1. La localizzazione di centrali nucleari. Il procedimento in caso di dissenso con la regione interessata.
Nel procedimento di
localizzazione di centrali nucleari in caso di dissenso l’Agenzia trasmette le
certificazioni dei siti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell’ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. (Centofanti P., La localizzazione delle centrali nucleari, 2010 www.
centofanti.it).
Il Ministro dello sviluppo
economico sottopone ciascuno dei siti certificati all’intesa della Regione
interessata.
In caso di mancata definizione
dell’intesa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta
dell’intesa stessa, si provvede alla costituzione di un Comitato
interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da
assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello
sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e
dalla Regione, dall’altro.
Le modalità di funzionamento del
Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta del parere stesso. Ove non si riesca a costituire
il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione
dell’intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato,
si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente
della Regione interessata, ex art.
11, d.l. 15.2.2010, n. 31.
L’intesa opera anche in deroga ai
Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile
localizzazione.
Il legislatore mantiene la
procedura di localizzazione unica per le varie centrali che si devono
realizzare.
Il Ministro dello sviluppo
economico trasmette l’elenco dei siti certificati sui quali è stata espressa
l’intesa regionale alla Conferenza Unificata che si deve esprime entro e non
oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Se non si
raggiunge l’intesa il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione
motivata sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni
interessate da ciascun sito.
Solo a tal punto il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adotta il decreto di approvazione dell’elenco dei siti certificati.
Con il medesimo decreto ciascun
sito certificato ed approvato è dichiarato di interesse strategico nazionale,
soggetto a speciali forme di vigilanza e protezione, ed è attribuito alla
titolarità dell’operatore richiedente.
Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
nonché nei siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, dei Ministeri
concertanti e dell’Agenzia, ex art.
11, d.l. 23.12.2009, n. 174.
2. Il potere sostitutivo in materia ambientale.
In
materia ambientale si riscontra un potere sostitutivo generale ed uno specifico
per quanto riguarda l’inadempimento relativo alla pianificazione paesistica.
La l.
349/1986 sancisce un potere sostitutivo in caso di inadempienza degli enti
sottordinati cui sono affidati importanti compiti attuativi.
La
legge costruisce l’intervento sulla base della procedura del silenzio
inadempimento, notificando l’inadempimento con diffida.
Il
provvedimento sostitutivo può essere preceduto da misure cautelari.
In
caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle
province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela
dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro
dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi
nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure
provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o
di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni
competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma
è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente
informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale
assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la
necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico,
l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, ex
art. 8, 3° co., l. 8.7.1986, n. 349.
La
giurisprudenza ha precisato che dette
norme non sono disposizioni alternative ma disegnano una fattispecie a
formazione progressiva.
L'intervento
sostitutivo del Ministro dell'ambiente in caso di inerzia delle regioni deve
rispettare le condizioni fissate dalla norma, finché la situazione di fatto
permette di agire in un quadro di relativa normalità, mentre il potere si
concentra sul Ministro stesso nelle forme delle ordinanze contingibili ed urgenti
quando prevale la necessità di coordinamento per garantire un intervento
adeguato quando il rischio di inquinamento è considerato di alto livello e si
temono danni ulteriori (T.A.R. Lombardia Brescia, 24.8.2004, n. 929).
Contro
l’esercizio del potere cautelate è ammesso ricorso alla giurisdizione
amministrativa.
L'esercizio
del potere di ordinanza coinvolge situazioni soggettive che hanno la
consistenza degli interessi legittimi e che, pertanto, sono suscettibili di
tutela in sede di giurisdizione amministrativa, non essendo configurabile
l'intervento della giurisdizione ordinaria, neanche in via di urgenza, ai sensi
degli artt. 700 e ss., c.p.c., i quali non introducono deroghe ai principi
generali sul riparto della giurisdizione
(Cass. civ., Sez. U., 1.6.1992, n. 6605).
L’esercizio
del potere cautelare è ammesso in situazioni eccezionali e nell'impossibilità
di provvedere altrimenti, con lo strumento dell'ordinanza contingibile e
urgente.
Non
sono ammissibili quindi provvedimenti a carattere generale. Anche nell'urgenza
della decisione, il ministro deve effettuare un esame differenziato delle
condizioni meteo-climatiche riscontrabili nelle diverse aree territoriali e,
nel rispetto del principio di collaborazione, deve prendere contatti, quanto
meno informali, con le regioni.
Per
il legittimo esercizio del potere, infatti, il ministro deve valutare la
disponibilità degli enti territoriali ad adottare i provvedimenti, più adeguati
rispetto alle realtà locali, in via ordinaria a norma dell'art. 19, l. 157 del
1992.
Solo
dopo avere esperito tale procedura è possibile agire in via sostitutiva.
L'emanazione
da parte del ministro dell'ambiente dell'ord. 5.1.1993, con la quale è stato
disposto un divieto generale e temporaneo di caccia giustificato da particolari
condizioni meteo-climatiche - senza aver preventivamente accertato
l'indisponibilità delle regioni ad intervenire ai sensi dell'art. 19, l.
11.2.1992, n. 157 - costituisce illegittima interferenza con l'autonomia
regionale (Corte cost., 24.6.1993, n. 289).
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