venerdì 28 febbraio 2014

Servizi pubblici - locali - affidamento in house - requisito del controllo analogo - condizioni

Servizi pubblici - locali - affidamento in house - requisito del controllo analogo - condizioni

Per quanto riguarda il requisito del controllo analogo, la giurisprudenza comunitaria sembra ammettere la deroga al principio della procedura a evidenza pubblica ogni volta che un soggetto economico corrisponda al modello comunitario dell'in house. In sintesi, il modello viene rispettato se sussiste il requisito del controllo analogo ("quando l'entità di cui trattasi è assoggettata a un controllo che consente all'amministrazione aggiudicatrice di influenzare le decisioni dell'entità medesima" - v. C.Giust. Sez. III 29 novembre 2012 C-182/11 e C-183/11, Econord, punto 27), e se la parte più importante dell'attività viene svolta con gli enti che detengono il controllo (v. C.Giust. Sez. II 17 luglio 2008 C-371/05, Commissione/Italia, punti 31-32).
Si può ritenere sussistente il controllo analogo anche nel caso di comuni con partecipazione sociali minime, in presenza di norme statutarie che da un lato attribuiscono rilievo direttamente alla popolazione e dall'altro (attraverso il patto parasociale) assicurano a ciascun comune il ruolo di dominus nelle decisioni circa il frammento di gestione relativo al proprio territorio. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 23/09/2013, n. 780
LA giurisprudenza comunitaria ha precisato che  i soggetti che beneficiano di sovvenzioni pubbliche, e quindi anche i soggetti in house, possono certamente partecipare alle gare, come del resto possono partecipare in qualità di imprenditori gli stessi enti pubblici (v. C.Giust. Sez. IV 23 dicembre 2009 C-305/08, Conisma, punto 40; C.Giust. Sez. VI 7 dicembre 2000 C-94/99, Arge, punti 28-32).
 Una parziale traduzione nel diritto interno dei principi comunitari è stata effettuata dall'art. 34 commi 20 e 21 del DL 179/2012.
La prima norma (comma 20) stabilisce che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici (qualsiasi modalità: gara, in house, società mista, partenariato) deve essere motivata per dimostrarne la conformità al diritto comunitario.
La seconda norma (comma 21) prevede una verifica sugli affidamenti in essere e l'adeguamento degli stessi ai principi comunitari entro il termine del 31 dicembre 2013, a pena di decadenza.
Dal confronto tra i principi comunitari e la (ancora frammentaria) normativa interna, la giurisprudenza ha desunto le  seguenti indicazioni: (a) l'affidamento in house nel rispetto dello schema comunitario è sempre legittimo; (b) anche la partecipazione alle gare da parte di soggetti in house è legittima, come pure lo svolgimento di attività a favore di terzi, ma espone al rischio di fuoriuscire dallo schema comunitario (se la parte più importante dell'attività non è più svolta con gli enti che detengono il controllo).
I soggetti che si sentono danneggiati dalla restrizione degli spazi di mercato conseguente alla proliferazione degli affidamenti in house non possono quindi trovare tutela immediata contro i suddetti affidamenti, ma possono eventualmente ottenere che sia dichiarata la contrarietà al diritto comunitario (v. art. 106 par. 1 TFUE), e quindi la sopravvenuta inefficacia, degli affidamenti diretti attribuiti a operatori economici che nel tempo abbiano perso la caratteristica di soggetti in house secondo lo schema comunitario. In definitiva, un argine contro gli affidamenti in house è rinvenibile unicamente nell'equilibrio che gli operatori economici devono mantenere nella loro attività per rispettare i principi diritto comunitario. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 23/09/2013, n. 780.

Con l'espunzione dall'ordinamento nazionale dell'art. 23-bis, d.l. n. 112 del 2008 per effetto del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011, e poi con la cancellazione dell'art. 4, d.l. n. 138 del 2011 per intervento della Corte Costituzionale, è venuta meno la possibilità di imporre agli enti locali un percorso ordinato (e scandito da tempi certi) verso la liberalizzazione dei servizi pubblici. Il vuoto normativo provocato dal referendum e dalla sentenza n. 199 del 2012 non è stato colmato dalla reviviscenza di norme anteriori ma dall'estensione dei principi comunitari. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 23/09/2013, n. 780.

Riforme Costituzionali e Legge elettorale

Riforme Costituzionali e Legge elettorale
Poiché sono curioso mi chiedo: Come si fa a coniugare le riforme costituzionali con la legge elettorale che hanno procedure di approvazione e  tempi diversi .
Bisogna per forza nominare un senato che duri in carica fino all’approvazione della riforma costituzionale.

Deve essere sancito l’impegno dei senatori eletti di votare per la riforma che abroga il senato nel più breve tempo possibile.

Ufficiale giudiziario Esecuzione sfratto Quesito

Egr. Avv.
Quesito  Ufficiale giudiziario Esecuzione sfratto
 L’ufficiale giudiziario che deve eseguirmi uno sfratto per un mio inquilino (che è assente dall’alloggio, che non è intervenuto nel procedimento di convalida , che non ha ricevuto una notifica a mani e che non si è neppure mai curato di ritirare le notifiche ritualmente effettuate  a mezzo posta) mi dice che non può eseguire senza forza pubblica e che deve rinviare lo sfratto ad un altro accesso?
Ma le sembra sensato. Distinti saluti
GR

Risposta
Il problema è che in Italia ogni funzionario fa quello che vuole. In questo caso è evidente che eseguire è possibile trattandosi di appartamento palesemente disabitato.
l'Ufficiale Giudiziario - ai sensi del combinato disposto degli artt. 513, 605 e 677 c.p.c. - già dispone ex se del potere dovere di richiedere, quando (secondo sua stessa valutazione discrezionale) occorre, l'assistenza della forza pubblica, non richiedendosi a tal fine alcuna autorizzazione da parte del giudice che ha emesso il provvedimento che si tratta di eseguire Tribunale Messina, sez. II, 27/02/2008.
L’eventuale sistema di tutela è costoso e richiede tempi smisurati per accertare il ritardo .
Senza contare che anche se lei accertasse giudizialmente il ritardo nel provvedere difficilmente il giudice iper garantista nei confronti del debitore difficilmente riconoscerebbe un risarcimento per il comportamento dilatorio dell’Ufficiale.
È per  questo che investire in Italia è complicato e non essendoci tutela gli operatori tendono a trasferirsi altrove.
I pubblici dipendenti sono comunque tutelati da contratti che nel privato sono solo un miraggio e possono inventarsi a loro piacere procedure personalizzate.


mercoledì 19 febbraio 2014

Sviluppo

Se lo sviluppo fosse dato dal numero di norme dal numero delle modifiche ad esse apportate per semplificarle, dai regolamenti delle regioni , provincie, comuni e altri centinaia di enti specializzati nel normare saremmo i primi nel mondo. Purtroppo lo sviluppo è dato da leggi semplici e razionali che devono essere utili non per quelli che le scrivono ma per quelli cui sono destinate, per questo stiamo diventando gli ultimi.

domenica 16 febbraio 2014

Comune Cremona Partecipate

Comune Cremona partecipa in
Aem Cremona 100%  presidente Albertoni
                                   vp Franco Mazzini
AFm Cremona 21,94%  presidente Fiora
Cremona Fiere 15%   cons Perri
                                   vp Mondini
Centro PAdane 5,91%  presidente Galli      
Soc coop. case pop. 32,26%  cons Amore
Reindustria 11,%  cons. Beluffi


Aem  partecipa in 
Aem Service 100%
KM   51%
CAstel "3%
GEsco 5%
Centropadane 1,63%
Stradivari  1%
Monteverdi  18,18
Cremona PArking   100%
PAdania Acque estione 25, 77%
LGH 30% pres Conter VP Tedesi   Amm del. Franco Mazzini  dip. 1.229 a2012


LGH partecipa in 
astem gestioni 100%
Aem gestioni  100%
linea più 100
Linea distribuzione 92,20%
linea energia  100%
lgh rinnovabili 100%
linea gestioni 100%
linea ambiente 100%
ecolevante 85%
MF waste 51%
lomellina energ. 84%
Gee amb. 80%
linea com  96 %
Amico GAs 100%
altre minori
altre partecip.
Aem com pres Mirko Grasselli 94,85%

Perché tutte queste partecipazioni?
Da chi sono nominati Presidenti e consiglieri?
Chi gestisce le assunzioni?
C'è il blocco della spesa per il comune , ma per le partecipate?
I 300 milioni di obbligazioni appena emesse a cosa servono?

                    

venerdì 14 febbraio 2014

Prostata (lilly)

INFORMAZIONI SULLA   IPB (iperplasia prostatica benigna)

La iperplasia prostatica benigna (IPB), anche nota come ingrossamento della prostata, è una condizione in cui gli uomini hanno difficoltà a urinare. Si verifica di solito in età avanzata: più del 50% degli uomini di oltre 50 anni presenta i sintomi urinari della IPB.
I sintomi della IPB possono variare di intensità. Gli uomini affetti dai sintomi più gravi possono sentirsi sopraffatti dalla necessità di organizzare le giornate in base alla propria condizione, o dal bisogno di dover sempre controllare dove si trovi il bagno più vicino. Possono inoltre temere che i sintomi della IPB si intromettano nella loro vita di coppia. Per esempio, la necessità di alzarsi durante la notte per andare al bagno potrebbe disturbare il sonno dell'altra persona.
I sintomi urinari non sono sempre legati alla IPB. Possono essere il segnale di altre condizioni mediche e dovrebbero sempre essere valutati da un medico.


E' interessante notare che tutti danno informazioni di prevenzione sulla iperplasia prostatica fuorché il servizio sanitario nazionale.
Come mai?

Imu. Tasi. Tari. D.L. 16/2014

Imu, Tasi (la tassa sui servizi comunali) e Tari (la tassa sui rifiuti).
Invece di fare gossip parliamo di fatti concreti!
Per semplificare e ridurre la tassazione sugli immobili per rilanciare gli investimenti ecco il pacchetto del nuovo salasso in attesa di una nuova patrimoniale.
Non era più semplice aumentare le tasse su chi effettivamente guadagna più di 500.000 euro anno come a New York? Però così si sarebbero evitati complessi calcoli e contenziosi che daranno finalmente lavoro a molti!
Evidentemente si preferisce spolpare i contribuenti che hanno investito sul mattone.
E' la cosa più semplice soprattutto cambiando spesso sistema di tassazione il legislatore crede di non fare capire al contribuente quanto paga?
Una cosa è certa che oltre alla tassa il contribuente si dovrà sobbarcare gli oneri di denuncia e soprattutto le grane di eventuali accertamenti dovuti alla complicazione del sistema di tassazione.
Ma forse ciò è funzionale al fatto che in tal modo la macchina burocratica è un grado di raggranellare ulteriori importi dall'applicazione delle inevitabili sanzioni.


Regolamento Igiene Cremona

La commissione ambiente all'unanimità il 13 febbraio 2014 ha approvato la bozza del nuovo regolamento di igiene recependo le novità normative in materia di scarichi di camini, di smaltimento di amianto, di scavi .
Nel prossimo consiglio comunale il Regolamento dovrebbe trovare approvazione.
La normativa nazionale sempre più complessa trova nelle disposizioni regolamentari un utile punto di riferimento per risolvere i problemi di tutti i giorni dei cittadini o almeno di complicarli il meno possibile.
Avendo u regolamento gli uffici hanno una direttiva sicura si come operare evitando incertezze dando al richiedente una certezza di tempi.
Un lavoro da encomiare perché sono pochissimi i comuni che hanno adeguato, visto il mutamento dei riferimenti nazionali, i loro regolamenti in questa materia.
Tutte le componenti politiche presenti in commissione hanno apprezzato il lavoro svolto .
Cosa che non capita molto spesso.

Complimenti all'assessore all'ambiente e al suo staff. 

giovedì 13 febbraio 2014

Proprietà immobiliare.

Proprietà immobiliare.
Il paventato  esproprio proletario non sortì l’effetto di ridurre la tutela della proprietà sancita dalla costituzione art 42 negli anni 70

Ora si paventa un esproprio di Stato con le patrimoniali sulla casa,  il crollo del mercato immobiliare dovuto alla congiuntura sfavorevole, l’aggravarsi della tassazione diretta, indiretta e alla patrimoniale sugli immobili IMU, la mancata tutela in materia di rilascio immobili per morosità, i costi dovuti alla conservazione del patrimonio immobiliare comporta che la proprietà immobiliare sia diventata in molti casi più  un onere che una fonte di reddito 

responsabilità del condominio

responsabilità del condominio

Non sussiste una responsabilità solidale del condominio e del suo amministratore per i difetti ed i danni causati ad un condomino dall'appaltatore nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione. Ogni condomino, in forza della regola della c.d. rappresentanza reciproca, può agire direttamente contro l'impresa appaltatrice, previa denuncia dei vizi e nel termine di prescrizione biennale, essendo allo scopo ininfluente la denuncia dei difetti presentata all'amministratore e per il suo tramite al condominio.
Tribunale Cagliari, 27/10/2004

Qualora in occasione di lavori condominiali uno dei condomini subisca un furto probabilmente agevolato dall’impalcatura in costruzione, la colpa non può essere imputata al committente, nel caso di specie il condominio, per fatti compiuti dall’appaltatore in quanto quest’ultimo sceglie liberamente le modalità operative da adottare per l’esecuzione dell’opus o del servizio. Pertanto il committente non risponde dei danni causati a terzi dall’appaltatore, a meno che il danno non sia derivato direttamente dall’esecuzione delle rigide istruzioni impartite dal committente all’appaltatore.

Tribunale Roma, sez. XIII, 18/01/2006

Regolamento di igiene. Quesito.

Domanda

regolamento di igiene

Il mio comune sta approvando un regolamento di igiene
Dalla bozza può vedere che in taluni casi viene disposta una normativa più restrittiva della legislazione nazionale.
Inoltre non vengono disposti tempi per la approvazione di autorizzazioni .
Non mi sembra molto regolare.
O.P. consigliere comunale

Risposta
In effetti un regolamento è fonte normativa di secondo grado e non può disattendere provvedimenti normativi di primo grado pena la sua illegittimità,.
Le autorizzazioni sono sostituite ex legge dalla segnalazione certificata di inizio di attività.
L’attività può essere iniziata da subito. L’amministrazione può disporre provvedimenti di divieto nei sessanta giorni dalla domanda e successivamente può disporre provvedimenti di autotutela, ex art. 19, L. 241/1990 e mod.

Legge 07/08/1990 n. 241, G.U. 18/08/1990 n. 192
CAPO IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 18      Articolo 19      Articolo 20
Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia (1) (2).


Art. 19.
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , nonche', ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento , ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione (3).
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo (4).
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente (5).
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (6)
[5. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.] (7)
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 , e dalle leggi regionali (8).
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all' art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (9).


(1) Articolo modificato dall’articolo 3 del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, dall’articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall’articolo 21, comma 1, lettera aa), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 , dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 dall’articolo 9, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dall’articolo 85, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e da ultimo sostituito dall’articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(2) Per l’interpretazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l’articolo 5, comma 2, lettera c), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
(3) Comma modificato dall’articolo 5, comma 2, lettera b), numero 2),del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, dall' articolo 1 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e dall'articolo 13, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
(4) A norma dell' articolo 1, comma 9, dell'O.P.C.M. 26 febbraio 2011, n. 3926, il termine di 60 giorni di cui al presente comma , primo periodo e' ridotto a 15 giorni.
(5) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1-quinques, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125.
(7) Comma abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall’articolo 4, comma 1, numero 14), dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
(8) Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 2, lettera b), numero 2), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
(9) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138
Non sussiste una responsabilità solidale del condominio e del suo amministratore per i difetti ed i danni causati ad un condomino dall'appaltatore nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione. Ogni condomino, in forza della regola della c.d. rappresentanza reciproca, può agire direttamente contro l'impresa appaltatrice, previa denuncia dei vizi e nel termine di prescrizione biennale, essendo allo scopo ininfluente la denuncia dei difetti presentata all'amministratore e per il suo tramite al condominio.
Tribunale Cagliari, 27/10/2004


mercoledì 5 febbraio 2014

Normativa incomprensibile

Buongiorno
Ho dovuto chiudere lo studio professionale a 63 anni perché fatturavo meno dei parametri, pur non facendo nero, e dobbiamo sostenere l'occupazione! (però i dati dicono che c'è un evasione pazzesca)
ho dovuto vendere un immobile di famiglia notificato perché i lavori fatti sono risultati troppo costosi grazie a norme assurde e interpretazioni iper restrittive riunioni di controllo per vedere l'intonacatura di una facciata mentre i monumenti che contano statali cadono a pezzi. ( però passano certi progetti !)
per sistemare una canna di scarico caldaie già esistente sono mesi che corro fra idraulici termo tecnici, amministratori di condominio uffici comunali dell'urbanistica e dell'ecologia! ( però alcune industrie scaricano di notte e nessuno controlla)
per registrare un contratto di locazione bisogna avvalersi di un centro di servizi o di un commercialista abilitato! ( però c'è ancora gente che non denuncia i redditi)
l'imu si è pagata in tre rate con l'ausilio di consulenti qualificati!( però c'è chi non paga a fronte di patrimonio smisurati e nessuno se ne accorge)
Questo legislatore vuole ammazzarci tutti a suon di norme?
Cosa ne pensa
A S.

risposta
sembra che il legislatore detti norme  senza conoscere la realtà o quanto meno per complicare ogni iniziativa.
In ogni caso sono sempre quelli che hanno creato una società sempre più a misura di burocrate che da tutto questo, almeno quelli in posizione apicale sempre più ci guadagna.
Chi si vuole impegnare per semplificare viene, quindi, emarginato.