sabato 4 marzo 2017

La segnalazione certificata di inizio attività,

1                    La segnalazione certificata di inizio attività, ex art. 49, l. 122/2010.


La previsione dell'art. 19 della l. 7.8.1990, n. 241, come sostituito dall'art. 49, l. 122/2010, contempla un procedimento autorizzatorio denominato segnalazione certificata di inizio attività – s.c.i.a. nel quale il consenso dell’amministrazione è dovuto per lan presenza dei presupposti di legge posti in essere dal richiedente ..( Corrado A. , Arriva la s.c.i.a. , segnalazioni invece di dichiarazioni, in Guida Dir., n. 37, 2010, 101).
L’attività amministrativa è da considerarsi vincolata  e l’esame della richiesta presentata dal privato non può entrare nel merito del provvedimento. Il contenuto stesso dell’attività è contemplato nella segnalazione.
L’amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità nella sua azione poiché deve solo prendere atto che l’attività denunciata sia conforme ai dettati di legge.
La norma precisa che è sostituito da una segnalazione dell’interessato ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.
Il procedimento non può essere utilizzato , essendo espressamente escluso,  nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47, d.p.r. 28 .12.2000, n. 445, mod. art.  49 d.p.r.  14.11.2002, n. 313.
L’art. 46, d.p.r. 28 .12.2000, n. 445,  precisa che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
L’art. 47, d.p.r. 445/2000, dispone che l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo.
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ex art. 38, d.p.r. 445/2000,
 La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La segnalazione deve essere corredata, inoltre, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’art. 38, comma 4, l. 6 .8. 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.
Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti, ex art. 19, l. 7.8.1990, n. 241, sost. art. 49, 4° bis co., l. 122/210.
La segnalazione certificata di inizio attività prescinde da un provvedimento espresso dell’amministrazione.
Essa è ammessa in tutti i casi in cui il formale rilascio di un provvedimento non è subordinato a positive valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione.
L’esercizio dell'attività dipende esclusivamente dall'accertamento che sussistano i presupposti e i requisiti di legge.
Come precisa la dottrina, sono procedimenti caratterizzati dalla totale assenza di discrezionalità amministrativa e dalla cosiddetta discrezionalità tecnica.
La formale denuncia di inizio di attività assume il valore dell'esplicita autorizzazione amministrativa in tutti i casi in cui il formale rilascio di quest'ultima non è subordinato a positive valutazioni discrezionali della


pubblica amministrazione, ma dipende esclusivamente dall'accertamento del possesso dei presupposti e dei requisiti di legge (Cassese S. (a cura di), Diritto amministrativo generale,2000, II, 1156).


1.1         Il provvedimento inibitorio.


In precedenza il  richiedente doveva comunicare l’effettivo inizio della attività preannunciata dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Con la riforma l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente, ex art. 19, 2° co.,  l. 7.8.1990, n. 241, sost. art. 49, 4° bis co., l. 122/2010.
L’amministrazione competente verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, ma non deve emanare alcun provvedimento.
L’amministrazione non rilascia un atto di assenso ma esercita solo una funzione di controllo, dovendo solo verificare la sussistenza dei requisiti prescritti e dei presupposti normativi affinché l’interessato possa legittimamente proseguire l’attività  che dopo la segnalazione può iniziare immediatamente.
Evidentemente non è richiesta la comunicazione dell’avvio del procedimento di controllo in quanto esso segue naturalmente alla segnalazione certificata di inizio attività.
Viene capovolta la ratio originaria della l.241/1990 che  è quella di consentire alla amministrazione di approntare i necessari controlli prima dell’inizio effettivo dell’attività.
Sostanzialmente, come evidenzia la dottrina nel commentare la normativa precedente,  la comunicazione d’inizio di attività attiva un secondo spatium verificandi che sul piano del controllo si salda naturalmente col primo dal momento che il presupposto dell’interdizione della protrazione è lo stesso di quello interdittivo dell’inizio (Cacciavillani I., La nuova licenza: appunti di prima lettura alla luce dell’art. 3 del d.l. 4.3.2005, n. 35, in Nuova Rass,, 2005, 710).
Attualmente il controllo avviene solo successivamente all’inizio dell’attività che può essere contestuale alla segnalazione certificata di inizio attività.
E’ stato così abolito il primo ordine di controlli che poteva bloccare l’attività denunciata prima del suo inizio.
La norma dispone che l’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti della segnalazione certificata di inizio attività , nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Ricevuto il provvedimento inibitorio della continuazione dell’attività, l’interessato , ove ciò sia possibile,  deve provvedere a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.


1.2         Il provvedimento inibitorio in presenza del pericolo di un danno. L’autotutela.


La norma conferma che l’atto di diniego all’esercizio dell’attività deve essere emanato entro i termini previsti di sessanta per l’adozione dei provvedimenti di autotutela.
Scaduto detto termine l’esercizio del potere inibitorio è fortemente limitato .
Il potere cautelare può essere esercitato solo nei tempi prescritti pena l’illegittimità dell’azione dell’amministrazione che può peraltro attivarsi sono in via di autotutela senza potere impedire che l’attività possa essere legittimamente continuata.
All’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente, ex art. 19, 4° co., l. 7.8.1990, n. 241, sost. art. 49, 4° bis co., l. 122/210.
E ' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, ex art. 19, 3° co., l. 7.8.1990, n. 241, sost. art. 49, 4° bis co., l. 122/210.

Coll’impostazione prevista dalla nuova norma il legislatore ammette espressamente la possibilità di revocare o di annullare quello che non è mai stato considerato un provvedimento dell’amministrazione, ma un semplice atto di controllo di una attività che poteva quindi essere soggetto a provvedimenti rispristinatori.

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