venerdì 30 novembre 2018

Obbligo di delimitare parcheggi gratuiti e aree di sosta a pagamento.

Obbligo di delimitare parcheggi gratuiti a fianco di aree di sosta a pagamento.

E’ evidente che se non si delimita il centro storico impendendo salvo i residenti o autorizzati di parcheggiarvisi il problema sarà risolto difficilmente.
La delimitazione del centro deve impedire soluzioni di sosta prolungata per coloro che si trattengono per lunghi periodi nel centro.
Evidentemente a corona vi dovranno essere dei parcheggi gratuiti collegati al centro con servizi pubblici tempestivi.

La bufala

la tendenza di creare aree di sosta gratuite nei parcheggi dei supermercati nelle prime periferie serve a svuotare i centri storici delle attività commerciali.
Si trasferisce la rendita dei negozi dal centro alla periferia. I costi fiscali date le alte rendite catastali dei negozi centrali imporrà la chiusura di parecchie attività.

l’obbligo per i Comuni di disporre delle aree gratuite di sosta

l’obbligo di disporre delle aree gratuite di sosta

L’art. 7 comma 8 dispone l’obbligo di disporre delle aree gratuite di sosta. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» (2) dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
La giunta deve motivare l’esistenza di zone particolari che devono essere esentate da tale obbligo.
L'opponente a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, che lamenti la mancata riserva di un'adeguata area destinata a parcheggio libero impone all’autorità ammnistrativa la prova dell'esistenza della delibera che esclude la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell'art. 7, co. 8 codice della strada. Cass. Civ., sez. II, sentenza 24 aprile 2010, n. 9847.


LA bufala

E’ evidente che se non si delimita il centro storico impendendo salvo i residenti o autorizzati di parcheggiarvisi il problema sarà risolto difficilmente.
LA delimitazione del centro deve impedire soluzioni di sosta prolungata per coloro che si trattengono per lunghi periodi nel centro.
Evidentemente a corona vi dovranno essere dei parcheggi gratuiti colelgati al centro con servizi pubblici tempestivi.

Come abbassare il defict?

Come abbassare il defict?
Non saranno più stanziati 16 miliardi di euro per le pensioni a quota 100 previsti dalla legge di Bilancio, ma 12,5. Questa decisione da una parte fa abbassare il deficit, dall'altra tranquillizza Bruxelles. Nelle prossime settimane saranno presentati degli emendamenti o un maxiemendamento alla manovra, al fine di ammorbidire la probabile procedura d'infrazione contro l'Italia il prossimo 22 gennaio. Secondo i tecnici la riforma delle pensioni costerà 5 miliardi e non 6,7 miliardi a causa di un innalzamento dei requisiti di accesso tramite il sistema delle "finestre d'attesa". Si risparmierà anche sul reddito di cittadinanza, che probabilmente partirà ad aprile, più tardi rispetto a quanto inizialmente paventato. ...





mercoledì 28 novembre 2018

Sciopero immigrati. Motivi di un fallimento

Sciopero immigrati

Astensione dal lavoro, sciopero degli acquisti, cortei, sit-in, presidi permanenti. Il black out è fissato per lunedì "Primo marzo 2010 - Una giornata senza di noi": e "noi" sono i quasi 5 milioni di immigrati che vivono in Italia. La "rivoluzione in giallo" (dal colore ufficiale della giornata) è arrivata dalla Francia e rimbalzata in Italia: 50mila le adesioni su Facebook, 60 comitati locali, tante le organizzazioni coinvolte: Amnesty, Arci, Acli, Legambiente, Emergency, Amref, Cobas, Fiom. Allo "sciopero degli immigrati" aderisce anche il Partito democratico, il Prc, Sinistra, ecologia e libertà e i Socialisti.

L'appuntamento è per il primo marzo, in contemporanea con Francia, Spagna e Grecia. Non si tratterà di uno sciopero in senso tecnico, in verità. "Ci sarà uno sciopero solo in alcune città come Trento, Trieste e Modena, dove le sigle sindacali hanno accolto questa richiesta che arrivava dal basso - spiega Stefania Ragusa, presidente del Comitato "Primo marzo 2010" - per il resto i grandi sindacati a livello nazionale non ci hanno supportato, eppure nessuno ha mai pensato di indire uno sciopero etnico. Sarebbe bello che in Italia si tornasse a fare scioperi per tutti i diritti, non solo per quelli contrattuali. Vogliamo dare alla gente la possibilità di riflettere sull'importanza degli immigrati per la tenuta della società italiana. Quando saltano i diritti per qualcuno, è tutta la società che diventa più debole". repubblica.it 10.2.2010

La bufala
le motivazioni del fallimento e della mancata ripetizione dell'iniziativa sono evidenti.
La solidarietà a aprole è una cosa , nei fatti è tutt'altro.

clausole di azione collettiva (CACs) Decreto n. 96717, 7 dicembre 2012 par.5

4.4 Presidenza della assemblea. Il presidente della assemblea dei possessori dei Titoli sarà
nominato:
(a) dall’Emittente; o
(b) se l’Emittente non nomina un presidente o la persona nominata dall’Emittente non è
presente all’assemblea, dai possessori di più del 50% dell’ammontare nominale
aggregato dei Titoli allora in circolazione rappresentati in assemblea.
4.5 Quorum. Non sarà presa nessuna decisione in assenza di un prescritto quorum, eccezion
fatta per la scelta del presidente se questo non è stato nominato dall’Emittente. Il quorum ad
ogni assemblea alla quale i possessori dei Titoli voteranno su una proposta di modifica
concernente:
(a) una materia riservata sarà di una o più persone presenti ed in possesso di non meno
del 66 2/3% dell’ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione; e
(b) una materia diversa da quelle riservate sarà di una o più persone presenti ed in
possesso di non meno del 50% dell’ammontare nominale aggregato dei Titoli allora
in circolazione.
4.6 Convocazioni successive. Se un quorum non è stato raggiunto nel corso dei trenta minuti
successivi all’ora di convocazione dell’assemblea, questa può essere nuovamente convocata
a decorrere dal 14° giorno successivo alla prima convocazione e non oltre il 42° giorno
successivo a detta prima convocazione come determinato dal presidente dell’assemblea. Il

12 L'espressione giorni lavorativi sarà definita all'interno della documentazione dei Titoli
quorum per ogni convocazione successiva alla prima sarà di una o più persone presenti e in
possesso:
(c) di non meno del 66 2/3% dell’ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in
circolazione nel caso di una modifica proposta su di una materia riservata; e
(d) di non meno del 25% dell’ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in
circolazione nel caso di una modifica proposta su di una materia non riservata.
4.7 Risoluzioni scritte. Una risoluzione scritta firmata da, o per conto, dei possessori di una
prescritta maggioranza di Titoli sarà valida a tutti i fini come se essa fosse una risoluzione
approvata in un’assemblea dei possessori dei Titoli debitamente convocata e svoltasi in
ottemperanza con le presenti previsioni. Una risoluzione scritta può essere contenuta in uno
o più documenti in una forma tale per cui ognuno di essi può essere firmato da, o per conto,
di uno o più possessori dei Titoli.
4.8 Titolo a votare. Ogni persona che è possessore di un Titolo in circolazione alla data di
registrazione per una proposta di modifica, ed ogni persona debitamente nominata
procuratore da un possessore di un Titolo in circolazione alla data di registrazione per una
proposta di modifica, avrà titolo a votare la proposta di modifica in una assemblea dei
possessori dei Titoli ed a firmare una risoluzione scritta in relazione alla proposta di
modifica.
4.9 Votazioni. Ogni proposta di modifica sarà sottoposta al voto dei possessori dei Titoli in
circolazione rappresentati in un’assemblea debitamente convocata o al voto dei possessori di
tutti i Titoli in circolazione per mezzo di una risoluzione scritta senza bisogno di
un’assemblea. Un possessore di Titoli può dare tanti voti su ciascuna proposta di modifica
che corrispondano all’ammontare nominale dei Titoli in circolazione dallo stesso posseduti.
A tali fini:
(a) nel caso di una modifica a più serie riguardante titoli di debito denominati in più di
una valuta, l’ammontare nominale di ciascun titolo di debito sarà determinato in
accordo con la Sezione 2.6(a);
(b) nel caso di una modifica a più serie riguardante obbligazioni indicizzate,
l’ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni indicizzate sarà
determinato in accordo con la Sezione 2.6(b);
(c) nel caso di una modifica a più serie riguardante obbligazioni zero-coupon che non
costituivano in precedenza una parte componente di un’obbligazione indicizzata,
l’ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni zero-coupon sarà
determinato in accordo con la Sezione 2.6(c);
(d) nel caso di una modifica a più serie riguardante obbligazioni zero-coupon che
costituivano in precedenza una parte componente di un’obbligazione indicizzata,
l’ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni zero-coupon sarà
determinato in accordo con la Sezione 2.6(d).
4.10 Procuratori. Ciascun possessore di un Titolo in circolazione può, mediante una procura
scritta posta in essere nell'interesse del possessore stesso e consegnata all’Emittente non più
tardi di 48 ore prima dell’ora fissata per un’assemblea di possessori di Titoli o per la firma
di una risoluzione scritta, nominare una persona (un “procuratore”) affinché questa agisca
per suo conto in relazione ad un’assemblea di possessori di Titoli nella quale il possessore
ha titolo a votare o in relazione alla firma di una risoluzione scritta che il possessore ha
titolo a firmare. La nomina di un procuratore fatta utilizzando un modello di procura diverso
da quello allegato all’avviso di convocazione dell’assemblea non sarà valida a questi fini.
4.11 Effetti legali e revoca di un procuratore. Un procuratore debitamente nominato in
accordo con le precedenti disposizioni, nel rispetto di quanto previsto alla Sezione 2.7 e per
il tempo in cui la nomina rimanga efficace, sarà considerato (e la persona che ha nominato
quel procuratore non sarà considerata tale) il possessore dei Titoli a cui la nomina si
riferisce, ed ogni voto dato da un procuratore sarà valido a prescindere da una precedente
revoca o modifica della nomina di quel procuratore a meno che l’Emittente non abbia
ricevuto comunicazione o non sia stato in altro modo informato della revoca o modifica
almeno 48 ore prima dell’ora fissata per l’inizio dell’assemblea alla quale il procuratore
intende dare il suo voto o, se applicabile, per la firma di una risoluzione scritta.
4.12 Effetto vincolante. Una risoluzione debitamente approvata in un’assemblea dei
possessori dei Titoli convocata e svoltasi in ottemperanza con le presenti previsioni, ed una
risoluzione scritta debitamente firmata dalla maggioranza richiesta dei possessori dei Titoli,
saranno vincolanti per tutti i possessori dei Titoli, siano essi presenti o meno all’assemblea,
abbiano essi votato a favore o contro la risoluzione assembleare o firmato la risoluzione
scritta.
4.13 Pubblicazione. L’Emittente pubblicherà senza ritardo tutte le risoluzioni assembleari e
tutte le risoluzioni scritte debitamente adottate.
5. Pubblicazioni
5.1 Avvisi ed altro. L’Emittente pubblicherà tutti gli avvisi e qualsiasi altra cosa della quale
si richiede la pubblicazione ai sensi delle presenti previsioni:
(d) sul sito Internet del Debito Pubblico – Dipartimento del Tesoro;
(e) attraverso [inserire il proprio depositario centrale]
13; e
(f) in altri spazi, inclusa la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e negli altri
modi che siano richiesti da leggi o regolamenti applicabili.
Previsioni aggiuntive
1.Modifiche tecniche
1.1. Errore Manifesto, Modifiche Tecniche. In deroga a qualsiasi previsione contraria
contenuta nel presente atto, i termini e le condizioni dei Titoli e qualsiasi altro accordo che
ne governa l’emissione o l’amministrazione può essere modificato dall’Emittente senza il
consenso dei possessori dei Titoli:

13 Da inserire se i Titoli sono gestiti attraverso un depositario centrale
(i) al fine di correggere un errore manifesto o porre rimedio ad una ambiguità; o
(ii) se la modifica è di natura tecnica o formale o è a beneficio dei possessori dei Titoli.
L’Emittente pubblicherà i dettagli di ogni modifica ai Titoli fatta ai sensi di questa Sezione
(Previsioni Aggiuntive) entro 10 giorni dalla data in cui tale modifica è diventata legalmente
efficace.
2. Anticipazione dei pagamenti e revoca dall’anticipazione14
2.1. Anticipazione. Qualora un evento di default, come tale previsto in relazione ai Titoli si
verifichi e stia perdurando, i possessori di non meno del 25% dell’ammontare nominale
aggregato dei Titoli in circolazione possono, dietro comunicazione scritta all’Emittente,
dichiarare che i Titoli sono immediatamente esigibili e pagabili. Per effetto di ogni
dichiarazione di anticipazione debitamente data in ottemperanza alle previsioni di questa
Sezione, tutti gli ammontari pagabili sui Titoli diverranno esigibili e pagabili
immediatamente alla data in cui quella comunicazione scritta di anticipazione è ricevuta
dall’Emittente, a meno che non si sia posto rimedio all’inadempimento o si sia rinunciato ad
avvalersene prima della ricezione della comunicazione da parte dell’Emittente.
2.2. Revoca dell’anticipazione. I possessori di più del 50% dell’ammontare nominale
aggregato dei Titoli in circolazione possono, per conto di tutti i possessori dei titoli, revocare
o annullare qualsiasi avviso di anticipazione dato ai sensi della precedente sezione 2.1.
3. Limitazione all’Azione del Singolo Possessore15
3.1 Nessun possessore di Titoli sarà legittimato ad instaurare una procedura nei confronti
dell’Emittente o a far valere i diritti dei possessori dei Titoli secondo i termini e le
condizioni dei Titoli a meno che un [trustee/fiscal agent], che sia tenuto a procedere in
accordo con questi termini e condizioni, non lo abbia fatto entro un ragionevole periodo di
tempo e tale situazione stia perdurando.

clausole di azione collettiva (CACs) Decreto n. 96717, 7 dicembre 2012 par.4

ALLEGATO B
Termini Comuni di Riferimento per le clausole di azione collettiva
1. Definizioni generali
(a) ‘titoli di debito” indicano i Titoli ed ogni altro buono, nota, obbligazione, certificato, o altro
titolo di debito diversamente denominato emesso dall'Emittente, in una o più serie, con una
scadenza, definita al momento dell'emissione della prima tranche di ciascuna serie, superiore
ad un anno, nonché qualsiasi titolo che identifichi un debito che, a prescindere dalla propria
scadenza originaria, costituiva in precedenza una componente di un altro titolo di debito.
(b) ‘obbligazione zero-coupon’ indica un titolo di debito che non matura esplicitamente
interessi. Ricadono nella definizione di obbligazioni zero-coupon anche quei titoli che
costituivano in precedenza componenti di altri titoli di debito che maturavano esplicitamente
interessi, qualora questi non maturino esplicitamente interessi.
(c) ‘obbligazione indicizzata’ indica un titolo di debito che prevede il pagamento di ammontari i
cui importi riflettono l'andamento di un parametro (o indice) pubblico. Non ricadono nella
definizione di obbligazione indicizzata le componenti di obbligazioni indicizzate che
vengano separate dalle stesse.
(d) “serie” indica una tranche di un titolo di debito che, insieme ad ogni ulteriore tranche di
detto titolo di debito, (i) presentano caratteristiche identiche, eccezion fatta che per le
relative date di emissione o avuto riguardo alla data del primo pagamento, e (ii) si prestano
ad essere consolidate ed a formare un'unica serie, ed include i Titoli ed ogni ulteriore
emissione di Titoli.
(e) “in circolazione” con riferimento ad ogni Titolo indica un Titolo in circolazione ai sensi e
per gli effetti della successiva Sezione 2.7, e con riferimento ai titoli di debito di una
qualsiasi altra serie indica un titolo di debito in circolazione ai sensi e per gli effetti della
successiva Sezione 2.8.
(f) “modifica” in relazione ai Titoli indica ogni modifica, cambiamento, integrazione o rinuncia
ai termini ed alle condizioni dei Titoli, ovvero agli accordi che ne governano l’emissione o
l'amministrazione, ed ha lo stesso significato in relazione ad ogni altro titolo di debito,
fermo restando che tali riferimenti ai Titoli, ovvero ai relativi accordi che ne governano
l’emissione o l'amministrazione, andranno intesi come riferimenti ad ogni altro titolo di
debito ovvero ai relativi accordi che ne governano l’emissione o l'amministrazione.
(g) “modifica a più serie” indica una modifica che coinvolge (i) i Titoli ovvero qualsiasi
accordo che ne governa l’emissione o l’amministrazione, e (ii) i titoli di debito di una o più
serie differenti, ovvero ogni accordo che governa l’emissione o l’amministrazione di tali
altri titoli di debito.
(h) “materia riservata” in relazione ai Titoli indica ogni modifica ai termini ed alle condizioni
dei Titoli ovvero ogni modifica degli accordi che governano l’emissione o
l’amministrazione dei Titoli che abbia come effetto:
(i) il cambio della data in cui ogni ammontare è pagabile in relazione ai Titoli;
(ii) la riduzione di qualsiasi ammontare, incluso qualsiasi ammontare insoluto, pagabile
in relazione ai Titoli;
(iii) il cambio del metodo utilizzato per calcolare qualsiasi ammontare pagabile in
relazione ai Titoli;
(iv) la riduzione del prezzo di rimborso dei Titoli ovvero la modifica di qualsiasi data in
cui i Titoli possono essere rimborsati1
;
(v) il cambio della valuta o del luogo di pagamento di qualsiasi ammontare pagabile in
relazione ai Titoli;
(vi) l'imposizione di qualsiasi condizione o altrimenti la modifica degli obblighi di
pagamento dell’Emittente in relazione ai Titoli;
(vii) salvo che non sia consentito dal relativo accordo di garanzia, la liberazione di
qualsiasi garanzia disposta in relazione ai Titoli ovvero la modifica dei termini di
detta garanzia2
;
(viii) salvo che non sia consentito da eventuali accordi concernenti i Titoli, la liberazione
di un bene collaterale posto a pegno o a corrispettivo per il pagamento dei Titoli,
ovvero la modifica dei termini che regolano detta garanzia collaterale3
;
(ix) la modifica di qualsiasi circostanza relativa ai pagamenti da effettuarsi in relazione ai
Titoli, al ricorrere della quale si verifica la decadenza dal beneficio del termine ed i
Titoli possono essere dichiarati come pagabili prima della loro naturale scadenza4
;
(x) la modifica dell'ordine di preferenza o della seniority dei Titoli;
(xi) la modifica della legge applicabile ai Titoli5
;
(xii) la modifica della corte cui l'Emittente ha attribuito la competenza giurisdizionale,
ovvero la modifica di un privilegio cui l'Emittente ha rinunciato, con riferimento ai
procedimenti legali derivanti o comunque connessi con i Titoli6
;
(xiii) la modifica dell'ammontare nominale dei Titoli in circolazione ovvero, nel caso di
modifica a più serie, dell’ammontare nominale dei titoli di debito di qualsiasi altra
serie che è richiesto per approvare una proposta di modifica con riferimento ai Titoli,
la modifica dell’ammontare nominale dei Titoli in circolazione che è richiesto ai fini
di un dato quorum costitutivo, ovvero le regole finalizzate a stabilire i Titoli da
considerare in circolazione a questi fini; ovvero
(xiv) la modifica della definizione di "materia riservata",
e abbia lo stesso significato in relazione ad ogni altro titolo di debito, fermo restando che tali
riferimenti ai Titoli ovvero ai relativi accordi che ne governino l’emissione o l’amministrazione
andranno intesi come riferimenti ad ogni altro titolo di debito ovvero ai relativi accordi che ne
governano l’emissione o l'amministrazione.
(i) “possessore” con riferimento ad un Titolo indica [la persona in nome della quale il Titolo è
registrato nei libri e registri dell'Emittente]7
/[il portatore del Titolo]8
/[la persona che

1 Da inserire se i Titoli sono redimibili
2 Da inserire se i Titoli sono garantiti
3 Da inserire se i Titoli sono assistiti da garanzia collaterale
4 Da inserire se i Titoli sono soggetti a decadenza dal beneficio del termine, e possono quindi essere dichiarati pagabili
prima della loro naturale scadenza, al verificarsi di circostanze relative ai pagamenti da effettuarsi in relazione ai Titoli
5 Da inserire se i Titoli sono regolati da una legge estera
6 Da inserire, a seconda dei casi, qualora l'Emittente abbia rinviato alla giurisdizione di una corte estera ovvero abbia
espressamente rinunciato alla propria immunità
7 Da inserire (salvo quanto previsto alla Nota 9) se i Titoli sono titoli nominativi (registered bonds), a prescindere dal
fatto che siano detenuti in "global form" da un depositario o custode comune (common depositary or custodian)
l'Emittente è legittimato a considerare come possessore del Titolo ai sensi di legge]9
e, con
riferimento a qualsiasi altro titolo di debito, indica la persona che l'Emittente è legittimato a
considerare il possessore del titolo di debito secondo la legge applicabile a detto titolo.
(j) “data di registrazione” con riferimento a qualsiasi proposta di modifica, indica la data
stabilita dall'Emittente al fine di determinare i possessori dei Titoli e, in caso di modifica a
più serie, i possessori dei titoli di debito di ciascuna serie legittimati a votare o a
sottoscrivere una risoluzione scritta in relazione alla proposta di modifica.
2. Modifiche ai Titoli
2.1 Modifiche in materie riservate. I termini e le condizioni dei Titoli ed ogni accordo che governa
l’emissione o l’amministrazione dei Titoli possono essere modificati in relazione ad una materia
riservata con il consenso dell’Emittente e:
(a) il voto favorevole dei possessori di almeno il 75% dell’ammontare nominale aggregato dei
Titoli in circolazione rappresentati ad una assemblea dei possessori dei Titoli debitamente
convocata; o
(b) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di almeno il 66 2/3%
dell’ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione.
2.2 Modifiche a più serie. In caso di modifiche a più serie, i termini e le condizioni dei Titoli e dei
titoli di debito di ogni altra serie, ed ogni accordo che ne governa l’emissione o l'amministrazione,
possono essere modificati in relazione ad una materia riservata con il consenso dell’Emittente e:
(a) (i) il voto favorevole dei possessori di almeno il 75% dell’ammontare nominale aggregato
dei titoli di debito in circolazione rappresentati in separate assemblee, debitamente
convocate, dei possessori dei titoli di debito di tutte le serie (considerate complessivamente)
i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; o
(a) (ii) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di almeno il 66 2/3%
dell’ammontare nominale aggregato dei titoli di debito in circolazione di tutte le serie
(considerate complessivamente) i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica
proposta; e
(b) (i) il voto favorevole dei possessori di più del 66 2/3% dell’ammontare nominale aggregato
dei titoli di debito in circolazione rappresentati in separate assemblee, debitamente
convocate, dei possessori dei titoli di debito di ciascuna serie (considerata singolarmente) i
cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; o
(b) (ii) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di più del 50%
dell’ammontare nominale aggregato dei titoli di debito in circolazione di ciascuna serie
(considerata singolarmente) i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta.

8 Da inserire (salvo quanto previsto alla Nota 9) se i Titoli sono titoli al portatore (bearer securities), a prescindere dal
fatto che siano detenuti in "global form" da un depositario o custode comune (common depositary or custodian)
9 Da inserire se ai sensi della legge applicabile la persona legittimata a votare in relazione al Titolo è per l'Emittente non
il portatore del Titolo né la persona in nome della quale il Titolo risulta registrato nei libri e registri dell'Emittente
In relazione alla proposta di modifica dei Titoli ed alla proposta di modifica di ogni altra serie di
titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, verrà convocata e si
terrà un’assemblea separata, oppure verrà firmata una risoluzione scritta.
2.3 Proposta di modifica a più serie. Una proposta di modifica a più serie può includere una o più
proposte alternative di modifica dei termini e delle condizioni di ciascuna serie di titoli di debito o
di qualsiasi accordo che ne governi l’emissione o l’amministrazione, a condizione che tali proposte
alternative di modifica siano indirizzate e siano suscettibili di essere accettate da ciascun possessore
di qualsiasi titolo di debito rientrante in qualsiasi serie i cui termini e condizioni sono oggetto della
proposta di modifica.
2.4 Modifica parziale a più serie. Se una proposta di modifica a più serie non viene approvata in
relazione ad una materia riservata secondo le previsioni della Sezione 2.2, ma lo sarebbe stata se
avesse riguardato soltanto i Titoli ed una o più, ma non tutte, le altre serie dei titoli di debito i cui
termini e condizioni sono oggetto della proposta di modifica, tale modifica a più serie viene ritenuta
approvata, nonostante le previsioni della Sezione 2.2, con riferimento ai Titoli ed ai titoli di debito
di ciascuna di queste altre serie la cui modifica sarebbe stata approvata secondo le previsioni della
Sezione 2.2 se la modifica proposta avesse riguardato soltanto i Titoli e i titoli di debito di queste
altre serie, a condizione che:
(a) prima della data di registrazione per la proposta di modifica a più serie, l’Emittente abbia
dato pubblicamente notizia ai possessori dei Titoli e degli altri titoli di debito i cui termini e
condizioni sono oggetto della proposta di modifica, delle condizioni in base alle quali detta
proposta sarebbe ritenuta approvata come modifica parziale (secondo quanto sopra descritto)
con riferimento ai Titoli e ad alcune, ma non tutte, delle altre serie di titoli di debito i cui
termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; e
(b) dette condizioni siano soddisfatte in relazione alla modifica a più serie proposta.
2.5 Modifiche in materie non riservate. I termini e le condizioni dei Titoli ed ogni altro accordo che
ne governa l’emissione o l’amministrazione possono essere modificati in relazione a qualsiasi
materia diversa da una materia riservata con il consenso dell’Emittente e:
(a) il voto favorevole dei possessori di più del 50% dell’ammontare nominale aggregato dei
Titoli in circolazione rappresentati ad una assemblea dei possessori dei Titoli debitamente
convocata; o
(b) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di più del 50% dell’ammontare
nominale aggregato dei Titoli in circolazione.
2.6 Pluralità di valute, obbligazioni indicizzate e obbligazioni zero-coupon. Nello stabilire se una
proposta di modifica sia stata approvata dai possessori del richiesto ammontare nominale di Titoli e
di titoli di debito di una o più serie:
(a) se la modifica riguarda titoli di debito denominati in più di una valuta, l’ammontare
nominale di ogni titolo di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica
proposta, sarà uguale all’ammontare nominale in euro che avrebbe potuto essere ottenuto
alla data di registrazione applicando il tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca
Centrale Europea alla data di registrazione;
(b) se la modifica riguarda obbligazioni indicizzate, l’ammontare nominale di ciascuna di
queste obbligazioni indicizzate sarà uguale al suo valore nominale rettificato;
(c) se la modifica riguarda obbligazioni zero-coupon che in precedenza non costituivano
componenti di un’obbligazione indicizzata, l’ammontare nominale di ciascuna di queste
obbligazioni zero-coupon sarà uguale al suo valore nominale o, se la relativa scadenza non
è ancora intervenuta, al valore attuale del suo ammontare nominale;
(d) se la modifica riguarda obbligazioni zero-coupon che in precedenza costituivano
componenti di un’obbligazione indicizzata, l’ammontare nominale di ciascuna di tali
obbligazioni zero-coupon:
(i) se in precedenza essa dava diritto a ricevere il pagamento non indicizzato del
capitale nominale o di interessi, sarà uguale al suo valore nominale o, se la data di
scadenza stabilita per il pagamento non indicizzato non è ancora intervenuta, al
valore attuale del suo ammontare nominale; e
(ii) se in precedenza essa dava diritto a ricevere il pagamento indicizzato del capitale o
di interessi, sarà uguale al suo valore nominale rettificato o, se la data di scadenza
stabilita per il pagamento indicizzato non è ancora intervenuta, al valore attuale del
suo ammontare nominale rettificato; e
(e) ai fini della presente Sezione 2.6:
(i) l’ammontare nominale rettificato di ogni obbligazione indicizzata e di ogni
componente di un’obbligazione indicizzata è l’ammontare del pagamento che
sarebbe dovuto alla data di scadenza stabilita per quell’obbligazione indicizzata o per
quella determinata componente qualora tale data di scadenza coincidesse con la data
di registrazione per la modifica proposta, avuto riguardo al valore del relativo indice
alla data di registrazione pubblicato da o nell'interesse dell’Emittente o, se un tale
indice non risultasse pubblicato, avuto riguardo al valore del relativo indice alla data
di registrazione determinato attraverso un processo di interpolazione nel rispetto dei
termini e condizioni dell’obbligazione indicizzata, ma in nessun caso l’ammontare
nominale rettificato di tale obbligazione indicizzata o di quella determinata
componente potrà essere inferiore al suo ammontare nominale, a meno che i termini
e condizioni di quell’obbligazione indicizzata non prevedano che l’importo del
pagamento fatto su tale obbligazione indicizzata o su tale componente possa essere
inferiore al relativo ammontare nominale; e
(ii) il valore attuale di un’obbligazione zero-coupon è determinato attualizzando
l’ammontare nominale (o, se applicabile, l’ammontare nominale rettificato) di tale
obbligazione zero-coupon dalla relativa data di scadenza originariamente stabilita
alla data di registrazione al relativo Tasso di Sconto, utilizzando la formula
convenzionale applicabile per la determinazione dei giorni nel calcolo degli
interessi, dove per Tasso di Sconto si intende:
(x) se l’obbligazione zero-coupon non costituiva in precedenza una componente
di un titolo di debito che prevedeva espressamente la maturazione di interessi,
il rendimento a scadenza di questa obbligazione zero-coupon al momento
della relativa emissione o, se è stata emessa più di una tranche di questa
obbligazione zero-coupon, il rendimento a scadenza di questa obbligazione
zero-coupon calcolato considerando la media aritmetica di tutti i prezzi di
emissione di tutte le obbligazioni zero-coupon rientranti nella stessa serie,
ponderata avuto riguardo al loro ammontare nominale; e
(y) se l’obbligazione zero-coupon costituiva in precedenza una componente di un
titolo di debito che espressamente prevedeva la maturazione di interessi:
(1) la cedola su quel titolo di debito se esso può essere identificato; o
(2) se tale titolo di debito non può essere identificato, la media aritmetica
di tutte le cedole previste da tutti i titoli di debito dell’Emittente
(ponderati per il loro ammontare nominale) sotto specificati aventi la
stessa scadenza dell’obbligazione zero-coupon da attualizzare, ovvero,
in assenza di tali titoli di debito, la cedola determinata a tal fine
mediante un processo di interpolazione lineare, effettuato usando tutti
i titoli di debito dell’Emittente (ponderati per il loro ammontare
nominale) sotto specificati, che hanno le due date di scadenza più
vicine alla data di scadenza dell’obbligazione zero-coupon da
attualizzare; i titoli di debito da usare a tali fini sono tutte le
obbligazioni indicizzate dell’Emittente nel caso in cui l’obbligazione
zero-coupon da attualizzare avesse costituito in precedenza una
componente di una obbligazione indicizzata e tutti i titoli di debito
dell’Emittente (eccezion fatta per le obbligazioni indicizzate e zerocoupon)
se l’obbligazione zero-coupon da attualizzare non era in
precedenza una componente di una obbligazione indicizzata e, in
entrambi i casi, i titoli di debito da usare sono denominati nella stessa
valuta dell’obbligazione zero-coupon da attualizzare.
2.7 Titoli in circolazione. Nello stabilire se i possessori del richiesto ammontare nominale dei Titoli
in circolazione abbiano votato in favore di una proposta di modifica o se un determinato quorum
risulti effettivamente raggiunto ad un’assemblea dei possessori dei Titoli convocata per votare su
una proposta di modifica, un Titolo sarà considerato non in circolazione, e non sarà quindi possibile
votare a favore o contro una proposta di modifica in relazione ad esso, o il voto ad esso attinente
non sarà conteggiato ai fini della formazione di un dato quorum, se alla data di registrazione per la
proposta di modifica:
(a) il Titolo risulta essere stato in precedenza cancellato o consegnato per la cancellazione o
trattenuto per essere riemesso, ma non effettivamente riemesso;
(b) il Titolo risulta essere stato oggetto di esercizio di rimborso anticipato in accordo con i suoi
termini, ovvero risulta essere divenuto in precedenza dovuto e pagabile per intervenuta
scadenza o per un altro motivo, e l’Emittente ha in precedenza soddisfatto i propri obblighi
di effettuare tutti i pagamenti dovuti in relazione al Titolo in accordo con i suoi termini10; o
(c) il Titolo è detenuto dall’Emittente, da un dipartimento, ministero, o agenzia dell’Emittente,
o da una società, un trust o altra entità legale controllata dall’Emittente o da un suo
dipartimento, ministero o agenzia e, in caso di Titoli detenuti da una siffatta società, trust o
altra entità legale, il possessore del Titolo non abbia autonomia di decisione, laddove:

10 Il riferimento ai Titoli che sono stati precedentemente richiamati per il rimborso andrà inserito se i Titoli sono
redimibili
(i) il possessore del Titolo a questi fini è l’entità che ha titolo legale per votare a favore
o contro una proposta di modifica relativa al Titolo o, se differente, l’entità il cui
consenso o istruzioni di voto sono richieste contrattualmente, direttamente o
indirettamente, affinché il possessore avente titolo legale risulti legittimato a votare a
favore o contro una proposta di modifica relativa al Titolo;
(ii) la società, il trust o altra entità legale che detiene il Titolo è controllata
dall’Emittente o da un suo dipartimento, ministero o agenzia se l’Emittente o un
suo dipartimento, ministero o agenzia abbia il potere, direttamente o indirettamente,
attraverso il possesso di titoli che danno diritto di voto o attraverso la titolarità di
altri interessi, per contratto o in altro modo, di dare direttive alla dirigenza o di
eleggere o nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o
altre persone che esercitano funzioni analoghe in luogo, o in aggiunta, al consiglio
di amministrazione di quell’entità legale; e
(iii) il possessore di un Titolo ha autonomia di decisione se, ai sensi della legge
applicabile, o del regolamento o norma applicabile e a prescindere da qualsiasi
obbligazione diretta o indiretta che il possessore del Titolo possa avere in relazione
all’Emittente:
(x) il possessore, direttamente o indirettamente, ha facoltà di non accettare
istruzioni dall’Emittente su come votare in relazione ad una proposta di
modifica; o
(y) il possessore, nel determinare come votare su una proposta di modifica, è
tenuto ad agire secondo uno standard oggettivo di prudenza, nell’interesse di
tutti i partecipanti al suo capitale o nel proprio interesse; o
(z) il possessore ha un obbligo di natura fiduciaria o similare di votare su una
proposta di modifica nell’interesse di una o più persone diverse dalla persona
i cui Titoli posseduti (se tale persona detenesse dei Titoli) sarebbero
considerati non in circolazione ai sensi della presente Sezione 2.7.
2.8 Titoli di debito in circolazione. Nello stabilire se i possessori del richiesto ammontare
nominale di titoli di debito in circolazione facenti parte di altre serie rispetto ai Titoli
abbiano votato in favore di un proposta di modifica a più serie o se un dato quorum sia
presente ad una assemblea dei possessori di questi titoli di debito convocata per votare su
una proposta di modifica a più serie, un titolo di debito i cui termini e condizioni sono
oggetto della proposta di modifica sarà considerato non in circolazione, e non sarà quindi
possibile votare a favore o contro una proposta di modifica a più serie in relazione ad esso o
il voto ad esso attinente non sarà conteggiato ai fini della formazione di un dato quorum, in
accordo con i termini e le condizioni applicabili a quel titolo di debito.
2.9 Entità aventi autonomia di decisione. Ai fini di trasparenza, l’Emittente pubblicherà
prontamente a seguito del proprio annuncio formale di una proposta di modifica dei Titoli, e
in nessun caso meno di 10 giorni prima della data di registrazione per la proposta di
modifica, una lista che identifichi ogni società, trust o altra entità legale che ai fini della
Sezione 2.7 (c):
(a) sia in quel momento controllata dall’Emittente o da un suo dipartimento, ministero o
agenzia;
(b) abbia fatto presente all’Emittente, in risposta ad una sua richiesta, di essere in quel
momento in possesso di uno o più Titoli; e
(c) non abbia autonomia di decisione rispetto a Titoli dalla stessa posseduti.
2.10 Concambi e conversioni. Ogni modifica debitamente approvata dei termini e delle
condizioni dei Titoli può essere realizzata per mezzo di un concambio obbligatorio o di una
conversione dei Titoli con nuovi titoli di debito aventi termini e condizioni modificate, se la
proposta di concambio o di conversione è resa nota ai possessori dei Titoli prima della data
di registrazione per la proposta di modifica. Ogni conversione o concambio obbligatorio
intrapreso per realizzare una modifica debitamente approvata sarà vincolante per tutti i
possessori dei Titoli.
3. Agente responsabile dei calcoli
3.1 Nomina e responsabilità. L’Emittente nominerà un soggetto (l’“agente responsabile dei
calcoli”) per calcolare se una proposta di modifica sia stata approvata dall’ammontare
nominale richiesto dei Titoli in circolazione e, in caso di modifica a più serie, se questa sia
stata approvata dall’ammontare nominale richiesto dei titoli di debito in circolazione di ogni
serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta. Nel
caso di modifica a più serie, lo stesso soggetto sarà nominato agente responsabile dei calcoli
per la proposta di modifica dei Titoli e di ogni altra serie di titoli di debito i cui termini e
condizioni sono oggetto della modifica proposta.
3.2 Certificato. Prima della data fissata per ogni assemblea convocata per votare su una
proposta di modifica o prima della data fissata dall’Emittente per firmare una risoluzione
scritta in relazione ad una proposta di modifica, l’Emittente fornirà all’agente responsabile
dei calcoli e pubblicherà un certificato:
(a) che elenchi l’ammontare nominale totale dei Titoli e, in caso di una modifica a più
serie, l’ammontare nominale totale dei titoli di debito di ogni altra serie i cui termini
e condizioni sono oggetto della modifica proposta, in circolazione alla data di
registrazione ai sensi delle Sezione 2.7;
(b) che specifichi l’ammontare nominale totale dei Titoli e, in caso di una modifica a più
serie, l’ammontare nominale totale dei titoli di debito di ogni altra serie i cui termini
e condizioni sono oggetto della modifica proposta, che ai sensi della Sezione 2.7(c)
non è considerato in circolazione alla data di registrazione; e
(c) che identifichi i possessori dei Titoli e, in caso di modifica a più serie, dei titoli di
debito di ogni altra serie i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica
proposta, richiamati al precedente punto (b), determinati in accordo con le previsioni
della Sezione 2.6, se applicabili.
3.3 Affidamento. L’agente responsabile dei calcoli può fare affidamento su ogni
informazione contenuta nel certificato fornito dall’Emittente, e quelle informazioni saranno
decisive e vincolanti per l’Emittente e i possessori dei Titoli, a meno che:
(a) un possessore di Titoli i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica
proposta consegni all’Emittente una fondata obiezione scritta in relazione al
certificato prima del voto su una proposta di modifica, o della firma di una
risoluzione scritta in relazione ad una proposta di modifica; e
(b) quell’obiezione scritta, se fondata, avrebbe influenzato il risultato del voto adottato o
della risoluzione scritta firmata in relazione alla proposta di modifica.
Nel caso in cui una fondata obiezione scritta venga tempestivamente consegnata, ogni
informazione sulla quale abbia fatto affidamento l’agente responsabile dei calcoli sarà
ciononostante decisiva e vincolante per l’Emittente e per i possessori dei Titoli i cui termini
e condizioni sono oggetto della proposta se:
(x) l’obiezione viene successivamente ritirata;
(y) il possessore dei Titoli che ha consegnato l’obiezione non avvia un’azione legale in
relazione all’obiezione davanti ad una corte avente competenza giurisdizionale entro
15 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati del voto adottato o della risoluzione
scritta firmata in relazione ad una proposta di modifica; o
(z) una corte avente competenza giurisdizionale stabilisce successivamente o che
l’obiezione non è fondata o che in alcun caso questa avrebbe influenzato il risultato
del voto adottato o della risoluzione scritta firmata in relazione alla proposta di
modifica.

3.4 Pubblicazione. L’Emittente provvederà prontamente alla pubblicazione dei risultati dei
calcoli effettuati dall’agente responsabile dei calcoli in relazione ad una proposta di
modifica a seguito dell'assemblea convocata per valutare quella modifica o, se del caso, a
seguito della data fissata dall’Emittente per firmare la risoluzione scritta in relazione a
quella modifica.
4. Assemblea dei possessori dei titoli. Risoluzioni scritte
4.1 Generalità. Le previsioni seguenti ed ogni regola aggiuntiva adottata e pubblicata
dall’Emittente saranno, entro i limiti compatibili con le seguenti previsioni, applicate ad
ogni assemblea di possessori dei Titoli convocata per votare su una proposta di modifica e
ad ogni risoluzione scritta adottata in relazione ad un proposta di modifica. Ogni azione
contemplata in questa Sezione 4 da adottarsi ad opera dell’Emittente può, invece, essere
adottata da un soggetto che agisce per suo conto.
4.2 Convocazione di una assemblea. Una assemblea di possessori dei Titoli:
(a) può essere convocata dall’Emittente in ogni tempo; e
(b) sarà convocata dall’Emittente qualora un evento di default, come tale previsto in
relazione ai Titoli si verifichi e stia perdurando, ed una assemblea sia richiesta per
iscritto dai possessori di non meno del 10% dell’ammontare nominale aggregato dei
Titoli in circolazione11
.
4.3 Avviso di convocazione delle assemblee. L’avviso di convocazione di una assemblea dei
possessori dei Titoli sarà pubblicato dall’Emittente almeno 21 giorni prima della data

11 Da inserire se i Titoli prevedono una causa di risoluzione/evento di default
prevista per l'assemblea o, in caso di convocazioni successive, almeno 14 giorni prima della
data prevista per le convocazioni successive. L’avviso:
(a) stabilirà l’ora, il giorno ed il luogo dell’assemblea;
(b) fisserà l’ordine del giorno, il quorum dell’assemblea ed il testo di ogni risoluzione
che si prevede di adottare in assemblea;
(c) specificherà la data di registrazione per l’assemblea, che non potrà essere precedente
più di cinque giorni lavorativi12 rispetto alla data dell’assemblea stessa, e la
documentazione che dovrà essere prodotta dai possessori dei Titoli per avere diritto a
partecipare all’assemblea;
(d) includerà il modello della procura da utilizzare per nominare un procuratore che
agisca per conto del possessore dei Titoli;
(e) stabilirà ogni regola aggiuntiva adottata dall’Emittente per la convocazione e per lo
svolgimento dell’assemblea e, se applicabili, le condizioni al ricorrere delle quali una
modifica a più serie sarà da considerarsi perfezionata se approvata con riferimento ad
alcune ma non tutte le serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto
della modifica proposta; e
(f) identificherà il soggetto nominato come agente responsabile dei calcoli per ogni
proposta di modifica da votarsi in assemblea.

clausole di azione collettiva (CACs) Decreto n. 96717, 7 dicembre 2012 par.3

3.4 Pubblicazione. L’Emittente provvederà prontamente alla pubblicazione dei risultati dei
calcoli effettuati dall’agente responsabile dei calcoli in relazione ad una proposta di
modifica a seguito dell'assemblea convocata per valutare quella modifica o, se del caso, a
seguito della data fissata dall’Emittente per firmare la risoluzione scritta in relazione a
quella modifica.
4. Assemblea dei possessori dei titoli. Risoluzioni scritte
4.1 Generalità. Le previsioni seguenti ed ogni regola aggiuntiva adottata e pubblicata
dall’Emittente saranno, entro i limiti compatibili con le seguenti previsioni, applicate ad
ogni assemblea di possessori dei Titoli convocata per votare su una proposta di modifica e
ad ogni risoluzione scritta adottata in relazione ad un proposta di modifica. Ogni azione
contemplata in questa Sezione 4 da adottarsi ad opera dell’Emittente può, invece, essere
adottata da un soggetto che agisce per suo conto.
4.2 Convocazione di una assemblea. Una assemblea di possessori dei Titoli:
(a) può essere convocata dall’Emittente in ogni tempo; e
(b) sarà convocata dall’Emittente qualora un evento di default, come tale previsto in
relazione ai Titoli si verifichi e stia perdurando, ed una assemblea sia richiesta per
iscritto dai possessori di non meno del 10% dell’ammontare nominale aggregato dei
Titoli in circolazione.
4.3 Avviso di convocazione delle assemblee. L’avviso di convocazione di una assemblea dei
possessori dei Titoli sarà pubblicato dall’Emittente almeno 21 giorni prima della data
prevista per l'assemblea o, in caso di convocazioni successive, almeno 14 giorni prima della
data prevista per le convocazioni successive. L’avviso:
(a) stabilirà l’ora, il giorno ed il luogo dell’assemblea;
(b) fisserà l’ordine del giorno, il quorum dell’assemblea ed il testo di ogni risoluzione
che si prevede di adottare in assemblea;
(c) specificherà la data di registrazione per l’assemblea, che non potrà essere precedente
più di cinque giorni lavorativi TARGET rispetto alla data dell’assemblea stessa, e la
documentazione che dovrà essere prodotta dai possessori dei Titoli per avere diritto a
partecipare all’assemblea;
(d) includerà il modello della procura da utilizzare per nominare un procuratore che
agisca per conto del possessore dei Titoli;
(e) stabilirà ogni regola aggiuntiva adottata dall’Emittente per la convocazione e per lo
svolgimento dell’assemblea e, se applicabili, le condizioni al ricorrere delle quali una
modifica a più serie sarà da considerarsi perfezionata se approvata con riferimento ad
alcune ma non tutte le serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto
della modifica proposta; e
(f) identificherà il soggetto nominato come agente responsabile dei calcoli per ogni
proposta di modifica da votarsi in assemblea.
4.4 Presidenza della assemblea. Il presidente della assemblea dei possessori dei Titoli sarà
nominato:
(a) dall’Emittente; o
(b) se l’Emittente non nomina un presidente o la persona nominata dall’Emittente non è
presente all’assemblea, dai possessori di più del 50% dell’ammontare nominale
aggregato dei Titoli allora in circolazione rappresentati in assemblea.
4.5 Quorum. Non sarà presa nessuna decisione in assenza di un prescritto quorum, eccezion
fatta per la scelta del presidente se questo non è stato nominato dall’Emittente. Il quorum ad
ogni assemblea alla quale i possessori dei Titoli voteranno su una proposta di modifica
concernente:
(a) una materia riservata sarà di una o più persone presenti ed in possesso di non meno
del 66 2/3% dell’ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione; e
(b) una materia diversa da quelle riservate sarà di una o più persone presenti ed in
possesso di non meno del 50% dell’ammontare nominale aggregato dei Titoli allora
in circolazione.
4.6 Convocazioni successive. Se un quorum non è stato raggiunto nel corso dei trenta minuti
successivi all’ora di convocazione dell’assemblea, questa può essere nuovamente convocata
a decorrere dal 14° giorno successivo alla prima convocazione e non oltre il 42° giorno
successivo a detta prima convocazione come determinato dal presidente dell’assemblea. Il
quorum per ogni convocazione successiva alla prima sarà di una o più persone presenti e in
possesso:
(a) di non meno del 66 2/3% dell’ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in
circolazione nel caso di una modifica proposta su di una materia riservata; e
(b) di non meno del 25% dell’ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in
circolazione nel caso di una modifica proposta su di una materia non riservata.
4.7 Risoluzioni scritte. Una risoluzione scritta firmata da, o per conto, dei possessori di una
prescritta maggioranza di Titoli sarà valida a tutti i fini come se essa fosse una risoluzione
approvata in un’assemblea dei possessori dei Titoli debitamente convocata e svoltasi in
ottemperanza con le presenti previsioni. Una risoluzione scritta può essere contenuta in uno
o più documenti in una forma tale per cui ognuno di essi può essere firmato da, o per conto,
di uno o più possessori dei Titoli.
4.8 Titolo a votare. Ogni persona che è possessore di un Titolo in circolazione alla data di
registrazione per una proposta di modifica, ed ogni persona debitamente nominata
procuratore da un possessore di un Titolo in circolazione alla data di registrazione per una
proposta di modifica, avrà titolo a votare la proposta di modifica in una assemblea dei
possessori dei Titoli ed a firmare una risoluzione scritta in relazione alla proposta di
modifica.
4.9 Votazioni. Ogni proposta di modifica sarà sottoposta al voto dei possessori dei Titoli in
circolazione rappresentati in un’assemblea debitamente convocata o al voto dei possessori di
tutti i Titoli in circolazione per mezzo di una risoluzione scritta senza bisogno di
un’assemblea. Un possessore di Titoli può dare tanti voti su ciascuna proposta di modifica
che corrispondano all’ammontare nominale dei Titoli in circolazione dallo stesso posseduti.
A tali fini:
(a) nel caso di una modifica a più serie riguardante titoli di debito denominati in più di
una valuta, l’ammontare nominale di ciascun titolo di debito sarà determinato in
accordo con la Sezione 2.6(a);
(b) nel caso di una modifica a più serie riguardante obbligazioni indicizzate,
l’ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni indicizzate sarà
determinato in accordo con la Sezione 2.6(b);
(c) nel caso di una modifica a più serie riguardante obbligazioni zero-coupon che non
costituivano in precedenza una parte componente di un’obbligazione indicizzata,
l’ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni zero-coupon sarà
determinato in accordo con la Sezione 2.6(c);
(d) nel caso di una modifica a più serie riguardante obbligazioni zero-coupon che
costituivano in precedenza una parte componente di un’obbligazione indicizzata,
l’ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni zero-coupon sarà
determinato in accordo con la Sezione 2.6(d).
4.10 Procuratori. Ciascun possessore di un Titolo in circolazione può, mediante una procura
scritta posta in essere nell'interesse del possessore stesso e consegnata all’Emittente non più
tardi di 48 ore prima dell’ora fissata per un’assemblea di possessori di Titoli o per la firma
di una risoluzione scritta, nominare una persona (un “procuratore”) affinché questa agisca
per suo conto in relazione ad un’assemblea di possessori di Titoli nella quale il possessore
ha titolo a votare o in relazione alla firma di una risoluzione scritta che il possessore ha
titolo a firmare. La nomina di un procuratore fatta utilizzando un modello di procura diverso
da quello allegato all’avviso di convocazione dell’assemblea non sarà valida a questi fini.
4.11 Effetti legali e revoca di un procuratore. Un procuratore debitamente nominato in
accordo con le precedenti disposizioni, nel rispetto di quanto previsto alla Sezione 2.7 e per
il tempo in cui la nomina rimanga efficace, sarà considerato (e la persona che ha nominato
quel procuratore non sarà considerata tale) il possessore dei Titoli a cui la nomina si
riferisce, ed ogni voto dato da un procuratore sarà valido a prescindere da una precedente
revoca o modifica della nomina di quel procuratore a meno che l’Emittente non abbia
ricevuto comunicazione o non sia stato in altro modo informato della revoca o modifica
almeno 48 ore prima dell’ora fissata per l’inizio dell’assemblea alla quale il procuratore
intende dare il suo voto o, se applicabile, per la firma di una risoluzione scritta.
4.12 Effetto vincolante. Una risoluzione debitamente approvata in un’assemblea dei
possessori dei Titoli convocata e svoltasi in ottemperanza con le presenti previsioni, ed una
risoluzione scritta debitamente firmata dalla maggioranza richiesta dei possessori dei Titoli,
saranno vincolanti per tutti i possessori dei Titoli, siano essi presenti o meno all’assemblea,
abbiano essi votato a favore o contro la risoluzione assembleare o firmato la risoluzione
scritta.
4.13 Pubblicazione. L’Emittente pubblicherà senza ritardo tutte le risoluzioni assembleari e
tutte le risoluzioni scritte debitamente adottate.
5. Pubblicazioni
5.1 Avvisi ed altro. L’Emittente pubblicherà tutti gli avvisi e qualsiasi altra cosa della quale
si richiede la pubblicazione ai sensi delle presenti previsioni:
(a) sul sito Internet del Debito Pubblico – Dipartimento del Tesoro;
(b) attraverso la Monte Titoli S.p.A.; e
(c) in altri spazi, inclusa la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e negli altri
modi che siano richiesti da leggi o regolamenti applicabili.
Previsioni aggiuntive
1.Modifiche tecniche
1.1. Errore Manifesto, Modifiche Tecniche. In deroga a qualsiasi previsione contraria
contenuta nel presente atto, i termini e le condizioni dei Titoli e qualsiasi altro accordo che
ne governa l’emissione o l’amministrazione può essere modificato dall’Emittente senza il
consenso dei possessori dei Titoli:
(i) al fine di correggere un errore manifesto o porre rimedio ad una ambiguità; o
(ii) se la modifica è di natura tecnica o formale o è a beneficio dei possessori dei Titoli.
L’Emittente pubblicherà i dettagli di ogni modifica ai Titoli fatta ai sensi di questa Sezione
(Previsioni Aggiuntive) entro 10 giorni dalla data in cui tale modifica è diventata legalmente
efficace.
2. Anticipazione dei pagamenti e revoca dall’anticipazione
2.1. Anticipazione. Qualora un evento di default, come tale previsto in relazione ai Titoli si
verifichi e stia perdurando, i possessori di non meno del 25% dell’ammontare nominale
aggregato dei Titoli in circolazione possono, dietro comunicazione scritta all’Emittente,
dichiarare che i Titoli sono immediatamente esigibili e pagabili. Per effetto di ogni
dichiarazione di anticipazione debitamente data in ottemperanza alle previsioni di questa
Sezione, tutti gli ammontari pagabili sui Titoli diverranno esigibili e pagabili
immediatamente alla data in cui quella comunicazione scritta di anticipazione è ricevuta
dall’Emittente, a meno che non si sia posto rimedio all’inadempimento o si sia rinunciato ad
avvalersene prima della ricezione della comunicazione da parte dell’Emittente.
2.2. Revoca dell’anticipazione. I possessori di più del 50% dell’ammontare nominale
aggregato dei Titoli in circolazione possono, per conto di tutti i possessori dei titoli, revocare
o annullare qualsiasi avviso di anticipazione dato ai sensi della precedente sezione 2.1.

clausole di azione collettiva (CACs) Decreto n. 96717, 7 dicembre 2012 par.2

2. Modifiche ai Titoli
2.1 Modifiche in materie riservate. I termini e le condizioni dei Titoli ed ogni accordo che governa
l’emissione o l’amministrazione dei Titoli possono essere modificati in relazione ad una materia
riservata con il consenso dell’Emittente e:
(a) il voto favorevole dei possessori di almeno il 75% dell’ammontare nominale aggregato dei
Titoli in circolazione rappresentati ad una assemblea dei possessori dei Titoli debitamente
convocata; o
(b) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di almeno il 66 2/3%
dell’ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione.
2.2 Modifiche a più serie. In caso di modifiche a più serie, i termini e le condizioni dei Titoli e dei
titoli di debito di ogni altra serie, ed ogni accordo che ne governa l’emissione o l'amministrazione,
possono essere modificati in relazione ad una materia riservata con il consenso dell’Emittente e:
(a) (i) il voto favorevole dei possessori di almeno il 75% dell’ammontare nominale aggregato
dei titoli di debito in circolazione rappresentati in separate assemblee, debitamente
convocate, dei possessori dei titoli di debito di tutte le serie (considerate complessivamente)
i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; o
(a) (ii) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di almeno il 66 2/3%
dell’ammontare nominale aggregato dei titoli di debito in circolazione di tutte le serie
(considerate complessivamente) i c
(b) dette condizioni siano soddisfatte in relazione alla modifica a più serie proposta.
2.5 Modifiche in materie non riservate. I termini e le condizioni dei Titoli ed ogni altro accordo che
ne governa l’emissione o l’amministrazione possono essere modificati in relazione a qualsiasi
materia diversa da una materia riservata con il consenso dell’Emittente e:
(a) il voto favorevole dei possessori di più del 50% dell’ammontare nominale aggregato dei
Titoli in circolazione rappresentati ad una assemblea dei possessori dei Titoli debitamente
convocata; o
(b) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di più del 50% dell’ammontare
nominale aggregato dei Titoli in circolazione.
2.6 Pluralità di valute, obbligazioni indicizzate e obbligazioni zero-coupon. Nello stabilire se una
proposta di modifica sia stata approvata dai possessori del richiesto ammontare nominale di Titoli e
di titoli di debito di una o più serie:
(a) se la modifica riguarda titoli di debito denominati in più di una valuta, l’ammontare
nominale di ogni titolo di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica
proposta, sarà uguale all’ammontare nominale in euro che avrebbe potuto essere ottenuto
alla data di registrazione applicando il tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca
Centrale Europea alla data di registrazione;
(b) se la modifica riguarda obbligazioni indicizzate, l’ammontare nominale di ciascuna di queste
obbligazioni indicizzate sarà uguale al suo valore nominale rettificato;
(c) se la modifica riguarda obbligazioni zero-coupon che in precedenza non costituivano
componenti di un’obbligazione indicizzata, l’ammontare nominale di ciascuna di queste
obbligazioni zero-coupon sarà uguale al suo valore nominale o, se la relativa scadenza non è
ancora intervenuta, al valore attuale del suo ammontare nominale;
(d) se la modifica riguarda obbligazioni zero-coupon che in precedenza costituivano
componenti di un’obbligazione indicizzata, l’ammontare nominale di ciascuna di tali
obbligazioni zero-coupon:
(i) se in precedenza essa dava diritto a ricevere il pagamento non indicizzato del
capitale nominale o di interessi, sarà uguale al suo valore nominale o, se la data di
scadenza stabilita per il pagamento non indicizzato non è ancora intervenuta, al
valore attuale del suo ammontare nominale; e
(ii) se in precedenza essa dava diritto a ricevere il pagamento indicizzato del capitale o
di interessi, sarà uguale al suo valore nominale rettificato o, se la data di scadenza
stabilita per il pagamento indicizzato non è ancora intervenuta, al valore attuale del
suo ammontare nominale rettificato; e
(e) ai fini della presente Sezione 2.6:
(i) l’ammontare nominale rettificato di ogni obbligazione indicizzata e di ogni
componente di un’obbligazione indicizzata è l’ammontare del pagamento che
sarebbe dovuto alla data di scadenza stabilita per quell’obbligazione indicizzata o
per quella determinata componente qualora tale data di scadenza coincidesse con la
data di registrazione per la modifica proposta, avuto riguardo al valore del relativo
indice alla data di registrazione pubblicato da o nell'interesse dell’Emittente o, se un
tale indice non risultasse pubblicato, avuto riguardo al valore del relativo indice alla
data di registrazione determinato attraverso un processo di interpolazione nel
rispetto dei termini e condizioni dell’obbligazione indicizzata, ma in nessun caso
l’ammontare nominale rettificato di tale obbligazione indicizzata o di quella
determinata componente potrà essere inferiore al suo ammontare nominale, a meno
che i termini e condizioni di quell’obbligazione indicizzata non prevedano che
l’importo del pagamento fatto su tale obbligazione indicizzata o su tale componente
possa essere inferiore al relativo ammontare nominale; e
(ii) il valore attuale di un’obbligazione zero-coupon è determinato attualizzando
l’ammontare nominale (o, se applicabile, l’ammontare nominale rettificato) di tale
obbligazione zero-coupon dalla relativa data di scadenza originariamente stabilita
alla data di registrazione al relativo Tasso di Sconto, utilizzando la formula
convenzionale applicabile per la determinazione dei giorni nel calcolo degli
interessi, dove per Tasso di Sconto si intende:
(x) se l’obbligazione zero-coupon non costituiva in precedenza una componente
di un titolo di debito che prevedeva espressamente la maturazione di interessi,
il rendimento a scadenza di questa obbligazione zero-coupon al momento
della relativa emissione o, se è stata emessa più di una tranche di questa
obbligazione zero-coupon, il rendimento a scadenza di questa obbligazione
zero-coupon calcolato considerando la media aritmetica di tutti i prezzi di
emissione di tutte le obbligazioni zero-coupon rientranti nella stessa serie,
ponderata avuto riguardo al loro ammontare nominale; e
(y) se l’obbligazione zero-coupon costituiva in precedenza una componente di un
titolo di debito che espressamente prevedeva la maturazione di interessi:
(1) la cedola su quel titolo di debito se esso può essere identificato; o
(2) se tale titolo di debito non può essere identificato, la media aritmetica
di tutte le cedole previste da tutti i titoli di debito dell’Emittente
(ponderati per il loro ammontare nominale) sotto specificati aventi la
stessa scadenza dell’obbligazione zero-coupon da attualizzare, ovvero,
in assenza di tali titoli di debito, la cedola determinata a tal fine
mediante un processo di interpolazione lineare, effettuato usando tutti
i titoli di debito dell’Emittente (ponderati per il loro ammontare
nominale) sotto specificati, che hanno le due date di scadenza più
vicine alla data di scadenza dell’obbligazione zero-coupon da
attualizzare; i titoli di debito da usare a tali fini sono tutte le
obbligazioni indicizzate dell’Emittente nel caso in cui l’obbligazione
zero-coupon da attualizzare avesse costituito in precedenza una
componente di una obbligazione indicizzata e tutti i titoli di debito
dell’Emittente (eccezion fatta per le obbligazioni indicizzate e zerocoupon)
se l’obbligazione zero-coupon da attualizzare non era in
precedenza una componente di una obbligazione indicizzata e, in
entrambi i casi, i titoli di debito da usare sono denominati nella stessa
valuta dell’obbligazione zero-coupon da attualizzare.
2.7 Titoli in circolazione. Nello stabilire se i possessori del richiesto ammontare nominale dei Titoli
in circolazione abbiano votato in favore di una proposta di modifica o se un determinato quorum
risulti effettivamente raggiunto ad un’assemblea dei possessori dei Titoli convocata per votare su
una proposta di modifica, un Titolo sarà considerato non in circolazione, e non sarà quindi possibile
votare a favore o contro una proposta di modifica in relazione ad esso, o il voto ad esso attinente
non sarà conteggiato ai fini della formazione di un dato quorum, se alla data di registrazione per la
proposta di modifica:
(a) il Titolo risulta essere stato in precedenza cancellato o consegnato per la cancellazione o
trattenuto per essere riemesso, ma non effettivamente riemesso;
(b) il Titolo risulta essere stato oggetto di esercizio di rimborso anticipato in accordo con i suoi
termini, ovvero risulta essere divenuto in precedenza dovuto e pagabile per intervenuta
scadenza o per un altro motivo, e l’Emittente ha in precedenza soddisfatto i propri obblighi
di effettuare tutti i pagamenti dovuti in relazione al Titolo in accordo con i suoi termini; o
(c) il Titolo è detenuto dall’Emittente, da un dipartimento, ministero, o agenzia dell’Emittente,
o da una società, un trust o altra entità legale controllata dall’Emittente o da un suo
dipartimento, ministero o agenzia e, in caso di Titoli detenuti da una siffatta società, trust o
altra entità legale, il possessore del Titolo non abbia autonomia di decisione, laddove:
(i) il possessore del Titolo a questi fini è l’entità che ha titolo legale per votare a favore
o contro una proposta di modifica relativa al Titolo o, se differente, l’entità il cui
consenso o istruzioni di voto sono richieste contrattualmente, direttamente o
indirettamente, affinché il possessore avente titolo legale risulti legittimato a votare
a favore o contro una proposta di modifica relativa al Titolo;
(ii) la società, il trust o altra entità legale che detiene il Titolo è controllata
dall’Emittente o da un suo dipartimento, ministero o agenzia se l’Emittente o un
suo dipartimento, ministero o agenzia abbia il potere, direttamente o indirettamente,
attraverso il possesso di titoli che danno diritto di voto o attraverso la titolarità di
altri interessi, per contratto o in altro modo, di dare direttive alla dirigenza o di
eleggere o nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o
altre persone che esercitano funzioni analoghe in luogo, o in aggiunta, al consiglio
di amministrazione di quell’entità legale; e
(iii) il possessore di un Titolo ha autonomia di decisione se, ai sensi della legge
applicabile, o del regolamento o norma applicabile e a prescindere da qualsiasi
obbligazione diretta o indiretta che il possessore del Titolo possa avere in relazione
all’Emittente:
(x) il possessore, direttamente o indirettamente, ha facoltà di non accettare
istruzioni dall’Emittente su come votare in relazione ad una proposta di
modifica; o
(y) il possessore, nel determinare come votare su una proposta di modifica, è
tenuto ad agire secondo uno standard oggettivo di prudenza, nell’interesse di
tutti i partecipanti al suo capitale o nel proprio interesse; o
(z) il possessore ha un obbligo di natura fiduciaria o similare di votare su una
proposta di modifica nell’interesse di una o più persone diverse dalla persona
i cui Titoli posseduti (se tale persona detenesse dei Titoli) sarebbero
considerati non in circolazione ai sensi della presente Sezione 2.7.
2.8 Titoli di debito in circolazione. Nello stabilire se i possessori del richiesto ammontare
nominale di titoli di debito in circolazione facenti parte di altre serie rispetto ai Titoli
abbiano votato in favore di un proposta di modifica a più serie o se un dato quorum sia
presente ad una assemblea dei possessori di questi titoli di debito convocata per votare su
una proposta di modifica a più serie, un titolo di debito i cui termini e condizioni sono
oggetto della proposta di modifica sarà considerato non in circolazione, e non sarà quindi
possibile votare a favore o contro una proposta di modifica a più serie in relazione ad esso o
il voto ad esso attinente non sarà conteggiato ai fini della formazione di un dato quorum, in
accordo con i termini e le condizioni applicabili a quel titolo di debito.
2.9 Entità aventi autonomia di decisione. Ai fini di trasparenza, l’Emittente pubblicherà
prontamente a seguito del proprio annuncio formale di una proposta di modifica dei Titoli, e
in nessun caso meno di 10 giorni prima della data di registrazione per la proposta di
modifica, una lista che identifichi ogni società, trust o altra entità legale che ai fini della
Sezione 2.7 (c):
(a) sia in quel momento controllata dall’Emittente o da un suo dipartimento, ministero o
agenzia;
(b) abbia fatto presente all’Emittente, in risposta ad una sua richiesta, di essere in quel
momento in possesso di uno o più Titoli; e
(c) non abbia autonomia di decisione rispetto a Titoli dalla stessa posseduti.
2.10 Concambi e conversioni. Ogni modifica debitamente approvata dei termini e delle
condizioni dei Titoli può essere realizzata per mezzo di un concambio obbligatorio o di una
conversione dei Titoli con nuovi titoli di debito aventi termini e condizioni modificate, se la
proposta di concambio o di conversione è resa nota ai possessori dei Titoli prima della data
di registrazione per la proposta di modifica. Ogni conversione o concambio obbligatorio
intrapreso per realizzare una modifica debitamente approvata sarà vincolante per tutti i
possessori dei Titoli.
3. Agente responsabile dei calcoli
3.1 Nomina e responsabilità. L’Emittente nominerà un soggetto (l’“agente responsabile dei
calcoli”) per calcolare se una proposta di modifica sia stata approvata dall’ammontare
nominale richiesto dei Titoli in circolazione e, in caso di modifica a più serie, se questa sia
stata approvata dall’ammontare nominale richiesto dei titoli di debito in circolazione di ogni
serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta. Nel
caso di modifica a più serie, lo stesso soggetto sarà nominato agente responsabile dei calcoli
per la proposta di modifica dei Titoli e di ogni altra serie di titoli di debito i cui termini e
condizioni sono oggetto della modifica proposta.
3.2 Certificato. Prima della data fissata per ogni assemblea convocata per votare su una
proposta di modifica o prima della data fissata dall’Emittente per firmare una risoluzione
scritta in relazione ad una proposta di modifica, l’Emittente fornirà all’agente responsabile
dei calcoli e pubblicherà un certificato:
(a) che elenchi l’ammontare nominale totale dei Titoli e, in caso di una modifica a più
serie, l’ammontare nominale totale dei titoli di debito di ogni altra serie i cui termini
e condizioni sono oggetto della modifica proposta, in circolazione alla data di
registrazione ai sensi delle Sezione 2.7;
(b) che specifichi l’ammontare nominale totale dei Titoli e, in caso di una modifica a più
serie, l’ammontare nominale totale dei titoli di debito di ogni altra serie i cui termini
e condizioni sono oggetto della modifica proposta, che ai sensi della Sezione 2.7(c)
non è considerato in circolazione alla data di registrazione; e
(c) che identifichi i possessori dei Titoli e, in caso di modifica a più serie, dei titoli di
debito di ogni altra serie i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica
proposta, richiamati al precedente punto (b), determinati in accordo con le previsioni
della Sezione 2.6, se applicabili.
3.3 Affidamento. L’agente responsabile dei calcoli può fare affidamento su ogni
informazione contenuta nel certificato fornito dall’Emittente, e quelle informazioni saranno
decisive e vincolanti per l’Emittente e i possessori dei Titoli, a meno che:
(a) un possessore di Titoli i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica
proposta consegni all’Emittente una fondata obiezione scritta in relazione al
certificato prima del voto su una proposta di modifica, o della firma di una
risoluzione scritta in relazione ad una proposta di modifica; e
(b) quell’obiezione scritta, se fondata, avrebbe influenzato il risultato del voto adottato o
della risoluzione scritta firmata in relazione alla proposta di modifica.
Nel caso in cui una fondata obiezione scritta venga tempestivamente consegnata, ogni
informazione sulla quale abbia fatto affidamento l’agente responsabile dei calcoli sarà
ciononostante decisiva e vincolante per l’Emittente e per i possessori dei Titoli i cui termini
e condizioni sono oggetto della proposta se:
(x) l’obiezione viene successivamente ritirata;
(y) il possessore dei Titoli che ha consegnato l’obiezione non avvia un’azione legale in
relazione all’obiezione davanti ad una corte avente competenza giurisdizionale entro
15 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati del voto adottato o della risoluzione
scritta firmata in relazione ad una proposta di modifica; o
(z) una corte avente competenza giurisdizionale stabilisce successivamente o che
l’obiezione non è fondata o che in alcun caso questa avrebbe influenzato il risultato
del voto adottato o della risoluzione scritta firmata in relazione alla proposta di
modifica.

3.4 Pubblicazione. L’Emittente provvederà prontamente alla pubblicazi

clausole di azione collettiva (CACs) Decreto n. 96717, 7 dicembre 2012 par.1

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione Seconda
Decreto n. 96717, del 7 dicembre 2012, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 18.12.2012
Introduzione di clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive
modificazioni ed, in particolare, l’articolo 3 concernente l’autorizzazione per il Ministro
dell’Economia e delle Finanze all’emanazione di decreti che consentano di effettuare operazioni di
indebitamento definendone, tra l’altro, ogni caratteristica e modalità;
VISTO il Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), con Allegati,
fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (di seguito “Trattato”);
VISTO l’articolo 47 del Trattato, con il quale si prevede che lo stesso è soggetto a ratifica,
approvazione o accettazione da parte dei firmatari;
VISTO l’articolo 48 del Trattato, con il quale si prevede l’entrata in vigore dello stesso alla
data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari le cui
sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del 90% delle sottoscrizioni totali di cui all’allegato
II del medesimo Trattato;
VISTA la legge 23 luglio 2012, n. 116, avente ad oggetto “Ratifica ed esecuzione del
Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2
febbraio 2012”;
VISTO il punto (11) delle premesse del Trattato che, nel prevedere l’inserimento di clausole
d’azione collettiva identiche e in formato standard nelle modalità e condizioni di tutte le nuove
obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro, stabilisce che il regime giuridico che disciplina
l’inserimento di dette clausole è definito dal Comitato Economico e Finanziario;
VISTO il comma 3 dell’articolo 12 del Trattato, con il quale si prevede che, a partire dal 1°
gennaio 2013, siano incluse in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione, con scadenza
superiore ad un anno, clausole d’azione collettiva che garantiscano un impatto giuridico identico;
VISTO il modello generale di clausole di azi
RITENUTO opportuno esplicitare in lingua italiana le clausole di azione collettiva di cui ai
“Common Terms of Reference”, nella versione integrale di cui all’Allegato B del presente decreto,
e nella versione che tiene conto delle tipologie di titoli di Stato correntemente emessi di cui
all’Allegato A del presente decreto;
DECRETA
Art.1
1.A decorrere dal 1° gennaio 2013 tutte le nuove emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali di ogni
specie, ivi inclusi quelli indicizzati all’inflazione, e di Certificati di Credito del Tesoro di ogni
specie, ivi inclusi quelli zero coupon, sono soggette alle clausole di azione collettiva di cui ai
“Termini Comuni di Riferimento” in allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante
(Allegato A), e nel quale si fa riferimento ai suddetti Buoni e Certificati quali i “Titoli”. Ai fini del
presente decreto una nuova emissione è individuata dalla prima tranche.
2.Ogni eventuale futura emissione di titoli di Stato con scadenza superiore ad un anno, di tipologia
o con caratteristiche differenti rispetto ai titoli di cui al comma precedente, è soggetta alle clausole
di azione collettiva di cui ai “Termini Comuni di Riferimento” in allegato al presente decreto,
anch’esso parte integrante (Allegato B).
3.I titoli di Stato emessi sui mercati internazionali sono soggetti alle clausole di azione collettiva di
cui ai “Common Terms of Reference” elaborati dal Sottocomitato per il Mercato dei Debiti Sovrani,
citati nelle premesse.
Art.2
1.In caso di attivazione delle clausole di azione collettiva di cui ai Termini Comuni di Riferimento
il Dipartimento del Tesoro esegue ogni operazione ivi prevista.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 7 dicembre 2012
IL MINISTRO
f.to GRILLI
ALLEGATO A
Termini Comuni di Riferimento per le clausole di azione collettiva
1. Definizioni generali
(a) ‘titoli di debito” indicano i Titoli ed ogni altro buono, nota, obbligazione, certificato, o altro
titolo di debito diversamente denominato emesso dall'Emittente, in una o più serie, con una
scadenza, definita al momento dell'emissione della prima tranche di ciascuna serie, superiore
ad un anno, nonché qualsiasi titolo che identifichi un debito che, a prescindere dalla propria
scadenza originaria, costituiva in precedenza una componente di un altro titolo di debito.
(b) ‘obbligazione zero-coupon’ indica un titolo di debito che non matura esplicitamente
interessi. Ricadono nella definizione di obbligazioni zero-coupon anche quei titoli che
costituivano in precedenza componenti di altri titoli di debito che maturavano esplicitamente
interessi, qualora questi non maturino esplicitamente interessi.
(c) ‘obbligazione indicizzata’ indica un titolo di debito che prevede il pagamento di ammontari i
cui importi riflettono l'andamento di un parametro (o indice) pubblico. Non ricadono nella
definizione di obbligazione indicizzata le componenti di obbligazioni indicizzate che
vengano separate dalle stesse.
(d) “serie” indica una tranche di un titolo di debito che, insieme ad ogni ulteriore tranche di
detto titolo di debito, (i) presentano caratteristiche identiche, eccezion fatta che per le
relative date di emissione o avuto riguardo alla data del primo pagamento, e (ii) si prestano
ad essere consolidate ed a formare un'unica serie, ed include i Titoli ed ogni ulteriore
emissione di Titoli.
(e) “in circolazione” con riferimento ad ogni Titolo indica un Titolo in circolazione ai sensi e
per gli effetti della successiva Sezione 2.7, e con riferimento ai titoli di debito di una
qualsiasi altra serie indica un titolo di debito in circolazione ai sensi e per gli effetti della
successiva Sezione 2.8.
(f) “modifica” in relazione ai Titoli indica ogni modifica, cambiamento, integrazione o rinuncia
ai termini ed alle condizioni dei Titoli, ovvero agli accordi che ne governano l’emissione o
l'amministrazione, ed ha lo stesso significato in relazione ad ogni altro titolo di debito,
fermo restando che tali riferimenti ai Titoli, ovvero ai relativi accordi che ne governano
l’emissione o l'amministrazione, andranno intesi come riferimenti ad ogni altro titolo di
debito ovvero ai relativi accordi che ne governano l’emissione o l'amministrazione.
(g) “modifica a più serie” indica una modifica che coinvolge (i) i Titoli ovvero qualsiasi
accordo che ne governa l’emissione o l’amministrazione, e (ii) i titoli di debito di una o più
serie differenti, ovvero ogni accordo che governa l’emissione o l’amministrazione di tali
altri titoli di debito.
(h) “materia riservata” in relazione ai Titoli indica ogni modifica ai termini ed alle condizioni
dei Titoli ovvero ogni modifica degli accordi che governano l’emissione o
l’amministrazione dei Titoli che abbia come effetto:
(i) il cambio della data in cui ogni ammontare è pagabile in relazione ai Titoli;
(ii) la riduzione di qualsiasi ammontare, incluso qualsiasi ammontare insoluto, pagabile
in relazione ai Titoli;
(iii) il cambio del metodo utilizzato per calcolare qualsiasi ammontare pagabile in
relazione ai Titoli;
(iv) la riduzione del prezzo di rimborso dei Titoli ovvero la modifica di qualsiasi data in
cui i Titoli possono essere rimborsati;
(v) il cambio della valuta o del luogo di pagamento di qualsiasi ammontare pagabile in
relazione ai Titoli;
(vi) l'imposizione di qualsiasi condizione o altrimenti la modifica degli obblighi di
pagamento dell’Emittente in relazione ai Titoli;
(vii) la modifica di qualsiasi circostanza relativa ai pagamenti da effettuarsi in relazione ai
Titoli, al ricorrere della quale si verifica la decadenza dal beneficio del termine ed i
Titoli possono essere dichiarati come pagabili prima della loro naturale scadenza;
(viii) la modifica dell’ordine di preferenza o della seniority dei Titoli;
(ix) la modifica dell'ammontare nominale dei Titoli in circolazione ovvero, nel caso di
modifica a più serie, dell’ammontare nominale dei titoli di debito di qualsiasi altra
serie che è richiesto per approvare una proposta di modifica con riferimento ai Titoli,
la modifica dell’ammontare nominale dei Titoli in circolazione che è richiesto ai fini
di un dato quorum costitutivo, ovvero le regole finalizzate a stabilire i Titoli da
considerare in circolazione a questi fini; ovvero
(x) la modifica della definizione di "materia riservata",
e abbia lo stesso significato in relazione ad ogni altro titolo di debito, fermo restando che tali
riferimenti ai Titoli ovvero ai relativi accordi che ne governino l’emissione o l’amministrazione
andranno intesi come riferimenti ad ogni altro titolo di debito ovvero ai relativi accordi che ne
governano l’emissione o l'amministrazione.
(i) “possessore” con riferimento ad un Titolo indica il portatore del Titolo o la persona che
l'Emittente è legittimato a considerare come possessore del Titolo ai sensi di legge e, con
riferimento a qualsiasi altro titolo di debito, indica la persona che l'Emittente è legittimato a
considerare il possessore del titolo di debito secondo la legge applicabile a detto titolo.
(j) “data di registrazione” con riferimento a qualsiasi proposta di modifica, indica la data
stabilita dall'Emittente al fine di determinare i possessori dei Titoli e, in caso di modifica a
più serie, i possessori dei titoli di debito di ciascuna serie legittimati a votare o a
sottoscrivere una risoluzione scritta in relazione alla proposta di modifica.



LA bufala
l'informazione dell'utente è il primo scopo del servizio pubblico.

Stampa informata. Crisi dei trasporti ferroviari

Stampa informata. Crisi dei trasporti ferroviari
Egregio direttore
Fortunatamente dopo anni di disagi un giornalista del quotidiano locale della provincia di Cremona si è accorto che i trasporti ferroviari sono in crisi.
Esclusione dall'alta velocità.
Biglietti carissimi per l'alta velocità ove si riesca a raggiungere le stazioni di transito, peraltro non garantita da coincidenze incerte.
Treni soppressi.
Ritardi perenni.
Lui se n'è accorto adesso.
Complimenti
distinti saluti
Cesare Fedeli

La bufala
non è mai troppo tardi!
Comunque bastava parlasse, senza farsi vedere dai capi, con un semplice addetto della stazione ferroviaria che glielo avrebbe spiegato benissimo già anni fa.

Stampa informata. Crisi degli alloggi

Stampa informata. Crisi degli alloggi
Egregio direttore
il nostro sindaco impegnatissimo a propagandare iniziative culturali in Cina in America in Russia ascoltando concerti con le autorità non si è accorto che i giovani scappano via dalla città.
Fortunatamente dopo anni un giornalista delquotidiano locale della provincia di Cremona si è accorto che la fuga dei giovani pone problemi agli investimenti nell'edilizia perché più nessuno compra una casa in città.
I prezzi sono calati del 50% dal 2008: lui se n'è accorto adesso.
Complimenti
distinti saluti
Cesare Fedeli

La bufala
non è mai troppo tardi!

Hurler à l’islamophobie et se taire sur Asia Bibi


Hurler à l’islamophobie et se taire sur Asia Bibi
Qui est Asia Bibi ? Inconnue en Algérie sous le règne fou du 5ème mandat, des frais pour pèlerinage chez les Saoudiens et face au ciel ou la pomme de terre.
Rappel donc : c’est une chrétienne du Pakistan, mère de famille, ouvrière agricole dans les champs. Son histoire est terrible. Accusée de blasphème, en 2009, sur la base des récits d’autres femmes qui se sont disputées avec elle pour un verre d’eau, elle est condamnée à mort par pendaison.
La loi au Pakistan est claire, mortelle, tueuse et nette. La femme est dénoncée par un mollah, un autre offre une somme d’argent pour qui va la tuer. Même par empoisonnement dans la prison où elle est enfermée depuis des années. Hystérie, folie, barbarie. D’ailleurs, des politiciens pakistanais qui l’ont défendue, seront assassinés. Simplement.


Pourquoi en parler chez nous ?
Pour deux ou trois raisons.

La première est que l’Algérie se «pakistanise» sous nos yeux.
Le régime avec femmes et enfants vit en mode off-shore depuis des décennies. Il se replie sur ses castes, intérêts, puits de pétrole et contrats stratégiques. Aux islamistes, médias, journaux, mosquées et prêcheurs, il laisse la rue, il délègue le soin de gérer l’espace public. Ce sont ces hirsutes qui aujourd’hui fixent la hauteur du talon des chaussures de la femme, peuvent afficher ce qu’ils veulent sur les murs, sans autorisations, manifester, diffamer et menacer sans souci.

La seconde raison est plus scandaleuse. Un journal en Occident l’a déjà évoqué : pourquoi dans le monde dit «musulman» il n’y a eu aucune manifestation pour soutenir cette femme comme on le fait quand un évangéliste brûle quelques pages du Coran ? Parce que Bibi est une femme, elle est chrétienne et donc pas humaine. La solidarité s’arrête à la confession.
Nous avons déjà cette loi en Algérie. Lisez, car un jour elle risque de devenir une constitution entière : «Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à cent mille (100.000) DA, ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque offense le prophète et les envoyés de Dieu ou dénigre le dogme ou les préceptes de l’Islam, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration ou tout autre moyen». Loi humaine, pouvant couvrir l’erreur humaine, l’inquisition, l’injustice car le juge est un homme s’il parle au nom d’un Dieu.
Cet article a déjà servi à presque tout. Un jour on le paiera, un par un.

C’est une logique. On peut ne pas écrire, se taire et laisser cette femme mourir. Comme tant d‘autres. Cela fera plaisir à l’égo culturel. A la censure communautaire. On peut se taire sur tout, d’ailleurs. Au nom de l’obligation de ne pas altérer l’image que nous voulons donner de nous-mêmes et qui est fausse et délirante. La faute n’étant pas ce que nous avons fait de nous-mêmes et de notre monde, mais la faute est celle de ceux qui pensent mal de nous. Le miroir du monde devient coupable de notre nudité misérable. Alors on le casse ou on crie à l’islamophobie. Ou bien il faut écrire. Parler, dire et dénoncer nos propres misères et complicités.
Que l’extrême-droite «récupère ou pas». L’essentiel est de sauver une vie, de témoigner d’une solidarité, de faire du bruit pour que le meurtre et le meurtrier ne passent pas inaperçus. C’est la plus faible des fois. Asia Bibi est un être vivant qui risque de mourir.
Le reste c’est le blabla misérable d’idiots (ou pas) inutiles et de monstres qui se multiplient."
Quotidien d'Oran Kamel Daoud 24.11.2018


LA bufala
l'Europa ha un'unica speranza di sopravvivere: che gli islamici moderati abbiano il sopravvento sugli estremisti: sarà possibile?

Fallimenti del 1300. Corsi e ricorsi storici

i Bardi, i Peruzzi e gli Acciaioli prestarono nel 1300 una fortuna al Re d'Inghilterra, al re di Sicilia e al papà Clemente Sesto per l'acquisto di Avignone, ma i potenti per le considerevoli spese di guerra effettuate non poterono rimborsare.
Pertanto falliscono i Peruzzi, gli Acciaioli e i bardi a metà del Trecento la crisi travolge gli affari completamente.

LA bufala
chi prestava soldi ai potenti rischiava allora di grosso.
Ora, invece?
Si aumenta il debito e si tira innanzi: fino a quando?

Clausole di azione collettiva (Cac) sui titoli pubblici

titoli di Stato (Bot, Btp, Cct, Ctz) non sono certi e sicuri. Per legge. Lo stabilisce infatti un decreto che il ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il 7 dicembre 2012, in attuazione della norma comunitaria del 2 febbraio 2012 che ha istituito il fondo salva-Stati. La legge stabilisce che tutti i Paesi europei che si trovano in difficoltà finanziarie tali da non poter onorare gli impegni assunti (restituire capitale e pagare interessi sui titoli di Stato venduti ai cittadini) sono obbligati ad applicare le cosiddette Clausole di azione collettiva (Cac) sui titoli pubblici di nuova emissione (mercato primario).


Praticamente, le Cac sono clausole vessatorie previste per titoli con scadenza superiore ai 12 mesi che consentono a uno Stato in crisi sul debito pubblico (cioè che ha difficoltà a pagare interessi e restituire capitale) di rinegoziare unilateralmente (quindi imporre) con gli investitori interessi e scadenze o proporre agli stessi uno scambio con titoli diversi. In altri termini se, per esempio, acquisto oggi un Btp Italia a 4 anni che mi rende una cedola annua del 1,45%% potrei trovarmi tra tre anni, allorché lo Stato italiano si trovi in difficoltà a pagarmi, a dover accettare un interesse solo del 0,5% e magari subire anche lo spostamento della restituzione del capitale di altri quattro anni.

LA bufala
il debito pubblico non si sa se è sicuro?
Sono sicuri gli investimenti dalla banche: magari le loro obligazioni privilegiate?

Sabato 8 dicembre a Cremona Guillermo Mordillo.

Caos

Mostra internazionale di illustratori contemporanei



Cremona

Inaugurazione sabato 8 dicembre





Sabato 8 dicembre alle ore 17 nelle sale espositive di Santa Maria della Pietà, a Cremona, si inaugura “CAOS - Mostra internazionale di illustratori contemporanei” con una sezione speciale di oltre 150 opere dedicata a Guillermo Mordillo.



La mostra è divisa in due sezioni: nella prima sono esposti 48 illustratori selezionati attraverso il concorso internazionale organizzato da Tapirulan; nella seconda l’allestimento è riservato interamente alle opere di Mordillo, celebre artista argentino, protagonista di una retrospettiva delle sue illustrazioni più significative, a partire dagli esordi negli anni ’50 fino ai lavori attuali.



A queste due mostre se ne aggiunge una terza presso lo Spazio Tapirulan: un’altra mostra personale, in questo caso di Victoria Semykina che ha vinto la precedente edizione del concorso. L’inizio delle esposizioni è fissato per l'8 dicembre 2018 con chiusura il 3 febbraio 2019.





Programma



8 dicembre 2018

ORE 16 - Spazio Tapirulan (Cremona)
inaugurazione "More", mostra di Victoria Semykina
(vincitrice della precedente edizione del concorso)



ORE 17 - Santa Maria della Pietà (Cremona)
inaugurazione “Caos”: saranno esposte le 48 illustrazioni selezionate e premiati i vincitori del Premio della Critica e del Premio Popolare.

Si vive anche senza un rene

Si vive anche senza un rene

Il senatore a vita, salvatore della repubblica, torna a insistere sulla necessità di un approccio austero anche da parte del governo attualmente in carica
«Si vive anche senza un rene», è l’annuncio choc confidato dal professore
Domanda: tutti gli italiani se ne devono vendere uno per pagare le tasse?

LA bufala
E’ evidente che chi percepisce redditi dallo Stato, magari per doppi incarichi, voglia una tassazione dei redditi per gli altri per garantirsi maggiormente la sua capacità di spesa.

Produttività nella pubblica amministrazione


Egr. Direttore
L’amico Cesare, dirigente era dirigente di un ente pubblico che voleva fare carriera,
propose oltre le sue funzioni di attivare l’ufficio legale dell’ente, visto che era avvocato.
VA bene però non ti diamo un euro: costo 0 euro.
Poiché non godeva protezioni politiche accettò. L’ufficio funzionava perché le morosità si ridussero al 1,97 sulla massa dei crediti.
Quando ci fu da fare una promozione fecero dirigente un diplomato e quando ci fu da attribuire il posto di dirigente coordinatore saltarono il concorso pubblico e lo attribuirono ad un esterno .
Cesare si licenziò.
Il nuovo dirigente chiuse l’ufficio legale e , per semplificare, distribuì a 13 avvocati esterni le pratiche pagandoli secondo tariffa; naturalmente dovette ampliare l’ufficio interno di riferimento: costo esagerato , ma molti erano contenti.
Distinti saluti
Cesare Fedeli

LA bufala
Fare tutto nell’ente senza chiedere consulenze esterne agli amministratori è segno di incapacità di gestire le situazioni, non si farà mai carriera
Nella p.a. bisogna fare programmi non risolvere problemi.