giovedì 23 marzo 2017

Le sopraelevazioni.

Le sopraelevazioni.


Le sopraelevazioni di immobili devono essere considerate costruzioni e, di conseguenza, deve essere loro applicato il regime delle distanze, ai sensi dell’ex art. 873 c.c.
Nel caso di una costruzione edificata a distanza inferiore a quella legale, vale il diritto a sopraelevare senza osservare le distanze legali?
Secondo la giurisprudenza, dato che la sopraelevazione di un fabbricato preesistente è, in effetti, una nuova costruzione, ai sensi dell’art. 873 c.c., tale ipotesi non è ammissibile (Galletto 1990, 467).
Per lo stesso motivo, se viene prescritto il rispetto di una distanza diversa rispetto a quella vigente quando fu eretto l’edificio, la sopraelevazione deve essere adeguata a questa nuova disposizione.

Costituisce nuova costruzione qualsiasi modifica della volumetria di un  fabbricato, derivante sia dall'aumento della sagoma di ingombro, sia da qualsiasi sopraelevazione, ancorché di dimensioni ridotte, e, in ambo i casi, la normativa da rispettare, ai fini delle distanze, è quella vigente al momento della modifica suddetta, anche se sopravvenuta rispetto alla costruzione originaria, né rileva la prevenzione, essendo ugualmente obbligati preveniente e prevenuto
(Cass. civ., sez. II, 5 luglio 2000, n. 8954, GCM, 2000, 1492).

La sopraelevazione anche se di ridotte dimensioni comporta sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti e quindi anche per la disciplina delle distanze come nuova costruzione

(Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2000, n. 6809, GCM, 2000, 1102).

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