mercoledì 6 dicembre 2017

Querela giornalisti. Boschi. Perché causa civile?

Non una querela per diffamazione ma un'azione civile per risarcimento danni. Dopo sette mesi dall'uscita del libro "Poteri forti (o quasi)", Maria Elena Boschi ha dato mandato ai suoi legali di citare in giudizio l'ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli. La tempistica non è passata inosservata: l'allora ministra delle Riforme - che, secondo il giornalista, avrebbe chiesto nel 2015 all'ex amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni di "valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria", nel cda della quale sedeva il padre Pier Luigi Boschi - ha aspettato sette mesi prima di "portare in tribunale" De Bortoli nonostante avesse annunciato azioni legali all'indomani dell'uscita delle rivelazioni dell'ex direttore. Perché?
Al di là delle ragioni politiche (in queste ore la Commissione d'inchiesta sulle banche deve decidere se audire Ghizzoni, l'unico che può fare chiarezza sulla questione Etruria-Unicredit) ci sono ovviamente dei risvolti procedurali. Andiamo con ordine. Boschi ritiene di essere stata diffamata da De Bortoli ("Mai fatto una richiesta del genere, è un'ennesima campagna di fango") e per questo a maggio annunciò di aver dato mandato ai legali per tutelare il suo "nome" e il suo "onore", dopo l'uscita delle anticipazioni del libro.
Ma la querela per diffamazione non è mai arrivata e i termini per presentarla (tre mesi) sono scaduti da tempo. L'eventuale lesione della reputazione consente però di fare causa civile per risarcimento danni, se la parte interessata ritiene sia la strada migliore (per lei) per tutelare la sua reputazione. I tempi per esercitare l'azione civile sono più lungi in questo caso. Secondo l'articolo 2947 del codice civile "il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato". E dopo sette mesi, così è stato: Boschi ha annunciato l'azione legale.
Ma le differenza tra querela e causa civile sono numerose. Il processo penale si svolge pubblicamente, quindi con tanto di pubblico e, soprattutto, stuolo di giornalisti e telecamere nel caso si arrivasse alla fase dibattimentale. Il caso Boschi-De Bortoli sicuramente avrebbe avuto un impatto mediatico dirompente che, di certo, non può essere paragonato a quello che avrà in sede civile. Qui, infatti, tutto avviene all'interno di una stanza in cui gli attori non sono presenti fisicamente; lo sono invece i rappresentanti legali che si "parlano" non a voce ma attraverso documenti.
Ma la differenza sostanziale sta nella prova testimoniale, fondamentale nella querelle Boschi-De Bortoli, anche perché in entrambi i casi, civile e penale, l'onere della prova spetta a colui che viene chiamato in causa come diffamatore. Nel caso "penale", il processo viene condotto dal giudice e qui la prova testimoniale è principale. Dal punto di vista probatorio è più facile indagare le responsabilità e il pm non ha limiti all'acquisizione probatoria. L'accertamento è sicuramente più incisivo perché il giudice tende spesso (se non sempre) ad avvalersi di testimoni. Nel caso civile, a monte di una causa, la possibilità di avvalersi di testimonianze è più incerta perché la prova testimoniale è residuale rispetto a quella documentale, solitamente preferita dal giudice civile.

Ancora: nel caso penale la querela per diffamazione deve comunque superare il "filtro" rappresentato dal pubblico ministero. Il pm, come a volte accade, può chiedere l'archiviazione se in fase preliminare ritiene di avere elementi che escludono il reato oggetto della querela. In altre parole, il pm può "dire" se secondo lui il caso in questione meriti o meno di essere portato davanti a un giudice per le indagini preliminari. In caso di richiesta di risarcimento danni in sede civile, invece, le citazioni arrivano al giudice così come presentate dalla parte che si ritiene offesa. Infine, una querela per diffamazione può aprire la strada a una eventuale denuncia per calunnia se risulta infondata. Qui il discorso si complica perché la calunnia richiede un dolo particolare, più difficile da provare ma non si può escludere che abbia concorso alla scelta fatta da Maria Elena Boschi nella sua controversia con l'ex direttore Ferruccio De Bortoli.

LA bufala
in questo modo la ministra può dire di avere mantenuto fede alle sue promesse.
Può tenere una certa pressione sulla stampa.
Evita l'impatto mediatico del processo penale.
Si affida ai tempi biblici del processo civile nessuno quindi saprà in tempi brevi le verità processuale.
Ghizzoni non sarà interrogato dal magistrato penale.

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