venerdì 28 agosto 2020

circolazione stradale dei monopattini elettrici - norme di comportamento

 


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Hai appena comprato un monopattino elettrico e non sai quali norme devi rispettare?

Prima di incorrere in qualche multa, consulta questa breve guida che Ti illustrerà brevemente le norme di comportamento da seguire per la circolazione stradale dei monopattini elettrici!


Con l’entrata in vigore della Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020, è stata adottata una disciplina in merito alla circolazione dei monopattini e degli altri dispositivi elettrici su strada. 
Il testo legislativo ha previsto una disciplina particolare per la circolazione su strada dei monopattini, speciale rispetto a quella dettata dall’art. 182 C.d.S. che, pertanto, resta applicabile nelle sole ipotesi residuali non espressamente regolate dalle suddette norme particolari. 

Dov'è consentita la circolazione dei monopattini elettrici?

La circolazione è limitata a questi ambiti: 
• strade urbane con limite di velocità di 50 km/h (dove è consentita la circolazione dei velocipedi); 
• strade extraurbane se è presente una pista ciclabile, (ma solo all’interno della pista stessa); 
• aree pedonali urbane (dove è consentita la circolazione dei velocipedi). 

La circolazione sui marciapiedi o sugli spazi riservati ai pedoni è sempre vietata. 

Quali caratteristiche devono avere i monopattini elettrici?

I monopattini elettrici devono avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW (500 W) e rispondere ai requisiti tecnici e costruttivi di cui al DM del 4.6.2019, in particolare per quanto attiene a: 
• segnalatore acustico;
• regolatore di velocità (preimpostabile a 25 km/h), qualora in grado di sviluppare andature superiori a 20 km/h. 
Per l’utilizzo in aree pedonali, il regolatore di velocità deve essere impostato su velocità non superiore a 6 km/h; 
• marcatura CE, prevista dalla direttiva 2006/42/CE.

Quali sono i requisiti d'età?

Per la conduzione su strada è richiesta l’età minima di 14 anni e non è necessaria la patente. 

Quali sono i limiti di velocità?

I monopattini elettrici, ove consentita la circolazione, non possono superare la velocità di 25 km/h sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. 

Uso del casco.

L’obbligo di utilizzo del casco protettivo è previsto per i minori di anni 18, ma è vivamente consigliato a chiunque circoli in monopattino. Il casco deve essere in grado di fornire un’adeguata e completa protezione della testa: sono idonei i modelli di casco provvisti di omologazione di qualsiasi tipo (per l’uso su strada, o per ambiti quali quelli sportivi per proteggere il capo da urti per caduta in velocità), avendo appunto superato i test previsti dalla normativa di riferimento.

Norme di comportamento principali:

Nella conduzione, è obbligatorio: 
• circolare in fila unica se le condizioni di traffico lo richiedono e comunque mai affiancati in numero superiore a 2; 
• da mezz’ora dopo il tramonto, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, possono essere condotti solo a mano se sprovvisti o mancanti dei dispositivi di illuminazione; • avere libero l’uso di braccia e mani; 
• reggere il manubrio con entrambe le mani; 
• condurre a mano il veicolo quando si può essere di intralcio o pericolo per i pedoni; 
• per i minori di 18 anni, indossare idoneo casco protettivo; 
• indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (art. 162 c. 4-ter) nelle ore notturne o di scarsa visibilità. 

Si applicano inoltre le norme di comportamento che il Codice della Strada prevede per altri veicoli, come, ad esempio: 
- art. 115, idoneità per requisiti fisici e psichici (diversi dall’età); 
- art. 143, divieto di circolazione sui marciapiedi e obbligo di mantenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata; 
- art. 154, rispetto delle manovre ivi previste (es. assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione di seguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi).
- art. 173, attenersi alla disciplina dell’uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia (es. è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore);  
- artt. 186 e 187, circolare in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti (in tal caso non si applica la sospensione della patente eventualmente posseduta).

L'assicurazione è obbligatoria?

Non è obbligatoria la copertura assicurativa anche se è vivamente consigliata a tutti, perché in caso di incidente stradale, oltre a trarre beneficio dall’azione risarcitoria è possibile contare su un interlocutore esperto in grado di tutelare i diritti del conducente.

Quali condotte sono vietate?

• trainare o farsi trainare; 
• trasportare persone, animali o cose. Tali veicoli devono sempre rispettare il divieto di trasporto passeggeri, in quanto non omologati per tale finalità. 

Quali sanzioni sono previste? 

Essendo i monopattini elettrici equiparati ai velocipedi, sono soggetti a tutte le sanzioni che il Codice della strada prevede per la circolazione di quei veicoli.

mercoledì 26 agosto 2020

codice stato estero dell'Agenzia delle Entrate per i residenti all'estero

Risiedi all'estero e Ti serve il codice dello Stato Estero per la dichiarazione dei redditi o per la dichiarazione di successione?

Di seguito la Tabella dell' Agenzia delle Entrate, estrapolata dall' Appendicie del Modello Unico Persone Fisiche - Fascicolo 1 - Modello REDDITI 2020 - Periodo d’imposta 2019 


Per maggiori informazioni:

https://agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/247907/PF1_istr_2020.pdf/35b581d8-a21f-8e78-6a17-535c20b52e90

lunedì 17 agosto 2020

come richiedere l'atto di notorietà al Cancelliere dell' Ufficio del Giudice di Pace in caso di successione testamentaria




Per il rilascio della lettera di consistenza la banca chiede agli Eredi del de cuius copia conforme all'originale dell' Atto di Notorietà per successione testamentaria?

Non vuoi aspettare i tempi più lunghi del Tribunale?

Consulta questa guida che in pochissimi passaggi Ti fornirà tutte le informazioni necessarie ad ottenere il rilascio dell'atto di notorietà da parte del Cancelliere dell' Ufficio del Giudice di Pace!


Cos'è l'atto di notorietà?

L’atto di notorietà o attestazione giurata consiste nella dichiarazione fatta dinanzi ad un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti. Gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge.

I due testimoni non devono essere parenti o affini dell’interessato, devono risultare estranei all'atto e in possesso dei diritti civili affinché tale conoscenza, rilasciata in forma di dichiarazione e raccolta dall'ufficiale rogante, conferisca al fatto, atto o qualità personale in questione, valore probatorio.

Gli atti notori possono essere ricevuti anche dal Cancelliere (sono competenti tutti i Cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace);

Chi può richiederlo?

Chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza.
Nel caso di successione, può essere richiesto anche da un solo erede.


Qual è la procedura da seguire e quale documentazione va presentata?

Nel giorno stabilito per la redazione dell’atto, il richiedente dovrà presentarsi dal Cancelliere insieme ai due testimoni in possesso dei requisiti previsti (maggiorenni, capaci di agire e non interessati all’atto).
Devono essere tutti muniti di:
- carta d’identità valida;
- altro documento equivalente rilasciato da un’amministrazione dello Stato.

Il richiedente e i testimoni firmeranno l’atto davanti al Cancelliere.

Nei casi relativi a successione è opportuno esibire:

- certificato di morte in carta semplice;
- copia di eventuale rinuncia e/o accettazione beneficiate da parte degli eredi;
- copia di eventuali sentenze di separazione tra defunto e coniuge;
- fotocopia di polizza assicurativa, nel caso in cui sia necessario farne riferimento all’interno dell’atto di notorietà;
- tutti i dati del defunto e degli eredi compresa l'ultima residenza.

In presenza di testamento, oltre ai documenti e agli atti sopra indicati, è richiesta anche la copia conforme all’originale del testamento pubblicato dal notaio.

Quali sono i costi?

Per la redazione dell’atto occorre:
1 marca da bollo da € 16,00 (da applicare sull'originale dell'atto che resta depositato in Cancelleria);
Per la copia conforme:
1 marca da bollo da € 16,00 (da applicare sulla copia);
1 marca da bollo da € 11,63 per diritti di Cancelleria  con certificazione di conformità (senza urgenza).

Quali sono i riferimenti normativi?

Art. 5 R.D. n. 1366 del 9/10/1922
Art. 8 L. n. 182 del 23/3/1956 ( per gli atti notori ricevuti dal cancelliere del Tribunale).
Art. 30 Legge 7/08/1990 n. 241.

Per maggiori informazioni: 

Scheda pratica atto di notorietà - Ministero della Giustizia

Decreto 4 luglio 2018: importi del diritto di copia e di certificato