sabato 4 marzo 2017

La localizzazione di centrali nucleari.

1.      La localizzazione di centrali nucleari. Il procedimento in caso di dissenso con la regione interessata.


Nel procedimento di localizzazione di centrali nucleari in caso di dissenso l’Agenzia trasmette le certificazioni dei siti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Centofanti P., La localizzazione delle centrali nucleari, 2010 www. centofanti.it).
Il Ministro dello sviluppo economico sottopone ciascuno dei siti certificati all’intesa della Regione interessata.
In caso di mancata definizione dell’intesa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell’intesa stessa, si provvede alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall’altro.
Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell’intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata, ex art. 11, d.l. 15.2.2010, n. 31.
L’intesa opera anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione.
Il legislatore mantiene la procedura di localizzazione unica per le varie centrali che si devono realizzare.
Il Ministro dello sviluppo economico trasmette l’elenco dei siti certificati sui quali è stata espressa l’intesa regionale alla Conferenza Unificata che si deve esprime entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Se non si raggiunge l’intesa il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.
Solo a tal punto il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta il decreto di approvazione dell’elenco dei siti certificati.
Con il medesimo decreto ciascun sito certificato ed approvato è dichiarato di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di vigilanza e protezione, ed è attribuito alla titolarità dell’operatore richiedente.
Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, dei Ministeri concertanti e dell’Agenzia, ex art. 11, d.l. 23.12.2009, n. 174.













2.       Il potere sostitutivo in materia ambientale.



In materia ambientale si riscontra un potere sostitutivo generale ed uno specifico per quanto riguarda l’inadempimento relativo alla pianificazione paesistica.
La l. 349/1986 sancisce un potere sostitutivo in caso di inadempienza degli enti sottordinati cui sono affidati importanti compiti attuativi.
La legge costruisce l’intervento sulla base della procedura del silenzio inadempimento, notificando l’inadempimento con diffida.
Il provvedimento sostitutivo può essere preceduto da misure cautelari.
In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ex art. 8, 3° co., l. 8.7.1986, n. 349.
La giurisprudenza ha precisato che dette  norme non sono disposizioni alternative ma disegnano una fattispecie a formazione progressiva.
L'intervento sostitutivo del Ministro dell'ambiente in caso di inerzia delle regioni deve rispettare le condizioni fissate dalla norma, finché la situazione di fatto permette di agire in un quadro di relativa normalità, mentre il potere si concentra sul Ministro stesso nelle forme delle ordinanze contingibili ed urgenti quando prevale la necessità di coordinamento per garantire un intervento adeguato quando il rischio di inquinamento è considerato di alto livello e si temono danni ulteriori (T.A.R. Lombardia Brescia, 24.8.2004, n. 929).
Contro l’esercizio del potere cautelate è ammesso ricorso alla giurisdizione amministrativa.
L'esercizio del potere di ordinanza coinvolge situazioni soggettive che hanno la consistenza degli interessi legittimi e che, pertanto, sono suscettibili di tutela in sede di giurisdizione amministrativa, non essendo configurabile l'intervento della giurisdizione ordinaria, neanche in via di urgenza, ai sensi degli artt. 700 e ss., c.p.c., i quali non introducono deroghe ai principi generali sul riparto della giurisdizione  (Cass. civ., Sez. U., 1.6.1992, n. 6605).
L’esercizio del potere cautelare è ammesso in situazioni eccezionali e nell'impossibilità di provvedere altrimenti, con lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente.
Non sono ammissibili quindi provvedimenti a carattere generale. Anche nell'urgenza della decisione, il ministro deve effettuare un esame differenziato delle condizioni meteo-climatiche riscontrabili nelle diverse aree territoriali e, nel rispetto del principio di collaborazione, deve prendere contatti, quanto meno informali, con le regioni.
Per il legittimo esercizio del potere, infatti, il ministro deve valutare la disponibilità degli enti territoriali ad adottare i provvedimenti, più adeguati rispetto alle realtà locali, in via ordinaria a norma dell'art. 19, l. 157 del 1992.
Solo dopo avere esperito tale procedura è possibile agire in via sostitutiva.
L'emanazione da parte del ministro dell'ambiente dell'ord. 5.1.1993, con la quale è stato disposto un divieto generale e temporaneo di caccia giustificato da particolari condizioni meteo-climatiche - senza aver preventivamente accertato l'indisponibilità delle regioni ad intervenire ai sensi dell'art. 19, l. 11.2.1992, n. 157 - costituisce illegittima interferenza con l'autonomia regionale  (Corte cost., 24.6.1993, n. 289).


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