mercoledì 16 settembre 2020

Dal 1° Ottobre 2020 il PIN dell' INPS sarà sostituito dallo SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale

 




A partire dal 1° ottobre 2020 l’INPS non rilascerà più PIN come credenziale di accesso ai servizi dell’Istituto. 

Il PIN sarà sostituito da SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione. 

L’INPS procederà al passaggio dal PIN allo SPID in considerazione del diritto dei cittadini alla semplificazione nel rapporto con la Pubblica Amministrazione e per dar seguito alle politiche nazionali di digitalizzazione aperte ormai agli sviluppi europei.

Lo SPID, infatti, consente agli utenti di interagire con l’Istituto, con l’intero sistema pubblico e con i soggetti privati aderenti. In base al Regolamento eIDAS, l’identità digitale SPID (con credenziali di livello 2 o 3) può essere usata per l’accesso ai servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni dell’Unione europea.

Grazie ai livelli di autenticazione SPID, l’Istituto potrà abilitare nuovi servizi che richiedono una maggiore affidabilità nella fase di riconoscimento dell’utente (firme digitali, pagamenti, ecc.).

Restano valide la Carta d’identità elettronica (pdf 1MB) e la Carta nazionale dei servizi.

Dal 1° ottobre 2020, pertanto, l’INPS non rilascerà più PIN come credenziale di accesso ai servizi dell’Istituto.

Per gli attuali possessori di PIN il passaggio allo SPID avverrà gradualmente secondo le istruzioni fornite con la circolare INPS 17 luglio 2020, n. 87, che prevede una  fase transitoria che si concluderà con la definitiva cessazione della validità dei PIN rilasciati dall’Istituto.

I PIN in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria la cui data verrà successivamente definita.

Il passaggio da PIN a SPID non ha effetti sul servizio di PIN temporaneo. 

Gli utenti che accedono ai servizi INPS attraverso le credenziali SPID, CNS o CIE potranno, infatti, continuare a richiedere il PIN telefonico temporaneo utile per la fruizione dei servizi tramite Contact Center. Attraverso la funzionalità “PIN TELEFONICO” presente su MyInps è possibile scegliere di generare un PIN temporaneo la cui validità può essere di un giorno, una settimana, un mese o tre mesi.

Il PIN dispositivo sarà mantenuto per gli utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPID, come i minori di diciotto anni, le persone che non hanno documenti di identità italiana o le persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno, e per i soli servizi loro dedicati. Tutti gli altri utenti dovranno pertanto dotarsi di credenziali di autenticazione alternative al PIN.

Si ricorda che gli strumenti di autenticazione elettronica attualmente utilizzabili in alternativa al PIN per accedere ai servizi offerti sul portale INPS sono i seguenti:

  1. Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
  2. Carta d'Identità Elettronica (CIE)
  3. Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

venerdì 11 settembre 2020

Referendum costituzionale 2020: i dati di Open Polis sulle "assenze" dei Parlamentari



Le date del referendum ed il quesito referendario.


Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 si voterà per il referendum popolare confermativo relativo all'approvazione della legge costituzionale che reca "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", indetto con il decreto del Presidente della Repubblica (dPR) 17 luglio 2020.

I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore  23 di domenica 20 settembre e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 21.

Il quesito è il seguente:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente
"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240
del 12 ottobre 2019?».

Cosa si intende oggi per rappresentanza?


La rappresentanza si fonda sulla scelta degli eletti da parte degli elettori, che fa nascere quello che la Corte Costituzionale con sent. n.1 del 2014 ha definito rapporto di rappresentanza, che si instaura con il voto.

Con l'espressione rappresentanza politica si esprime la formula costituzionale di delegazione dell'esercizio della sovranità dal Popolo alle Camere, che la Costituzione legittima previa instaurazione di un effettivo rapporto di rappresentanza tra elettori ed eletti.


Alcuni dati raccolti da Open Polis sulle ASSENZE di Deputati e Senatori.


DEPUTATI:

BRAMBILLA Michela Vittoria (FI)
(78 su 6367) 98.77%

ANGELUCCI Antonio (FI)
(375 su 6367) 94.11%

 SGARBI Vittorio (Misto)
(1294 su 6367) 79.68%

 DELLA FRERA Guido (FI)
(1335 su 6367) 79.03%

 PENNA Leonardo Salvatore (M5S)
(1830 su 6367) 71.26%

 MARTINO Antonio (FI)
(2101 su 6367) 67.00%

MELONI Giorgia (FdI)
(2169 su 6367) 65.93%

LONGO Fausto Guilherme (Misto) 
(2551 su 6367) 59.87%

ORSINI Andrea (FI)
(1990 su 6367) 59.87%

LO MONTE Carmelo (Misto)
(2650 su 6367) 58.38%

FASCINA Marta Antonia (FI)
(2657 su 6367) 56.35%

BIANCOFIORE Michaela (FI)
(2873 su 6367) 54.34%

PORTAS Giacomo Antonio (IV)
(2922 su 6367) 54.11%

MANCINI Claudio (PD)
(2927 su 6367) 54.03%

BARELLI Paolo (FI)
(2977 su 6367) 53.24%

SAVINO Elvira (FI)
(2977 su 6367) 53.24%

SANGREGORIO Eugenio (Misto)
(2941 su 6367) 53.05%

SACCANI Gloria (FI)
(3029 su 6367) 52.43%

POLIDORI Catia (FI)
(3051 su 6367) 52.08%

LA MARCA Francesca (PD)
(2974 su 6367) 51.75%

 PALAZZOTTO Erasmo (LeU)
(2998 su 6367) 50.97%

CAON Roberto (FI)
(3131 su 6367) 50.82%

BASINI Giuseppe (Lega)
(3169 su 6367) 50.23%

CAMPANA Micaela (PD)
(1481 su 6367) 49.76%

BORGHESE Mario (Misto)
(1934 su 6367) 48.81%

DE MICHELI Paola (PD)
(935 su 6367) 48.56%

MINARDO Antonino (Lega)
(3282 su 6367) 48.45%

RUGGIERI Andrea (FI)
(3336 su 6367) 47.60%

NISSOLI Angela Rosaria Detta Fucsia (FI)
(3414 su 6367) 46.32%

CARRARA Maurizio (FI)
(3423 su 6367) 46.24%

FERRAIOLI Marzia (FI)
(3409 su 6367) 46.08%

ROTONDI Gianfranco (FI)
(3468 su 6367) 45.53%

TONDO Renzo (Misto)
(3520 su 6367) 44.71%

PADOAN Pier Carlo (PD)
(3502 su 6367) 44.65%

DI SAN MARTINO LORENZATO DI IV Luis Roberto (Lega)
(3515 su 6367) 44.59%

FASANO Vincenzo (FI)
(3537 su 6367) 44.45%

ORLANDO Andrea (PD)
(3021 su 6367) 44.07%

ROSSELLO Cristina (FI)
(3567 su 6367) 43.98%

MUSELLA Graziano (FI)
(3583 su 6367) 43.73%

FRATOIANNI Nicola (LeU)
(3592 su 6367) 43.58%

VITO Elio (FI)
(2800 su 6367) 42.77%

DEL BASSO DE CARO Umberto (PD)
(3719 su 6367) 41.59%

BERSANI Pier Luigi (LeU)
(3756 su 6367) 41.01%

VALENTINI Valentino (FI)
(3706 su 6367) 40.79%

VERSACE Giuseppina (FI)
(3788 su 6367) 40.51%

BERGAMINI Deborah (FI)
(3598 su 6367) 39.39%

GERMANÀ Antonino (Misto)
(3872 su 6367) 39.19%

MARZANA Maria (M5S)
(2843 su 6367) 38.53%

MOR Mattia (IV)
(3923 su 6367) 38.39%

LOTTI Luca (PD) 
(3674 su 6367) 38.09%

SOVERINI Serse (PD) 
(3899 su 6367) 38.04%

MILANATO Lorena (FI)
(3955 su 6367) 37.88%

VOLPI Leda (M5S) 
(2824 su 6367) 37.60%

CANNIZZARO Francesco (FI)
(3975 su 6367) 37.57%

FASSINA Stefano (LeU)
(3995 su 6367) 37.25%

FIORINI Benedetta (Lega)
(4018 su 6367) 36.89%

MELILLI Fabio (PD)
(3938 su 6367) 36.63%

BOCCIA Francesco (PD)
(2204 su 6367) 36.39%

PEREGO DI CREMNAGO Matteo (FI)
(3746 su 6367) 36.36% 

CRISTINA Mirella (FI)
(4101 su 6367) 35.59%

FASSINO Piero (PD)
(3216 su 6367) 35.57%

FATUZZO Carlo (FI)
(4158 su 6367) 34.69%

CARDINALE Daniela (Misto)
(2531 su 6367) 34.25%

PLANGGER Albrecht (Misto)
(4196 su 6367) 34.00%

SORTE Alessandro (Misto)
(4230 su 6367) 33.55%

BENDINELLI Davide (IV)
(4244 su 6367) 33.34%

BRAGA Chiara (PD)
(3858 su 6367) 32.90%

CUNIAL Sara (Misto)
(4293 su 6367) 32.57%

MURONI Rossella (LeU)
(4169 su 6367) 32.35%

TARTAGLIONE Annaelsa (FI)
(4359 su 6367) 31.54%

MARTINA Maurizio (PD)
(4367 su 6367) 31.41%

MARATTIN Luigi (IV)
(4272 su 6367) 31.29%

CARELLI Emilio (M5S)
(4275 su 6367) 31.19%

RAVETTO Laura (FI)
(4026 su 6367) 30.86%

GIACOMELLI Antonello (PD)
(4406 su 6367) 30.71%

DI GIORGI Rosa Maria (PD)
(4426 su 6367) 30.49%

GIACOMONI Sestino (FI)
(4003 su 6367) 30.49%

MOLLICONE Federico (FdI)
(4454 su 6367) 30.05%


SENATORI (sono stati esclusi i Senatori a vita, non oggetto di modifiche)

CERNO Tommaso (Misto)
(269 su 6005) 83.85%

SEGRE Liliana (Misto) 
(744 su 6005) 73.47%

GHEDINI Niccolo' (FI)
(1837 su 6005) 69.23%

ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta (FI)
(2091 su 6005) 65.18%

LA RUSSA Ignazio (FdI)
(2351 su 6005) 59.05%

CARIO Adriano (Misto) 
(2950 su 6005) 49.24%

RENZI Matteo (IV-PSI)
(2581 su 6005) 39.92%

CRAXI Stefania Gabriella Anastasia (FI)
(3447 su 6005) 37.60%

ROMANI Paolo (Misto)
(3965 su 6005) 32.67%

DE FALCO Gregorio (Misto)
(3933 su 6005) 32.31%

BONINO Emma (Misto)
(4100 su 6005) 30.64%


FAZZONE Claudio (FI)
(2139 su 6005) 30.59%


La riflessione.


Può un Parlamentare della Repubblica Italiana rappresentare 
i propri elettori se, dall'inizio della XVIII legislatura, ha "collezionato" oltre il 30% delle assenze in Parlamento?



Note: 

Con assenza si intendono i casi di non partecipazione al voto: sia quello in cui il parlamentare è fisicamente assente (e non in missione) sia quello in cui è presente ma non vota e non partecipa a determinare il numero legale nella votazione. Purtroppo attualmente i sistemi di documentazione dei resoconti di Camera e Senato non consentono di distinguere un caso dall'altro. I regolamenti non prevedono la registrazione del motivo dell'assenza al voto del parlamentare. Non si può distinguere, pertanto, l'assenza ingiustificata da quella, ad esempio, per ragioni di salute.


Per maggiori informazioni su:

1) referendum costituzionale 2020: 

https://www.interno.gov.it/it/notizie/referendum-costituzionale-2020-e-italiani-allestero-opzione-voto-italia

https://www.interno.gov.it/it/notizie/urne-regole-anti-covid-vota-anche-lunedi-21-dalle-ore-7-15

2) testo del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2020:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03946/sg


3) dati Open Polis su assenze dei Parlamentari.

a) Camera dei Deputati:

https://parlamento18.openpolis.it/lista-dei-parlamentari-in-carica/camera/assenze/desc

b) Senato della Repubblica

https://parlamento18.openpolis.it/lista-dei-parlamentari-in-carica/senato/assenze/desc

martedì 8 settembre 2020

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI - guida aggiornata a Febbraio 2020

 




In cosa consiste la detrazione per il cd. "Bonus Mobili"?


Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. 

L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio (legge n. 160/2019 - art. 1, comma 175) anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019. 

Per gli acquisti effettuati nel 2019, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2018. 

Come ottenere il bonus?

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche). La detrazione spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. 

Quando si può avere?

Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. 

La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente. 

Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione. 

Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. 

Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. 

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. 

Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

Nella provincia di Bolzano la comunicazione preventiva va inviata esclusivamente all’Ispettorato del Lavoro. 

Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile. 

ATTENZIONE!

Dal 1° gennaio 2018 vanno comunicati all’Enea gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici). 

Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea, alla pagina http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/. 

La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).


Quali sono gli interventi edilizi necessari per avere la detrazione?

 • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus;

 • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;

• restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;

• manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali. 

Qualche esempio di lavori su singoli appartamenti o parti condominiali che danno diritto al Bonus:

Manutenzione straordinaria:

• installazione di ascensori e scale di sicurezza;

• realizzazione dei servizi igienici;

• sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso;

• rifacimento di scale e rampe; 

• realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;

• costruzione di scale interne;

• sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare.

Rientrano nella manutenzione straordinaria: 

• gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ad esempio:

- l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

- l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore 

• la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento. 

Ristrutturazione edilizia:

• modifica della facciata; 

• realizzazione di una mansarda o di un balcone;

• trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;

• apertura di nuove porte e finestre;

• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Restauro e risanamento conservativo:

• adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;

• ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio.

Quali sono gli esempi di lavori di manutenzione ordinaria su parti condominiali che danno diritto al bonus?

• tinteggiatura pareti e soffitti;

• sostituzione di pavimenti;

• sostituzione di infissi esterni; 

• rifacimento di intonaci; 

• sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni;

• riparazione o sostituzione di cancelli o portoni;

• riparazione delle grondaie;

• riparazione delle mura di cinta. 


Non sono compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili ed elettrodomestici: 

  • quelli finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo,  ristrutturazione edilizia);
  • la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.


Per quali acquisti spetta la detrazione?

La detrazione spetta per l’acquisto di mobili nuovi elettrodomestici nuovi per esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. 

E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo. 

Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. 

Qual è l'importo detraibile?


Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. 

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. 

Questo vale anche quando con la cessione dell’immobile sono state trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del bonus. 

Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2019 e riferiti a lavori realizzati nel 2018, o iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2018 per le quali si è già fruito dell’agevolazione. 6 Bonus mobili ed elettrodomestici - FEBBRAIO 2020 Allo stesso modo, per gli acquisti del 2020, riferiti a lavori realizzati nel 2019, o iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, la detrazione va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2019 per le quali si è fruito del bonus. Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio. 

Documenti da conservare:

 ricevuta del bonifico 

 ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)  documentazione di addebito sul conto corrente 

 fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti Pagamento con carte di credito o di debito 

La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente. 

Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. 

Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. 

Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia. 

La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. 

In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria. Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.


Per maggiori informazioni: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/casa/agevolazioni/bonus-mobili-ed-elettrodomestici

lunedì 7 settembre 2020

mancanza del certificato di agibilità: legittimo il recesso del promissario acquirente di un immobile

Il vuoto normativo sul certificato di agibilità | Studio ...


Con la recente ordinanza (Cass. 20 maggio 2020, n. 9226) la Corte di Cassazione ha confermato un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza: la mancanza del certificato di agibilità giustifica il rifiuto di acquistare l’immobile e rappresenta un inadempimento del promittente venditore.
Tale pronuncia è particolarmente significativa perché nel caso in esame il contratto preliminare specificava, sia pure in modo generico (in un modulo prestampato), che “non c’è il certificato di abitabilità”. 
E' stato escluso che questa frase potesse implicare una espressa rinuncia del promissario acquirente a ottenere la consegna della certificazione di agibilità dell’immobile alla stipula dell’atto di compravendita, ritenendo che una deroga alla disciplina di legge richiedesse una pattuizione espressa e inequivoca.
Inoltre, il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia (anche ove il mancato rilascio dipenda da inerzia del Comune, nei cui confronti è obbligato ad attivarsi il promittente venditore) è da ritenersi giustificato perché l'acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economicosociale ed a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene, per cui i predetti certificati devono ritenersi essenziali. 


martedì 1 settembre 2020

richiesta di dichiarazione assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione dei beni culturali

            Autorizzazione paesaggistica, quando la Soprintendenza è ...


RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI DI CUI AL D.LGS. n. 346 del 1990


Secondo quanto previsto dall'art. 12, lettera g), del D.Lgs n. 346 del 1990 non concorrono a formare l'attivo ereditario i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite.

I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto anteriormente all'apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione. 

Il comma 2 dello stesso art. 13 dispone che l'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni culturali che ritiene non debbano essere compresi nell'attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. 

L'attestazione deve essere presentata all'ufficio del registro in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa. 
Il comma 4 prevede che contro l'alienazione in tutto o in parte dei beni culturali prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei beni nell'attivo ereditario. L'amministrazione dei beni culturali e ambientali ne da' immediata comunicazione all'ufficio del registro competente; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 27, comma 3 ([...] La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale) o comma 4 ([..] L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa). 


DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:

• marca da bollo di Euro 16,00;

• estratto di mappa catastale con evidenziata la posizione esatta dell’immobile oggetto di richiesta;

• visura catastale;

• fotocopia della carta di identità del richiedente;

• (se è il caso) fotocopia della delega e della carta di identità del mandante 

Per maggiori informazioni su modulistica e documentazione da produrre consultare la pagina della Soprintendenza competente 
https://www.dgabap.beniculturali.it/mappa-delle-soprintendenze