1. Il controllo sostitutivo in materia di localizzazione di opere pubbliche. Le centrali termoelettriche.
I
casi più rilevanti di potere sostitutivo dell’amministrazione centrale sono
quelli che prevedono la possibilità di intervenire per realizzare una
determinata opera di interesse nazionale, nel caso l’amministrazione locale non
proceda - nei termini previsti dalle disposizioni di legge - ai necessari
provvedimenti di localizzazione o di rilascio di permesso di costruire.
Tale potere
può essere espressione di una normativa speciale, come ad esempio nell’ipotesi
delle concessioni edilizie relative alle centrali termoelettriche dell'Enel,
previste dall’art. 4, l. 18.12.1973, n. 880.
La
attribuzione del potere sostitutivo non consente un’effettiva manifestazione di
volontà delle amministrazioni soggette che non possono articolare neppure un
provvedimento di dissenso.
L’obbligo,
attribuito agli enti regionali, di provvedere alle localizzazioni non può
essere evaso con un provvedimento di diniego che equivale ad inadempimento e
che, quindi, giustifica l’intervento sostitutivo centrale.
La
giurisprudenza ha stabilito che legittimamente il CIPE esercita il potere
sostitutivo di localizzazione di una centrale elettrica di cui all'art. 3, l.
18.12.1973, n. 880, allorché la regione istituzionalmente competente abbia
esercitato la propria potestà con un atto di formale diniego di localizzazione,
che deve ritenersi equivalente all'omissione del provvedimento e quindi idoneo
a costituire il presupposto per l'intervento sostitutivo (T.A.R. Lazio, sez.
III, 1.8.1985, n. 1229).
Del
pari, l’inadempimento - entro i termini prefissati - da parte dei comuni
interessati all'individuazione dell'area di localizzazione concretizza un
silenzio che ne consente la sostituzione, prima legittimando l’intervento
regionale e, successivamente, quello degli organi centrali.
Il
provvedimento di localizzazione delle centrali elettriche lungi dal costituire
"un'autorizzazione in bianco" per l’ENEL ha la funzione di sopperire
all'inerzia dell'amministrazione comunale in ordine all'esame del progetto
presentato; ciò non toglie, comunque, che il progetto stesso debba costituire
una fedele traduzione sul piano edilizio del progetto industriale approvato dal
ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato (Corte appello Lecce,
12.3.1993).
Secondo
l'art. 3, l. 18.12.1973, n. 880, la partecipazione dei comuni interessati
all'individuazione dell'area di localizzazione degli impianti per la produzione
di energia elettrica è momento che sorge e si esaurisce nella sola prima fase -
che si svolge in uno spazio temporale di tre mesi - la cui attivazione è
potere-dovere della regione. Trascorsa questa fase il potere è restituito
interamente e senza condizionamenti procedimentali partecipativi alla regione
per ulteriori due mesi.
Successivamente
ancora, il CIPE, sostituendosi a quest'ultima, in ipotesi di sua inerzia,
assume i poteri unilaterali ad essa spettanti senza dover ripetere una nuova
ricerca delle intese mancate nella prima fase.
La
lesione dell'interesse specifico dei comuni esclusi dall'accordo si consuma
allo spirare del primo termine trimestrale, tale lesione potendo farsi valere
soltanto nei confronti della regione, per l'uso eventualmente illegittimo del
potere regionale, e costituendo già di per sé il mancato interpello entro il
trimestre, comportamento direttamente impugnabile, siccome denegatorio di una
situazione di interesse a partecipare alla procedura (T.A.R. Lazio, sez. III, 1.8.1985, n. 1229).
Il
profilo di impugnativa del provvedimento dell’amministrazione centrale è
minimo. E’ possibile, infatti, censurare la legittimità della procedura
eseguita senza potere, di fatto esaminare nel merito il procedimento; in tal
modo si nega l’interesse delle amministrazioni locali a provvedere con un atto
più adeguato alle realtà che esse rappresentano.
La
giurisprudenza ha precisato che il meccanismo sostitutivo previsto dal
combinato disposto degli art. 20 della l. 2.8.1975, n. 393 e art. 4 della l.
18.12.1973, n. 880, per la formazione, in caso di inerzia dei comuni, delle
concessioni edilizie relative alle centrali termoelettriche dell'Enel
presuppone, quale condizione essenziale per la sua operatività, la conformità
tra il progetto approvato dalle autorità statali ai sensi degli artt. 4 e 5
della l. 880 del 1973 e quello sottoposto al comune, il quale ultimo assurge,
così, a contenuto, sotto il profilo concessorio, del provvedimento di
localizzazione (T.A.R. Puglia, sez. Lecce, 18.10.1989, n. 757).
2. Il silenzio sui procedimenti di localizzazione di opere pubbliche
Le
procedure di localizzazione di opere pubbliche da
eseguirsi da amministrazioni statali o insistenti su aree del demanio statale o
per le opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli enti
istituzionalmente competenti prevedono la partecipazione degli enti
locali.
Qualora l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle
norme e degli strumenti urbanistici ed edilizi dia esito negativo ovvereo le amministrazioni interessate non
si esprimano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.p.r. 18 aprile 1994 n. 383,
deve essere convocata la conferenza dei servizi alla quale partecipano la
regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il comune o i
comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello stato e gli enti
tenuti ad adottare atti di intesa e rilasciare pareri, autorizzazioni e
approvazioni, nulla osta, previsti da leggi statali e regionali.
La
conferenza si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla
convocazione, apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza
che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto
proponente.
L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera.
L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera.
La determinazione concordata in tale sede può effettivamente
operare in deroga agli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati
dall'esecuzione dell'opera pubblica, ma tale effetto è condizionato al consenso
unanime delle amministrazioni interessate (Cons.
Stato , sez. VI, 18.3.2004, n. 1443).
Nel caso in cui la determinazione di conclusione
del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del
dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione
interessata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 81, quarto
comma, del d.p.r. 24.7.1977, n. 616,
ex art. 3 del d.p.r. 18.4.1994, n. 383, mod. art. 20, comma
10-bis, d.. 29.112008 n. 185.
Nel
caso di ulteriore silenzio da parte degli organi interessati, è l’amministrazione
centrale che deve provvedere, sentita la commissione interparlamentare per le
questioni regionali
La
partecipazione ai procedimenti trova maggiore tutela nelle regioni a statuto
speciale.
Il
sistema è, ad esempio, codificato nell’art. 14 dello statuto speciale per il
Trentino Alto Adige che assume come obbligatorio il parere della provincia per
le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti, per le opere idrauliche
della prima e seconda categoria.
Lo
statuto, in particolare, stabilisce che lo Stato e la provincia predispongano
d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva
competenza.
E’
conseguente la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni
che prevedono l’intervento statale senza consenso provinciale, come nel caso
della l. 36/1994 in materia di risorse idriche per violazione, rispettivamente,
degli artt. 14 e 9 n. 9, d.p.r. 31.8.1972, n. 670 - che approva il testo
unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige - gli
artt. 8, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° co., l. 5.1.1994, n. 36 , nella parte in cui si
estende alle province autonome di Trento e di Bolzano, e dell'art. 30, 1° co.,
lett. b) e c) della stessa legge, nella parte in cui prevede l'intervento di
organismi statali senza ricorrere all'intesa con le province autonome e al di
fuori del piano generale provinciale, anche quando si tratti di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico (Corte cost., 7.12.1994, n. 412).
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