martedì 24 agosto 2021

Assegnazione a rotazione di posti auto in condominio: disciplina e maggioranze previste




Si rileva preliminarmente che non è prevista alcuna legge specifica sulla gestione dei posti auto in condominio.
In base all’art. 1117 del codice civile, sono intesi “beni comuni” il suolo, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solati, le scale, i portoni di ingresso, i portici, i cortili e le facciate; inoltre sono ricompresi tra gli spazi comuni le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti e tutti quegli spazi destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune.
L'uso del posto auto condominiale può essere regolamentato dall'assemblea, così come questa può decidere di destinare un'area comune a tale scopo (es. cortile).

Assegnazione di posti auto a rotazione:

Quando i posti auto sono insufficienti, l’assemblea può disporre l’uso turnario dei posti disponibili, stabilendo un equo criterio di rotazione e, in mancanza di accordo, attribuendo gli spazi anche con un sorteggio.
La rotazione può essere settimanale, mensile o annuale, ma deve necessariamente prevedere dei limiti di tempo.
La disciplina turnaria dei posti macchina va adottata per disciplinare l’uso di tale bene in modo da assicurarne ai condomini il massimo godimento possibile nell’uniformità di trattamento.
E' necessario che non venga impedito agli altri condomini l’accesso ai locali di proprietà individuale, di non comportare una diminuzione dell’aria e della luce nelle unità immobiliari circostanti e di non creare situazioni di pericolo.
L'assemblea di condominio non può adottare delibere che, nel predeterminare ed assegnare le aree destinate a parcheggio delle automobili, incidano sui diritti individuali di ciascun condomino, relativi alla loro proprietà esclusiva, dovendosi ritenere tale delibera nulla, come hanno affermato le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 4806/2005.
Ai sensi dell'art. 1136, comma 2, del Codice Civile, la delibera deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dei millesimi.

Foto da: https://www.sempresrl.it