giovedì 23 marzo 2017

Le costruzioni nel sottosuolo.


 Le costruzioni nel sottosuolo.


Ai sensi dell’art. 873 c.c., perché sia riconosciuta come costruzione l’opera deve emergere in modo sensibile dal suolo.
Nel caso, pertanto, di manufatti che sono interamente nel sottosuolo non può essere formulata l’ipotesi di violazione delle distanze. 
L’esistenza di un’opera muraria tale da trasformare lo stato dei luoghi vale da criterio decisivo, ed è stato, pertanto, considerato costruzione, ai sensi dell’art. 873 c.c., un vano ottenuto attraverso lo scavo del terreno, anche se il solaio di copertura lasciava immutato il precedente livello del suolo.
Un recente orientamento giurisprudenziale tende ad estendere il rispetto della disciplina sulle distanze anche ai manufatti realizzati nel sottosuolo, qualora, a causa di tale costruzione, vengano a formarsi intercapedini dannose.
Nel caso, quindi, esista già una costruzione nel sottosuolo del terreno confinante sarebbe applicabile la disciplina delle distanze, mentre se non vi è alcun manufatto essa non è applicabile:

Al fine  della determinazione della distanza prescritta dall'art. 873 c.c. possono  non  essere prese in considerazione soltanto le costruzioni che si sviluppino interamente nel sottosuolo, in guisa da non formare dannose    intercapedini  con i fabbricati alieni frontistanti
(Cass. civ., sez. II, 1 marzo 1995, n. 2343, GCM, 1995, 486).

Le   costruzioni   realizzate nel   sottosuolo   sono   soggette alla disciplina sulle  distanze  legali  solo nel  caso  in  cui vengano a crearsi delle  intercapedini  dannose;  detta ipotesi  non ricorre, e pertanto  non  possono essere  invocate  le norme sulle distanze, nel caso  di realizzazione di una cantina nel sottosuolo di un fabbricato allorquando nessuna ostruzione  sotterranea  esista nel  fabbricato adiacente  e non  si profili il pericolo  della  creazione  di un'intercapedine vietata.
(Cass. civ., sez. II, 27 aprile 1989, n. 1954, GCM, 1989, 499).

La definizione di intercapedine non è più limitata, quindi, ad uno spazio vuoto e scoperto fra due fabbricati, ma si estende a comprendere anche lo spazio tra le costruzioni interamente riempito di terreno (Galletto 1990, 467).




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