giovedì 18 giugno 2020

quando fare la prima revisione auto e le successive


Non sai quando effettuare la prima revisione auto?
Non ti ricordi quando fare le successive?

Revisione Periodica

La prima revisione deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione. 
Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale. 
Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. 
Dal 2003 tali scadenze si applicano anche per motoveicoli e ciclomotori. 

Revisione Annuale

La revisione è prevista ogni anno per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, compreso quello del conducente, per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg, i rimorchi e gli autocaravan di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).

La revisione può essere effettuata presso gli uffici della Motorizzazione Civile (per tutti i veicoli) o presso le officine di riparazione meccanica autorizzate dalla Provincia (per i veicoli di massa complessiva minore o uguale a 3.5 t).


Per informazioni:

https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/veicoli/revisioni

lunedì 15 giugno 2020

Obbligo di utilizzo delle mascherine all'aperto in Lombardia - ORDINANZA N. 566 del Presidente della Regione Lombardia del 12/06/2020


Si informa che fino al 30 Giugno 2020 in Lombardia è ancora in vigore l'obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione.
Pertanto, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. 
Inoltre, si rammenta che ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori. 
Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale. 

Per visionare il testo completo dell'ordinanza: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a780f96d-b90f-43d1-8ce5-3825ac0d3fab/Ordinanza+566.002.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a780f96d-b90f-43d1-8ce5-3825ac0d3fab-naFXQ1T

mercoledì 10 giugno 2020

come registrare un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo con opzione regime di cedolare secca con Fisconline

Vuoi registrare un contratto di locazione comodamente da casa senza perdere tempo per fissare un appuntamento con l'Ufficio Provinciale  dell'Agenzia delle Entrate?

Segui allora questa breve guida esplicativa!

1) Clicca sul link sottostante per andare sul sito dell'Agenzia delle Entrate




2) Clicca su      "Area Riservata" 



3) Clicca su "Accedi" nella sezione Entratel / Fisconline



4) Nella sezione "Accedi al servizio" seleziona una delle modalità d'accesso indicate, a seconda ovviamente delle credenziali in Tuo possesso.





5) Ti troverai quindi nella Tua Area riservata - Fisconline

Dovrai quindi:

a) cliccare su "Servizi Per" nella sezione "Servizi Fisconline" (che troverai a sinistra della pagina web)



b) cliccare su "Registrare contratti di locazione"

6) il portale ti chiederà: Cosa devi fare?

Clicca su: Prima Registrazione




7) Ti troverai nella  R.L.I. Home - Prima registrazione

Dovrai inserire: 

  • il Tuo codice fiscale (se richiedi la registrazione)
  •  l’identificativo del contratto che si vuole creare: va indicato il “nome” con il quale si vuole identificare il contratto. Bisogna indicare il codice, numerico o alfanumerico, con il quale le parti contraenti individuano il contratto senza lasciare spazi se il codice è formato da più cifre o parole (es.affittocasaalmare)

Una volta fatto ciò, clicca su: Avanti 

8) La schermata successiva sarà suddivisa in: 

a) QUADRO A - DATI GENERALI (Frontespizio)

Andranno compilati i seguenti campi:

Tipologia di contratto:  

L1 Locazione di immobile ad uso abitativo 
L2 Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo

Casi particolari:

La presente casella deve essere utilizzata per segnalare la presenza di particolari fattispecie negoziali all’interno del contratto per le quali viene presentata la richiesta di registrazione ovvero la comunicazione di un adempimento successivo.
Inserire:
• codice 1, nel caso in cui nel contratto sia previsto un canone diverso per una o più annualità. In questo caso indicare nell’apposito campo il canone annuo concordato per la prima annualità e nel quadro E i canoni riferiti alle annualità successive, fino alla nona;
• codice 2, in presenza di un contratto di sublocazione. Ricordiamo che la cedolare secca non trova applicazione in riferimento ai contratti di sublocazione di immobili, in quanto i relativi redditi rientrano nella categoria dei redditi diversi e non tra i redditi di natura fondiaria (salvo particolari fattispecie);
• codice 3, nel caso in cui nel contratto sia previsto un canone diverso per una o più annualità e si voglia assolvere l’imposta di registro per tutte le annualità.
In questa ipotesi, indicare nell’apposito campo il canone annuo concordato per la prima annualità e nel quadro E i canoni riferiti alle annualità successive, selezionando il campo “pagamento intera durata”.


NB. Nel caso in cui è compilata la presente casella è obbligatoria l’allegazione del contratto.

b) SEZIONE I - Registrazione 

Andranno compilati i seguenti campi:

Ufficio territoriale: 

selezionare dalla lista l’Ufficio Territoriale presso il quale si intende presentare la richiesta di registrazione del contratto di locazione. 


Durata: 

in corrispondenza di questa voce, indicare la data di inizio (dal) e quella di fine locazione (al). 
Nel caso di contratto a tempo indeterminato va comunque compilato il presente campo. 


Numero pagine:

indicare il numero delle pagine di cui è composto il contratto stipulato tra le parti. Il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata. Il foglio non può contenere più di cento linee. 
Solitamente un contratto di locazione mod. "standard" è composto da 4 pagine.

Numero copie: 

indicare il numero di esemplari cartacei del contratto sottoscritti dalle parti (minimo uno). 
Chi richiede la registrazione del contratto presso l’ufficio territoriale, deve presentare due originali ovvero un originale e una fotocopia. 

Importo del canone: 

inserire qui l’importo del canone di locazione annuo o, in caso di contratti di durata inferiore a un anno, l’importo relativo all’intera durata.
In caso di comproprietà, indicare il canone per intero, indipendentemente dalla quota di possesso. 
Qualora sia stata selezionata la casella “Pagamento intera durata”, in presenza di tipologia contratto con il codice “L1” o “L2” o “S1” o “S2” deve essere indicato l’importo del canone di locazione annuo o, in caso di contratti di durata inferiore a un anno, l’importo relativo all’intera durata. 
Se è presente il codice 1 o 3 nella casella “Casi particolari” indicare l’importo del canone relativo alla prima annualità, mentre i canoni riferiti alle altre annualità vanno indicati nel “quadro E”. 
Nel caso di contratto di affitto, indicare l’importo del corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto.


Data di stipula: 

indicare la data di stipula del contratto di locazione o di affitto.

                                        Esenzioni:  

la casella non va barrata se le imposte di bollo e registro sono sostituite dalla cedolare secca.  


Tipo garanzia e/o PAC: 


in questa casella riportare:
 • codice 1 nel caso di fideiussione prestata da terzi;
• codice 2 nel caso di garanzie di terzi diverse dalla fideiussione;
• codice 3 nel caso di registrazione del contratto di affitto di terreni agricoli e dei diritti all’aiuto comunitario in favore dell’agricoltura (PAC);
• codice 4 nel caso di registrazione del contratto di affitto di terreni agricoli e dei diritti all’aiuto comunitario in favore dell’agricoltura (PAC) con garanzia prestata da terzi. 

Codice fiscale del garante e del secondo garante: 
se nel contratto di locazione è presente una garanzia prestata da terzi indicare i codici fiscali dei garanti. 

Importo garanzia prestata da terzi e/o PAC: 

se nel contratto di locazione è presente una garanzia prestata da terzi indicarne l’importo. 
Se nella casella “Tipo garanzia e/o PAC” sono indicati i codici 1 o 2 indicare l’importo della somma garantita. 
Se la garanzia è prestata in denaro o titoli indicare la somma di denaro o dei titoli se inferiore alla somma garantita. 
Se nella casella “Tipo garanzia e/o PAC” è indicato il codice 3 indicare l’importo attualizzato dei diritti soggetti all’aiuto. 
Se nella casella “Tipo garanzia e/o PAC” è indicato il codice 4 indicare la somma del valore della garanzia e l’importo attualizzato dei diritti soggetti all’aiuto.


Richiedente: 

inserire i dati di chi richiede la registrazione. 
La richiesta di registrazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal locatore o dal conduttore o dal mediatore nel contratto. 
In presenza di più locatori o conduttori è sufficiente che la richiesta di registrazione sia sottoscritta da uno di essi. 
Il soggetto che sottoscrive la richiesta attesta che tutti i dati dichiarati coincidono con quelli contenuti nel contratto di locazione. 
Il richiedente la registrazione è tenuto a conservare in originale il contratto sottoscritto dalle parti unitamente alla richiesta di registrazione e alle ricevute di presentazione rilasciate dal servizio telematico. 
Il richiedente, inoltre, deve consegnare alle parti del contratto copia delle ricevute dalle quali risultano la registrazione del contratto o la comunicazione dell’adempimento successivo o l’esito del pagamento delle imposte, ove dovute. 
Il campo denominazione o ragione sociale è alternativo ai campi cognome e nome; infatti se il richiedente la registrazione è la società “alfa spa” allora dovrà compilare solo il campo denominazione. 




Tipologia di Richiedente:

indicare la tipologia di soggetto che richiede la registrazione mediante l’utilizzo dei seguenti codici: codice 1: parte del contratto (locatore o conduttore) 
codice 2: mediatore del contratto. 
Il presente codice può essere utilizzato solo in caso di registrazione del contratto.


Rappresentante legale: 

Se chi richiede la registrazione agisce in nome e per conto di un altro soggetto (società, ente, minore, interdetto, inabilitato, ecc.) riportare i dati anagrafici del rappresentante legale (nome, cognome, codice fiscale). Chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare il tipo di carica che ricopre indicando uno dei codici riportati nel menù a tendina.

Se non sono presenti errori, comparirà la scritta “il quadro Frontespizio del contratto xxxxxx " è stato validato con successo, ora è possibile salvare i dati”. 

In tal caso selezionare “salva frontespizio” e procedere con il quadro successivo. 

Se vi sono dei problemi o incongruenze comparirà la scritta “x uno o più campi non sono stati impostati correttamente”

In tal caso si deve modificare il campo segnalato per poi cliccare di nuovo su “salva frontespizio” e procedere con il quadro successivo se non vengono segnalati ulteriori errori di compilazione


C) Quadro B – Soggetti – Locatori

Selezionare “Locatori” e poi selezionare “Nuovo Locatore” 




Inserire poi i seguenti dati:

Codice fiscale: 
per ciascun locatore indicare il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e riportato nell’apposita tessera. 

Soggettività Iva: 
barrare la casella se il locatore agisce in qualità di soggetto Iva. 

Locatore: 
la presente casella deve essere compilata, indicando il codice 1, nel caso in cui nel contratto di locazione non sono stati indicati tutti i cointestatari dell’immobile. 

Comune (o Stato estero) di nascita: 
chi è nato all’estero deve indicare, al posto del comune, lo stato di nascita, riportando nello spazio relativo alla provincia la sigla EE. 

Una volta terminata la compilazione, cliccare su 
“controlla dati locatore”. 

Se non sono presenti errori, comparirà la scritta “il locatore 1 riferito al contratto xxxx è stato validato con successo, ora è possibile salvare i dati”. 
In tal caso selezionare “salva dati locatore” e procedere con un nuovo locatore o con il quadro successivo.

NB. se vi sono dei problemi o incongruenze comparirà la scritta x uno o più campi non sono stati impostati correttamente”.

In tal caso si deve modificare il campo segnalato per poi cliccare su “salva dati locatore” e procedere con un nuovo locatore o con il quadro successivo se non vengono segnalati ulteriori errori di compilazione.

Se i Locatori sono più di uno, seleziona "Nuovo Locatore" e ripetere l'operazione. 

D) Quadro B – Soggetti – Conduttori

Selezionare “Conduttori” e poi selezionare “Nuovo Conduttore” 



Inserire poi i seguenti dati:

Codice fiscale: 
per ciascun conduttore indicare il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle entrate e riportato nell’apposita tessera. 

Soggettività Iva: 
barrare la casella se il locatore agisce in qualità di soggetto Iva. 

Comune (o Stato estero) di nascita: 
chi è nato all’estero deve indicare, al posto del comune, lo stato di nascita, riportando nello spazio relativo alla provincia la sigla EE. 

Tipologia conduttore: 
la compilazione della presente casella è obbligatoria. 
In assenza di situazioni particolari la casella “Tipologia conduttore” va compilata indicando il codice 3.
Per le seguenti fattispecie invece, indicare: 
- codice 1, se il conduttore è una cooperativa o ente senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del codice civile, che a sua volta subloca l’immobile a studenti universitari con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;
- codice 2, se il conduttore è una persona fisica identificata mediante un codice fiscale provvisorio o un ente senza scopo di lucro.

Una volta terminata la compilazione, cliccare su 


“controlla dati conduttore”.

Se non sono presenti errori, comparirà la scritta “il conduttore 1 riferito al contratto xxxx è stato validato con successo, ora è possibile salvare i dati”. 
In tal caso selezionare “salva dati conduttore” e procedere con un nuovo conduttore o con il quadro successivo.

Se vi sono dei problemi o incongruenze comparirà la scritta 
“x uno o più campi non sono stati impostati correttamente”. 

In tal caso si deve modificare il campo segnalato per poi cliccare su “salva dati conduttore” e procedere con un nuovo conduttore o con il quadro successivo se non vengono segnalati ulteriori errori di compilazione

Se i Conduttori sono più di uno, seleziona "Nuovo Conduttore" e ripetere l'operazione. 

E) QUADRO C - DATI DEGLI IMMOBILI

Selezionare “Immobili” e poi selezionare “Nuovo immobile” per poter inserire i dati dell’ immobile

I dati degli immobili da riportare sono quelli ricavabili dalla documentazione catastale. 

ATTENZIONE: 


nel caso di immobile principale con pertinenze, indicare prima l’immobile principale e, subito a seguire, le relative pertinenze. Il comune di Valfornace è un comune italiano della provincia di Macerata. È un comune sparso ed è stato istituito il 1º gennaio 2017 dalla fusione dei comuni di Fiordimonte e Pievebovigliana. 

ATTENZIONE: 

nel caso di fusione di comuni, come indicato nella FAQ sul sito, in RLI è corretto indicare il nome del nuovo Comune (ad esempio Valfornace (codice M382)), mentre nel campo Codice Comune deve essere indicato quanto riportato nel certificato catastale che talvolta rimane quello del comune fuso (comune che non esiste più - ad esempio il Comune fuso di Pievebovigliana). 

Tipologia Immobile: 


In questa casella inserire:
• codice 1, per identificare l’immobile principale; 
• codice 2, per identificare la pertinenza locata insieme all’immobile principale; 
• codice 3, per identificare la pertinenza locata separatamente dall’immobile principale in regime ordinario;
• codice 4, per identificare la pertinenza locata separatamente dall’immobile principale per il quale si è già optato per il regime di cedolare secca (100 % o mista).

Tipo catasto: 

indicare ‘T’ se l’immobile è censito nel catasto terreni, ‘U’ se l’immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

Porzione Immobile: 

Indicare ‘I’ se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare), ‘P’ se si tratta di porzione di immobile.

Codice Comune: 

indicare il codice catastale del comune che può essere, a seconda dei casi, di 4 o 5 caratteri come riportato nella visura catastale. 

Per cercare il codice catastale del Comune dove si trova l'immobile:



Sezione urbana/Comune catastale:

compilare questo particolare campo solo se nel documento catastale è presente il relativo dato ricordando che può essere composto sia da lettere che da numeri. 
La Sezione urbana può essere presente per alcuni immobili censiti nel catasto ordinario, mentre il codice del Comune catastale (da non confondere con il Codice Comune), riguarda esclusivamente gli immobili siti in alcune zone in cui vige il sistema tavolare (ad esempio nella provincia di Bolzano). 

Foglio: 

riportare qui il numero di foglio indicato nel documento catastale

Particella: 


riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra. 
Nel caso in cui la particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultima va riportata nella prima parte. 
Nel caso di immobile graffato, riportare solo la prima particella corrispondente all’immobile principale.

Subalterno: 

riportare qui il numero di subalterno indicato nel documento catastale, se presente.

Provincia e Comune: 

indicare la denominazione del comune amministrativo dove si trova esattamente l’immobile e la sigla della provincia (in caso di recenti modifiche territoriali o di comuni di nuova istituzione, il dato potrebbe essere diverso da quanto riportato nel documento catastale). 
Nel caso di immobile situato all’estero riportare lo Stato estero, la sigla EE nel campo relativo alla provincia, nonché l’indirizzo completo. 

In via di accatastamento:

barrare la casella se l’immobile è in via di accatastamento. 
In questo caso, inserire solo i dati conosciuti dell’immobile. 
Anche se la presente casella è barrata, deve essere indicata la categoria catastale e la rendita anche se presunta. 

Categoria catastale: 

riportare la categoria indicata nel documento catastale (ad esempio A3). 

Rendita catastale: 

riportare la rendita indicata nel documento catastale. 
Se l’immobile è in via di accatastamento indicare la rendita proposta o quella attribuita a fabbricati simili già censiti (c.d. rendita presunta). 
Per gli immobili iscritti al catasto terreni deve essere indicato il reddito dominicale 

Indirizzo: 

indicare dove si trova esattamente l’immobile, riportando tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc.), indirizzo e numero civico. 

Una volta terminata la compilazione, cliccare su 


controlla dati immobile”.

Se non sono presenti errori, comparirà la scritta “l’immobile 1 riferito al contratto xxxx è stato validato con successo, ora è possibile salvare i dati”

In tal caso selezionare “salva dati immobile” e procedere con un nuovo immobile o con il quadro successivo. 

Se vi sono dei problemi o incongruenze comparirà la scritta 
“x uno o più campi non sono stati impostati correttamente”

In tal caso si deve modificare il campo segnalato per poi cliccare su “salva dati immobile” e procedere con un nuovo immobile o con il quadro successivo se non vengono segnalati ulteriori errori di compilazione.

F) Quadro D – Regime di tassazione

Prima selezionare “opzione / revoca cedolare”.

Poi selezionare “Nuova cedolare”.



ATTENZIONE:

questo quadro va compilato in caso di registrazione di contratti di locazione a uso abitativo o nel caso di locazioni aventi ad oggetto immobili di categoria catastale “C1”, nonché in sede di adempimento successivo qualora sia stata compilata la casella “Cedolare secca”


Indicare in questo quadro il numero d’ordine dell’immobile e del locatore, la relativa quota di possesso e barrare la casella dedicata alla scelta dell’opzione per la cedolare secca (“SI” in caso di adesione, “NO” in caso di non adesione). 

Per ogni immobile compilare un numero di righi pari al numero dei proprietari dell’immobile che figurano come locatori. 

L’opzione per l’applicazione della cedolare secca può essere esercitata dal locatore, persona fisica, proprietario o titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative (categoria catastale A, escluso A10), e per gli immobili di categoria catastale “C1” che non agisce nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni. 
È possibile optare per ciascun immobile locato e per le relative pertinenze. 
Il locatore è vincolato all’applicazione della cedolare secca per l’intera durata del contratto o della proroga oppure, in caso di opzione esercitata a partire dagli anni successivi al primo, per la durata restante del contratto. 
Il locatore ha facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità successiva a quella in cui è stata esercitata.
 Una volta terminata la compilazione, cliccare su “controlla dati cedolare”. 

Se non sono presenti errori, comparirà la scritta 
“il quadro cedolare riferito al contratto xxx è stato validato con successo, ora è possibile salvare i dati”

In tal caso selezionare “salva dati cedolare” e procedere con una nuova cedolare o con il quadro successivo. 
Se vi sono dei problemi o incongruenze comparirà la scritta 
“x uno o più campi non sono stati impostati correttamente”.

In tal caso si deve modificare il campo segnalato per poi cliccare su “salva dati cedolare” e procedere con una nuova cedolare o con il quadro successivo se non vengono segnalati ulteriori errori di compilazione. 

G) Quadro E – Locazione con canoni differenti per una o più annualità

Il presente quadro va compilato se nel contratto di locazione è stato previsto, per una o più annualità, un canone differente. 

In tal caso va indicato per ogni annualità successiva alla prima (il cui importo è già stato indicato nella sezione I del frontespizio) l’importo del relativo canone. 

Si ricorda che il presente quadro va compilato se è stata compilata la casella “Casi particolari” presente nel frontespizio (vedasi punto a) QUADRO A - DATI GENERALI (Frontespizio) - Casi particolari)



H) Riepilogo

Dopo aver inserito la data di invio selezionare “calcola imposte” e “calcola tardività”



Nella sezione "Coordinate bancarie" non indicare i dati relativi al conto corrente, visto che l'importo da versare è pari a zero (si ricorda che se si opta per la cedolare secca, alla registrazione del contratto non vanno versate l’imposta di registro e l’imposta di bollo).

Nella sezione "Allegati" è necessario allegare il file relativo al contratto di locazione e gli eventuali allegati, se non si è nel caso in cui non è obbligatoria la allegazione del contratto.

Per fare ciò, è necessario cliccare su "Apri File" e selezionare il file relativo al contratto di locazione dal proprio computer.




Sono accettati documenti con formato file: TIF[e/o TIFF] e PDF/A [PDF/A-1a o PDF/A-1b].

Il file allegato non deve superare la dimensione massima di 

5 MB.


Al fine di agevolare la presentazione dei documenti, che siano conformi ai formati indicati in precedenza, è possibile utilizzare il servizio di verifica del formato
apertura in nuova finestra
a cui sottoporre i documenti per verificarne la preventiva conformità ai suddetti requisiti.

Qualora l'esito della verifica fosse negativo, potrà essere effettuata la conversione del documento mediante l'apposito servizio di conversione.

Per convertire il tuo contratto di locazione digitalizzato in formato PDF puoi utilizzare questo sito internet: https://www.pdftron.com/pdf-tools/pdfa-converter/it/

Seleziona poi "controlla dati riepilogo".


Se non sono presenti errori, comparirà la scritta
Il quadro Riepilogo del contratto xxxxx e' stato validato con successo, ora e' possibile salvare i dati 

Quindi procedi con "salva il riepilogo"

Se non sono presenti errori, comparirà la scritta
Il quadro Riepilogo del contratto xxxx e' stato salvato con successo

Se vi sono dei problemi o incongruenze comparirà la scritta 
“x uno o più campi non sono stati impostati correttamente”.

In tal caso si deve modificare il campo segnalato per poi cliccare su “salva il riepilogo” e procedere.


9)  Invio Richiesta

Per poter inviare il file, selezionare “invio”

Sulla schermata comparirà il riepilogo informazioni di compilazione


Clicca su PROCEDI 

Dovrai quindi inserire il Tuo CODICE PIN e cliccare su 
OK per confermare l'invio

Verrà visualizzata una pagina con l’indicazione del protocollo telematico assegnato alla richiesta 


La ricevuta sarà disponibile entro 5gg nella sezione ricevute del sito.

Se non verrà visualizzata una pagina con l’indicazione del protocollo telematico assegnato alla richiesta, l’invio non è andato a buon fine. 

Comunque la conferma dell’invio è data dalla presenza di un nuovo protocollo nella sezione ricevute (anche se la ricevuta è in elaborazione). 

Nel caso in cui non ci fosse un nuovo protocollo nella sezione ricevute è necessario sbloccare la richiesta. 

Tale operazione può essere eseguita selezionando la funzione di controllo dell’anomalia. 


N.B. Tale funzione sarà attiva dopo 24 ore dal tentativo di invio. 
Nella pagina successiva occorre selezionare 
“sblocca contratto”.



Al termine dell’operazione verrà visualizzato il diagnostico “contratto xxxxx reinserito in lavorazione con successo” e la richiesta sarà riportata nello stato “in compilazione”


martedì 9 giugno 2020

Come registrare un contratto di locazione con opzione Cedolare Secca - Breve guida illustrativa

Devi registrare un contratto e vuoi optare per il regime Cedolare secca?                      Con questa breve guida troverai tutte le informazioni necessarie!  


Cedolare secca - Che cos'è

La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
  • Attenzione: è possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali. Quando l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili.
    In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga.

Chi può scegliere la cedolare secca

Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Per quali immobili

L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.
In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.
I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione.
L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.
L’opzione per la cedolare secca può essere fatta anche per i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019. I locali commerciali devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. L’aliquota applicabile è del 21%.

Quali inquilini

Il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti, salvo quanto previsto per i locali commerciali classificati nella categoria C1 (novità introdotta dalle legge di bilancio 2019 -comma 59 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 - pdf).
L'opzione può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative, locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (Dl 47/2014).

Quanto dura l’opzione

L’opzione comporta l’applicazione delle regole della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.
Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca.
La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.
In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga. In caso di risoluzione del contratto, l’imposta di registro non è dovuta se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca. Tuttavia, è necessario comunicare la risoluzione anticipata presentando all’ufficio dove è stato registrato il contratto il modello RLI debitamente compilato.

Quanto si paga

L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.
E’ prevista un’aliquota ridotta al 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
  • nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché degli altri comuni capoluogo di provincia
  • nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe.

Effetti della cedolare sul reddito

Il reddito assoggettato a cedolare:
  • è escluso dal reddito complessivo
  • sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni
il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

Come si sceglie

L’opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata alla registrazione del contratto o nelle annualità successive.
Alla registrazione del contratto l’opzione deve essere effettuata con il modello RLI utilizzato per la registrazione dell’atto stesso.
L’opzione nelle annualità successive va esercitata, entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente utilizzando il modello RLI. Allo stesso modo, si può scegliere la cedolare in sede di proroga, anche tacita, del contratto di locazione sempre entro 30 giorni dal momento della proroga.
L’esercizio o la modifica dell’opzione può essere effettuata:
  • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web)
  • presentando il modello RLI, debitamente compilato, allo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto.
Per i contratti per i quali non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni “brevi”, di durata complessiva nell’anno non superiore a 30 giorni), il locatore può applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito, oppure esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.
Chi decide di avvalersi della cedolare secca ha l’obbligo di comunicarlo preventivamente all’inquilino con lettera raccomandata. Con la comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se era previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Istat. Per i contratti di locazione di durata complessiva nell’anno inferiore a trenta giorni (per i quali non vige l’obbligo di registrazione) e per quelli in cui è indicata espressamente la rinuncia, a qualsiasi titolo, all’aggiornamento del canone, non è necessario inviare al conduttore alcuna comunicazione.


Come registrare il contratto

Quando si sceglie la cedolare fin dall’inizio, il contratto di locazione può essere registrato entro 30 giorni dalla stipula o, se anteriore, dalla data di decorrenza del contratto con il modello RLI:
  • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia
  • richiedendo la registrazione in ufficio
  • incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc).
I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, sull’attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE). La copia dell'APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013)

Come si paga

Se si opta per la cedolare secca, alla registrazione del contratto non vanno versate l’imposta di registro e l’imposta di bollo.
Per l’imposta sostitutiva, scadenze e modalità (acconto e saldo) sono le stesse dell’Irpef.
A cambiare è la misura dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente (dal 2021 passerà al 100%).
In generale, l’acconto non si paga nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente.
Passando alle regole specifiche, il pagamento dell’acconto, da eseguire  se la cedolare per l’anno precedente supera i 51,65 euro, va effettuato:
  • in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro
  • in due rate, se l’importo è superiore a 257,52 euro:
    • la prima, pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto, entro il 30 giugno
    • la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre
Tuttavia, le due rate di acconto sono uguali, cioè entrambe del 50%, per i contribuenti che, contestualmente, esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che li applichino o meno, e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal decreto ministeriale di approvazione. Ricorrendo tali condizioni, la regola si applica anche a coloro che:
  • applicano il regime forfetario agevolato (articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014)
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, decreto legge n. 98/2011)
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Il saldo si versa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.
Per il versamento della cedolare secca, con F24, vanno utilizzati i codici:
  • 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
  • 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo
La cedolare secca è “compensabile” con le regole ordinarie.

Modello e istruzioni

Per visualizzare e scaricare il modello RLI e le Istruzioni clicca qui sotto:

 Modello RLI - pdf  - Richiesta di registrazione e adempimenti successivi

Modello RR


Il modello RR (Elenco contratti) deve essere utilizzato quando i contratti sono più di uno dai contribuenti che registrano in ufficio.

Normativa e prassi

Normativa

 Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 - pdf  - Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di Registro.
 Decreto legge del 28 marzo 2014 n. 47 - pdf  - Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014)
 Articolo 1, comma 6, legge n. 160/2019 - pdf  - Legge di bilancio 2020
 Provvedimento del 7 aprile 2011 - pdf - Modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell'imposta e altre disposizioni di attuazione della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Approvazione dei modelli per l' esercizio della opzione
 Provvedimento del 19 marzo 2019 - pdf  - Approvazione del modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica

Prassi

 Risoluzione n. 93 del 12 novembre 2019 - pdf  - Articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 – Versamenti in acconto – Chiarimenti
 Risoluzione n. 50 del 17 maggio 2019 - pdf - Consulenza giuridica - Ambito applicativo del regime della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale (articolo 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
 Risoluzione n. 115 del 1 settembre 2017 - pdf - Art. 3, comma 3, D.lgs n. 23 del 2011 – sanzione per omessa o tardiva comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca – applicabilità del ravvedimento operoso – rinuncia all’aumento del canone – chiarimenti
 Risoluzione n. 83 del 22 novembre 2013 - pdf - Registrazione contratti di locazione a seguito dell’introduzione dell’obbligo di allegazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE)
 Circolare n. 47 del 20 dicembre 2012 - pdf - Questioni interpretative in merito all'applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (c.d. "cedolare secca") e dell'articolo 2 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 (c.d. "remissione in bonis")
 Circolare n. 20 del 04 giugno 2012 - pdf - Cedolare secca sugli affitti: risposte ai quesiti dei contribuenti
 Circolare n. 26 del 1 giugno 2011 - pdf - Cedolare secca sugli affitti – Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) – Primi chiarimenti