giovedì 23 marzo 2017

Le norme dei piani regolatori in tema di distanze.

1.      Le norme dei piani regolatori in tema di distanze.



La disposizione dell’art. 873 c.c., che rinvia alla disciplina delle distanze dei regolamenti locali, trova riscontro Ll’art. 11, l. urb., conferma  la supremazia delle norme urbanistiche sulle disposizioni dettate dal c.c.

Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato.
I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano
(art. 11, l. urb.).

L’art. 875 c.c. con un esplicito rinvio

Nell'ambito della disciplina dettata dai piani regolatori, la giurisprudenza distingue le norme contenenti direttive di massima, cioè prescrizioni a carattere programmatico che, per essere tradotte in pratica, abbisognano di ulteriori specifiche disposizioni, dalle norme che, invece, stabiliscono precisi e determinati vincoli per determinate zone.
A tali ultime disposizioni, pertanto, giusta il disposto dell'art. 11 della l. 17 agosto 1942, n. 1150, deve essere riconosciuto carattere di obbligatorietà immediata e di operatività a tutti gli effetti.
Rientrano fra queste ultime norme quelle concernenti i distacchi fra costruzioni che, essendo integratrici della disciplina prevista dall'art. 873, c.c., costituiscono vere e proprie fonti di diritto in materia.
Esse hanno efficacia immediata a prescindere dalla approvazione del piano attuativo sia che si tratti del piano particolareggiato sia di una lottizzazione.

L'obbligo di osservare, per le costruzioni dal confine, la distanza stabilita dalle norme tecniche di attuazione di un piano regolatore generale - nella specie art. 49 per il comune di Bari - ai sensi degli artt. 11 e 13, l. 17 agosto 1942, n. 1150, è immediatamente precettivo, non modificabile o inapplicabile da o per successive norme di piani particolareggiati, e la violazione è tutelabile, dal vicino leso nel godimento del proprio fondo, anche con l'azione di manutenzione
(Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1998, n. 3147, GCM, 1998, 663).

Per il disposto dell'art. 11, legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano regolatore generale obbliga i privati che intendono realizzare nuove costruzioni sul territorio comunale ad osservare nell'attività edificatoria le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano, indipendentemente dall'approvazione dei piani particolareggiati, i quali assolvono alla più limitata funzione di assicurare uno sviluppo attuativo alle previsioni di massima del piano generale.
Le norme del piano generale relative alle distanze da osservarsi nelle costruzioni, anche se volte a disciplinare l'attività della p.a. per un migliore assetto dell'agglomerato urbano, sono parimenti fonti normative che integrano quelle del c.c., facendo sorgere a favore del vicino danneggiato dalle nuove costruzioni il diritto di chiedere la riduzione in pristino ai sensi dell'art. 872 c.c.
(Cass. civ., sez. II, 9 dicembre 1996, n. 10935, in GCM, 1996, 1694).

La deroga alla disciplina civilistica deve essere espressa dallo strumento urbanistico in maniera esplicita perché, in mancanza di una specifica normativa, mantengono la loro efficacia le disposizioni di piano.

Il regolamento edilizio del comune di Formia del 9 febbraio 1938, all'art. 22, non prevedeva, per le zone intensive, alle quali i nuclei abitati delle frazioni erano equiparati ex art. 48 dello stesso regolamento, alcuna distanza dai confini per le costruzioni, consentendo la utilizzazione di tutta l'estensione della proprietà, salvo i necessari spazi interni scoperti.
La mancanza, nel predetto regolamento, di una deroga specifica all'art. 873 c.c. in tema di distanze legali tra le costruzioni, rendeva applicabile quest'ultima disposizione.
(Cass. civ., sez. II, 29 marzo 1999, n. 2979, GCM, 1999, 701).

Tali norme non sono soggette al termine di durata del piano regolatore: vedi, ad esempio, art. 42, l. urb., che di norma è assegnato al fine di sollecitare la redazione di nuovi strumenti urbanistici più rispondenti all’evolversi della normativa (Mengoli 1997, 191).

A norma dell'art. 11, della l. 17 agosto 1942, n. 1150, hanno efficacia a tempo indeterminato le prescrizioni del piano regolatore generale che demandano al contenuto di un piano esecutivo l'individuazione dell'ambito degli interventi consentiti all'interno delle zone individuate dallo strumento generale: del piano esecutivo, in quanto indefettibile, non può farsi a meno
(Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 1995, n. 451, RGU, 1995, 168, nota Fiorini, Bergonzini).
La normativa di piano in materia di distanze deve essere applicata successivamente, nell’esecuzione della pianificazione attuativa, e non può quindi essere modificata in sede di piano particolareggiato.

La tavola planimetrica n. 1 allegata al piano regolatore generale della città di Napoli, approvato con la l. 29 maggio 1939, n. 1208, intitolata "tavola di ionizzazione" e destinata ad individuare le zone assoggettate a determinati vincoli, ha natura precettiva, al pari delle tavole successive, e, pertanto, le classificazioni di zona in essa contenute integrano le disposizioni del piano e sono vincolanti.
A tale tavola n. 1 - che è in rapporto di autonomia con quelle successive, le quali, pur specificando il carattere di zona per alcuni settori, non coprono l'intero territorio compreso nella medesima - deve riconoscersi efficacia obbligatoria immediata, e quindi indipendentemente dall'approvazione dei piani particolareggiati
VI è, infatti, l'obbligo posto dall'art. 11, 2° co., l. 17 agosto 1942, n. 1150, a carico dei proprietari di immobili di osservare, nell'esecuzione di costruzioni, le prescrizioni di zona indicate nel piano regolatore centrale
(Cass. civ., sez. II, 10 marzo 1981, n. 1334, GCM, 1981).

La norma avendo carattere generale ed essendo conformativa della proprietà non è di natura ablatoria. Non si determina, pertanto, la corresponsione di indennizzi da parte dell’amministrazione ai proprietari che siano limitati nel loro diritto ad edificare da una norma avente carattere programmatorio generale.

La previsione di una determinata tipologia urbanistica non è un vincolo preordinato all'espropriazione né comportante l'inedificabilità assoluta, trattandosi invece di una prescrizione diretta a regolare concretamente l'attività edilizia, in quanto inerente alla potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale, la cui validità è a tempo indeterminato, come espressamente stabilito dall'art. 11, l. 17 agosto 1942, n. 1150
(Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 1999, n. 1769, CS, 1999, I, 2048).

La giurisprudenza ammette identico valore delle disposizione di piano regolatore alle tavole planimetriche allegate ai predetti piani. In tal caso le indicazioni grafiche contenute nelle tavole planovolumetriche in quanto attuative sul piano tecnico della volontà della p.a. hanno valore immediatamente precettivo al pari delle disposizioni di piano, rivestendone la stessa natura di norme regolamentari (Cass. civ., sez. II, 9 giugno 1999, n. 5666, GBLT, 2000, 137).


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