mercoledì 27 ottobre 2021

Superbonus 110% per gli edifici vincolati: quali interventi sono ammessi?

 




Nel caso di edifici vincolati ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio è possibile beneficiare degli incentivi fiscali (cd. Superbonus) previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio) ?

Con risposta n. 595 del 16 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce un'importante soluzione ad istanza di interpello di un contribuente proprietario di due unità immobiliari facenti parte di un condominio tutelato.
L’Agenzia richiama la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 in cui si vengono forniti chiarimenti di carattere interpetativo (anche) in tema di applicabilità del cd. Superponus agli edifici vincolati.
In particolare, si evidenzia che "qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, secondo quanto previsto dalla normativa in esame.
Pertanto, se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico".
Si rileva che il miglioramento energetico è dimostrato dall’Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E) di cui all’art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ante e post intervento: tale attestazione deve essere rilasciata da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Per maggiori informazioni:
1) circolare n. 24 del 2020: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
2) risposta n. 595 del 2020:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+595+del+16+dicembre+2020+%281%29.pdf/7201900b-7dc7-e181-dbcc-556d53f45a72