sabato 31 ottobre 2020

Denuncia di trasferimento di proprietà di un bene di interesse culturale

 



Denuncia di trasferimento di proprietà di un bene di interesse culturale (cd. bene “vincolato”) ex art. 59 d.lgs42/2004



Tra gli obblighi indicati dal D.lgs. n. 42 del 2004 - Codice dei Beni culturali e del paesaggio per i detentori o possessori di un immobile sottoposto a tutela, vi è quello di dover denunciare il trasferimento di proprietà del bene.


Esistono due tipologie di atti di trasferimento di Proprietà:

1) Trasferimento di Proprietà a Titolo non Onerosonon soggetto all'esercizio di Prelazione:

  • successione,
  • donazione,
  • lascito,
  • divisione testamentaria,
  • fusione di società,
  • scissione di società.

2) Trasferimento di Proprietà a Titolo Onerososoggetto all'esercizio di Prelazione:

  • alienazione dietro pagamento di un prezzo,
  • alienazione dietro un corrispettivo diverso dal denaro,
  • permuta,
  • dazione in pagamento.


L'art. 59 del d.lgs n. 42 del 2004 - codice dei Beni culturali e del paesaggio  disciplina la "Denuncia di trasferimento di trasferimento di proprietà di un bene di interesse culturale (cd. "vincolato").

Nello specifico, la norma dispone che:

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni ;
c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

Chi deve presentare la denuncia?

- il venditore o donatore (“l’alienante”);
- l’acquirente, in caso di acquisto all’asta;
- l’erede o legatario, in caso di successione.  

Come?

La denuncia è presentata al Soprintendente del luogo ove si trovano i beni immobili (art. 59, c. 2) e deve contenere:

- i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;

- i dati identificativi catastali dei beni;

- l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;

- l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento (compravendita, donazione, denuncia di successione ecc. - NON il contratto preliminare);

- l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni  previste dal presente Titolo. (art. 59, c. 4).

Perché ?

La denuncia del trasferimento di proprietà è atto dovuto al Ministero per i Beni e le Attività culturali affinché lo stesso possa:

- esercitare, nei casi previsti, il diritto di prelazione per incrementare il patrimonio culturale pubblico;

- detenere i dati identificativi della proprietà affinché questa ottemperi agli obblighi conservativi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 42/2004.


Quali sono i termini per presentare la denuncia?

La denuncia va effettuata entro 30 giorni dalla stipula dell’atto / dalla presentazione dell'atto agli uffici competenti 


martedì 6 ottobre 2020

Registrazione degli accordi di riduzione del canone di locazione - comunicazione all'Agenzia delle Entrate




Sei un locatore e hai sottoscritto con l'inquilino un accordo di riduzione del canone di locazione e non sai come va comunicato
all' Agenzia delle Entrate? 
Consulta questa breve guida!

Gli accordi di riduzione del canone di locazione non sono soggetti a registrazione in termine fisso, ma rientrano tra gli atti che possono essere soggetti a registrazione volontaria. 

Nello specifico, la registrazione volontaria dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo. 

La registrazione è comunque opportuna, in quanto rende opponibile il contenuto dell’accordo, già produttivo di effetti tra le parti, ai terzi e in particolare all’amministrazione, ai fini del pagamento delle relative imposte sulla base del nuovo canone ridotto. 

Pertanto, una delle parti può comunicare la riduzione del canone presso l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto originario, producendo tramite e-mail o pec la seguente documentazione: 

  • scansione della scrittura privata da registrare sottoscritta con firma autografa dalle parti il cui file andrà denominato “Riduzione di canone”; 
  • scansione del modello RLI sottoscritto da una delle parti; 
  • copia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario del modello RLI;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere in possesso dell’originale dell’atto e della conformità a questo dell’immagine inviata, resa dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e contestuale impegno a consegnare la documentazione in originale al termine del periodo emergenziale
Qualora la scrittura privata contenga, oltre alla riduzione di canone, anche una clausola penale, la richiesta di riduzione di canone non sarà più esente e pertanto occorrerà presentare anche: 

  • copia della quietanza del modello F24 ordinario attestante l’avvenuto versamento delle imposta di registro dovuta, utilizzando il codice tributo 1550, indicando come anno di riferimento, l’anno di stipula dell’atto; 
  • contrassegni telematici, con data non successiva alla sottoscrizione della scrittura privata, attestanti l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo. 
Si rammenta che per ogni copia da registrare l’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe. 

Valutata la documentazione prodotta, l’Ufficio provvederà ad aggiornare l’atto originario, comunicando a mezzo PEC/e-mail l’esito della richiesta. 

Al termine del periodo emergenziale il richiedente è tenuto a presentare presso l’Ufficio gli atti in originale. 

Si precisa, infine, che: 

  • nel caso in cui la riduzione del canone non sia definitiva, ma riferita ad un periodo limitato, è opportuno che tale periodo venga determinato, precisando la decorrenza iniziale e finale;
  • nel caso in cui il contratto originario non sia in regime di cedolare secca, gli effetti della riduzione del canone sulla determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione, ai fini dell’imposta di registro, decorreranno dall’annualità successiva a quella in cui è stata concordato il nuovo canone.

domenica 4 ottobre 2020

SCRITTURA PRIVATA DI RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

 

SCRITTURA PRIVATA DI RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

 

Mediante la seguente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge

 

Il Signor (inserire il nome ed il cognome del locatore), nato a (inserire il luogo di nascita), il (inserire la data di nascita), e residente a (Comune di residenza) in Via, Codice Fiscale (numero di C.F.) in qualità di locatore

 

ed il Signor (inserire il nome ed il cognome del locatore), nato a (inserire il luogo di nascita), il (inserire la data di nascita), e residente a (Comune di residenza) in Via, Codice Fiscale (numero di C.F.) in qualità di conduttore

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE

 

In riferimento al contratto di locazione stipulato in data (data della stipula del contratto) e registrato presso l’ufficio di (ufficio di registrazione) dell’Agenzia delle Entrate, in data (data di registrazione), alla serie (dati di registrazione) a decorrere da (giorno, mese, anno) il canone di locazione sarà ridotto da Euro (importo) mensili a Euro (importo) mensili per via dell’emergenza sanitaria nazionale da Coronavirus.

La presente scrittura privata non costituisce novazione contrattuale, pertanto tutte le restanti pattuizioni presenti nel contratto originario restano valide.

Luogo, data

Il Locatore

 

Il Conduttore