, n. 241.
L’amministrazione non ha, inoltre, fatto ricorso, così come previsto dal successivo art. 17, ad altri organi tecnici, dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, al fine di verificare la fondatezza e sincerità dei motivi addotti dal richiedente  (T.A.R. Campania, sez. II, Napoli, 16.8.1996, n. 337, in T.A.R., 1996, I, 3844).
La norma precisa che disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, ex art. 17, 2° co., l. 241/1990.
Tale normativa si applica alle valutazioni tecniche rilasciate da organi o amministrazioni preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, ai sensi dell'art. 17, 2° co., l. 7.8.1990, n. 241.
La giurisprudenza ha  affermato che il regolamento ministeriale diretto a regolamentare i tempi dell'azione amministrativa, di competenza del ministero dell'ambiente, può prevedere, pertanto, la conclusione di accordi procedimentali idonei ad assicurare in tempi predeterminati l'acquisizione dei pareri e delle valutazioni degli organi tecnici competenti, non potendo l'amministrazione provvedere senza l'acquisizione dei pareri dei detti organi tecnici né surrogare gli organi stessi, in applicazione delle norme generali, ferma restando l'osservanza di tali norme ove i provvedimenti amministrativi da emanare non concernano le suindicate materie, escluse dagli istituti della semplificazione amministrativa  (Cons. St., A. G., 27.1.1994, n. 3, in  Cons. St., 1995, I, 144).
L’art. 4, 6° co., d.p.r. 9.7.2010 n. 139, che approva il  Regolamento di autorizzazione paesaggistica per gli interventi minori  precisa che In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda  l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi , ex art. 146, 9 ° co., d.lgs. 42/2004.










6           La tutela


La giurisprudenza riconosce l'impossibilità di censurare un parere disgiuntamente dall'atto terminale del procedimento in cui si inserisce, in quanto esso è un atto preparatorio del procedimento amministrativo e come tale è sfornito di autonoma capacità lesiva immediata,
L’interpretazione giurisprudenziale ammette la possibilità di far valere gli eventuali vizi del parere in sede di impugnativa del provvedimento che lo ha recepito. I suoi eventuali vizi, infatti, ridondano in vizi del provvedimento terminale e, quindi, deve riconoscersi la piena legittimazione passiva dell'Autorità amministrativa cui è riferibile il parere, al fine di consentirle di difendere l'operato dei propri organi tecnici cui è riferibile il parere, soprattutto nell'ipotesi in cui esso sia fatto oggetto di specifiche ed autonome censure di illegittimità (T.A.R. Marche, 28.6.2004, n. 781, in  Foro Amm.T.A.R., 2004, 1690).
Altro indirizzo giurisprudenziale  ritiene atto impugnabile il parere negativo del Sindaco reso ai sensi degli artt. 216 e 217, r.d. 27 .7. 1934 n. 1265, nell'ambito della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e 14-ter, l. 7 .8.1990, n. 241, prevista dall'art. 5 comma 11, d. lgs. 18.2.2005, n. 59 ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale; esso, infatti, risulta immediatamente lesivo, avendo sostanziale connotazione di dissenso correlato alla tutela di un interesse sensibile ed implica la conclusione del procedimento avviato dalla provincia; per le stesse ragioni è immediatamente impugnabile anche la nota con cui la Provincia, prendendo atto di siffatta evenienza, interrompe il procedimento interessando la conferenza permanente. (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 14.9.2009, n. 819).
La giurisprudenza ritiene che la illegittimità del parere determini l’illegittimità dell’atto amministrativo solo qualora il provvedimento recepisca il parere illegittimo e ne riproduca l’illegittimità.
L’impugnazione duretta del silenzio degli organi consultivi non è ammessa
Il g.a. ha precisato che in caso di valutazioni tecniche, in ipotesi di omessa adozione dell'atto endoprocedimentale è data all'amministrazione procedente la possibilità di concludere, comunque, il procedimento avviato attivando poteri sostitutivi mediante il ricorso a valutazioni di altra autorità dotata di pari competenze tecniche.
La previsione di strumenti di superamento dello "stallo" procedimentale determinato dalla omissione di atti endoprocedimentali impone pertanto di escludere che in tali ipotesi trovi applicazione il rimedio della dichiarazione giudiziale dell'obbligo di provvedere, in quanto il rimedio giurisdizionale risulterebbe superfluo e ridondante rispetto agli accorgimenti già previsti dal legislatore. (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 28 .1.2010, n. 46).
Diversa natura hanno i pareri richiesti espressamente dalla legge per la regolarità amministrativa delle delibere, come il parere di regolarità tecnica e contabile previsto dall’art. 49, d.lgs. 267/2000.
La loro mancanza comporta inevitabilmente l’illegittimità del provvedimento.
La conseguenza dell'omessa indicazione dei pareri prescritti dall'art. 53, regolamento del Consiglio Comunale di Afragola (il parere di regolarità tecnica e contabile, nonché quello del Segretario in tema di conformità della proposta di deliberazione alle leggi, allo statuto e regolamenti) è, sotto il profilo procedimentale, l'impossibilità di sottoposizione ad approvazione della proposta; mentre per quanto concerne l'eventuale adozione della deliberazione da parte dell'organo consiliare, in assenza dei prescritti pareri, o comunque anche di uno solo di essi, la conseguenza sarà, senz'altro, la sua illegittimità per violazione di legge (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 13.5.2004, n. 8718, in Foro Amm. T.A.R., 2004, 1508).

L’art. 4, 9° co., d.p.r. 9.7.2010 n. 139, che approva il  Regolamento di autorizzazione paesaggistica precisa che decorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento  senza che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o la soprintendenza abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano per la tutela le norme del processo amministrativo, d.lgs. 104/2010, e quelle relative al risarcimento del danno per mancata conclusione del procedimento, art. 2 bis , l. 241/1990. 

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