domenica 29 novembre 2020

assemblee condominiali in modalità di videoconferenza: ultime novità

 



La Camera ha approvato definitivamente la conversione in legge, con modifiche, del Dl n. 125/2020, intervenendo anche in tema di assemblee condominiali in videoconferenza.

In attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,  tale norma modifica il sesto comma dell'art. 66 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, disponendo che: 

"anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione".

Di conseguenza, per deliberare lo svolgimento e la partecipazione all'assemblea condominiale in modalità cd. online non sarà quindi necessaria l'unanimità, ma sarà necessaria la maggioranza dei condòmini.

Si rileva, infine, che nulla viene disposto in merito alle modalità di svolgimento delle "assemblee condominiali in videoconferenza": spetterà, pertanto, agli Amministratori di Condominio trovare le soluzioni più adatte alle esigenze dei propri condòmini. 

martedì 17 novembre 2020

Indennità COVID19 onnicomprensiva dell' INPS prevista dall’art.9 del DL n. 104 del 2020





Secondo quanto previsto dall'art.9 del DL n. 104 del 2020 è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari a 1.000 Euro in favore di:

  • Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori intermittenti; 
  • Lavoratori autonomi occasionali; 
  • Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; 
  • Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000€; 
  • Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000€; 
  • Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS.

Coloro che hanno già beneficiato delle indennità, anche a seguito di riesame con esito positivo, per le suddette categorie di lavoratori previste dal Decreto applicativo art. 44 DL 18/2020 e dal «DL Rilancio» non devono presentare domanda per l’indennità onnicomprensiva in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS.

Per visionare il provvedimento: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg

martedì 10 novembre 2020

DPCM 3 Novembre 2020: FAQ / domande frequenti per spostamenti nell'area rossa


 

Il Dpcm 3 novembre 2020 individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive.

In base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 sono ricomprese:
  • nell'Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
  • nell'Area arancione: Puglia, Sicilia.
  • nell'Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.

Domande frequenti - Area ROSSA

Quali sono le regole valide nella mia area per gli spostamenti? 
Ci sono dei divieti? 
Si può uscire per andare al lavoro? 
E a trovare parenti o congiunti? 

All’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute.
Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.
Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.
Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? 
È necessario produrre un’autodichiarazione? 

Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? 

Sì, è una condizione di necessità. 
Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?

Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro?

È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere? 

Gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai sensi dell’art. 221, comma 10, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero?

Fermo quanto esposto nella FAQ relativa con riferimento alla possibilità di spostamenti per far visita alle persone detenute, per quelle ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?

No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. 
In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

È possibile fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita? 

È possibile spostarsi in altri comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute. Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? 

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 3 novembre 2020, la cui lista è disponibile nell'allegato 23.

Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell'ambito della gestione dell'emergenza?

Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? 
I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?

In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì, si potrà rientrare, comunque, per la prima volta, dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo negli ambiti e per i motivi chiariti alla FAQ n. 1.

È possibile raggiungere la seconda casa? 

In considerazione del divieto di spostarsi, chiarito alla FAQ n. 1, l’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? 

È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli.

È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti? 

Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Posso uscire con il mio animale da compagnia? 

Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?

Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati.

Si può uscire per fare una passeggiata? 

Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. 
Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). 
Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione. 
In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. Resta comunque consentita la passeggiata, al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della distanza di un metro.

È consentito fare attività motoria?

L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti. 

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. 
È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Posso utilizzare la bicicletta?

L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. 
È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.

Posso usare l’automobile con persone non conviventi? 

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. 
L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani? 

Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.


Per maggiori informazioni:

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

martedì 3 novembre 2020

Assemblee di condominio: cosa fare alla luce degli ultimi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri?


Assemblee di condominio: 
cosa fare alla luce degli ultimi decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri?




Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 apporta delle "modificazioni" al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020.
Nello specifico, aggiunge all'art. 1 la lettera n - bis) che dispone che: “sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.

Le disposizioni del medesimo decreto del 18 ottobre, efficaci fino al 13 novembre 2020, vietano altresì assembramenti.

Pertanto, per analogia si potrebbe sostenere che anche le assemblee di condominio debbano ritenersi sospese fino al 13 novembre 2020 (e salvo ulteriori eventuali proroghe).

Si rileva, tuttavia, che l'articolo 63 della legge
n. 126 del 2020 prevede una "s
emplificazione dei procedimenti delle assemblee condominiali”.
Nello specifico, infatti, è prevista "la partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenzaanche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini".
"Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.”
In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.

Ai sensi del numero 10) dell'art. 1130 del Codice Civile l'amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

Tuttavia, l'art. 63 bis della legge n. 126 del 2020 prevede che: 
“1. Il termine di cui al numero 10) dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 (al momento, quindi, fino al gennaio 2021). 
2. E' rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019”.

Pertanto, terminato il periodo di emergenza, i 180 giorni, al momento sospesi, riprenderanno a decorrere.

Alla luce di quanto esposto, si può concludere così: 

a) per quanto riguarda le assemblee in presenza, sono da ritenersi sospese fino al 13 novembre 2020, salvo ulteriori proroghe. 
Successivamente a tale data, sarà possibile svolgerle, fermi restando gli obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

b) per quanto riguarda le assemblee in modalità di videoconferenza (cd. modalità telematica), secondo quanto disposto dall'art. 63 della legge n. 126 del 2020, sarà possibile svolgere soltanto se previsto da apposita clausola regolamentare o previo consenso di tutti i condomini.