lunedì 6 marzo 2017

la responsabilità del funzionario per i danni per illegittimo diniego di accesso

1            La giurisdizione della Corte dei Conti.


L'art. 3 della l. 19/1994 attribuisce alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti la giurisdizione sui funzionari, impiegati ed agenti civili e militari, che nell'esercizio delle loro funzioni cagionino danno allo Stato o ad altra amministrazione dalla quale dipendano.
L'art. 1 della l. 20/1994, pone il termine di cinque anni per la prescrizione del diritto al risarcimento.
Questi decorrono dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero dalla sua scoperta.
Se la prescrizione si matura per omissione di denuncia la responsabilità per danni passa a chi non ha ottemperato all'obbligo di denunzia.
La relativa prescrizione quinquennale decorre dalla data in cui si è maturata la precedente prescrizione.
Il silenzio dell’amministrazione rileva sotto vari profili come atto direttamente impugnabile ovvero come omissione colpevole di avere causato un danno erariale.
La giurisprudenza afferma il ricorso al giudice contabile è ammesso per l'impugnazione di un atto o provvedimento amministrativo definitivo di rifiuto del rimborso, che può essere anche negatorio tacito, silenzio – rigetto, secondo quanto stabilito dall'art. 56, t.u. 1214/34 (Corte Conti, sez. I, 30.6.2004, n. 245/A, in Dir. Giust., 2004, f. 36, 107).








2           Il danno erariale.



La responsabilità amministrativa è caratterizzata:
- da un rapporto di dipendenza o di servizio nei confronti dello Stato che comprende anche i funzionari onorari ed i ministri.
- da un comportamento anche solo colposo, derivante da negligenza o dalla mancata applicazione della legge, che trova esimente solo nella forza maggiore, quale ad esempio la mancanza organizzativa o l'organico insufficiente.
- da un danno erariale patrimoniale derivante all'amministrazione, che sia direttamente riconducibile all'evento.
Il danno non deve essere soggetto a compensazione col beneficio che l'amministrazione ne abbia eventualmente ricavato.
Il giudizio non ha alcun rapporto con l'accertamento della illegittimità degli atti dell'amministrazione.
I rapporti fra giudizio amministrativo e giudizio contabile sono di assoluta autonomia in quanto non sono previste né preclusioni, né precedenze .
L'accertamento della responsabilità amministrativa contabile prescinde dall'accertamento dell'illegittimità degli atti dell'amministrazione.
Il fatto illecito che provoca il danno nasce dalle conseguenze che l'atto amministrativo ha prodotto.
La giurisprudenza ravvisa il danno erariale per i comportamenti omissivi che hanno originato richieste di risarcimento
                                                            
Essa ha precisato che sussiste la responsabilità del funzionario comunale per i danni conseguiti alla condanna dell'amministrazione locale da parte del giudice amministrativo alle spese di giudizio conseguenti all'illegittimo diniego di accesso ai documenti opposto dal funzionario medesimo.  (Corte .Conti reg. Toscana, sez. giurisd., 23.5.2006, n. 359).
All'assoluzione dei convenuti nel giudizio di responsabilità non consegue automaticamente la condanna alle spese a carico dell'amministrazione di appartenenza, prevista dall'art. 10, comma 10 bis , d.l. 30.9. 2005, n. 203, intr. l. 248/2005.
Nel silenzio della predetta disposizione rimane, infatti, aperta la possibilità di compensare le spese per "giusti motivi" anche nel caso di "proscioglimento nel merito" ovvero nell'ipotesi di mancanza di uno dei presupposti del diritto al risarcimento da responsabilità amministrativa.
Nella fattispecie, essendo stati evidenziati aspetti di colpevolezza lieve, è stata disposta l'integrale compensazione degli oneri di lite per i convenuti assolti, secondo la regola generale stabilita dall'art. 92, comma 2 c.p.c, in relazione all'art. 26 r.d. n. 1038 del 1933. (Corte Conti reg. Trentino Alto Adige, sez. giurisd., 14.4.2009, n. 29 , in Riv. corte conti, 2009, 3, 148).
In materia urbanistica si configura il danno erariale il fatto di avere omesso provvedimenti pianificatori in occasione della scadenza di vincoli di piano .
La giurisprudenza ha sancito che integra gli estremi della colpa grave la condotta del sindaco che, nonostante l'atto di diffida della società e due distinte ordinanze del giudice amministrativo, con cui si faceva carico all'amministrazione comunale di pronunciarsi sulla diffida, abbia omesso di provvedere in ordine alla ridisciplina urbanistica di un suolo originariamente sottoposto a vincolo di in edificabilità.
Il, vincolo era scaduto per decorrenza dei termini determinando i maggiori oneri conseguenti alla nomina di un commissario ad acta (Corte Conti reg. Molise, sez. giurisd., 19.2.2003, n. 32, in Riv. Corte Conti, 2003,  1, 222).
Del pari i comportamenti omissivi in ordine alle procedure di occupazione di urgenza generano responsabilità contabile da parte del sindaco, amministratori e funzionari comunali.
E’ stato deciso che, verificandosi, per ritardi nel procedimento di espropriazione avviato da un comune, l'inefficacia dell'occupazione d'urgenza per scadenza dei termini previsti, il danno indiretto subito dall'ente locale a seguito del risarcimento ottenuto dal proprietario dei beni va ascritto non soltanto al sindaco, ma - occorrendo mediante un accertamento virtuale - ad altri amministratori e funzionari, quando risulti che nella circostanza la conduzione del procedimento sia stata rallentata anche a causa della previsione in bilancio di stanziamenti insufficienti per una ragionevole liquidazione dell'indennità di esproprio
(Corte Conti, sez. II, 14.4.2004, n. 132/A, in Riv. Corte Conti, 2004, 2, 152).
Generano responsabilità contabile le procedure omissive da parte dei soggetti che hanno funzioni di garanzia della legittimità degli atti.
E’ stato deciso che Segretario comunale abbia il preciso obbligo giuridico di segnalare agli amministratori le illegittimità contenute negli emanandi provvedimenti, al fine di impedire atti e comportamenti illegittimi forieri di danno erariale; altrimenti opinando, potrebbe l'amministratore pubblico contare sull'inerzia o sul silenzio di chi è preposto per legge al controllo della legalità dell'azione amministrativa; e in mancanza, deve essere ritenuto responsabile a titolo di concorso omissivo colposo nella causare il fatto dannoso contestato.
Il Segretario comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 97, d.lgs. 18 .8. 2000, n. 267, mantiene, infatti,  la specifica funzione ausiliaria di garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale (Corte .Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 9.7.2009, n. 473 , in Riv. corte conti , 2009, 4, 150).



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