Ambiente. Bonifica siti inquinati .
In mancanza di un accertamento tecnico volto ad appurare, in primo
luogo, la natura inquinante del granulato plastico effettivamente utilizzato
per la pista e, in secondo luogo, il superamento dei valori che in ipotesi
imporrebbe - ai sensi dell'art. 239, comma 2. lett. a) d.lg. n. 152 del 2006 -
di procedere alla caratterizzazione dell'area in funzione di eventuali
interventi di bonifica e ripristino ambientale appaiono illegittimi i
provvedimenti adottati dal Comune che ha previsto, previa delimitazione
dell'area, la rimozione e lo smaltimento del materiale presso una discarica
autorizzata. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 24/11/2009, n. 5144
Il processo ha evidenzitoa la
carenza di istruttoria in ordine alla natura del materiale impiegato che non
avrebbe dovuto essere classificato come rifiuto, dato che rientrerebbe nel
novero delle materie prime secondarie.
Non potrebbe assumere a tale proposito valore dirimente la verifica
effettuata dall'ARPA di Bergamo due anni dopo l'acquisto del materiale da parte
della ricorrente su materiale diverso che avrebbe avuto in comune con il
precedente soltanto la provenienza.
Come già affermato con riferimento al
granulato plastico prodotto dal ricorrente- gli accertamenti effettuati
dall'ARPA, che hanno fondato in provvedimenti impugnati, hanno riguardato
materiale diverso rispetto a quello utilizzato dalla ricorrente, visto che le
analisi sono state effettuate circa due anni dopo il suo acquisto e non hanno
riguardato quello utilizzato presso la sede dell'Azienda.
Ne consegue che, "in mancanza di un accertamento tecnico volto ad
appurare, in primo luogo, la natura inquinante del granulato plastico
effettivamente utilizzato per la pista e, in secondo luogo, il superamento dei
valori che in ipotesi imporrebbe - ai sensi dell'art. 239, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo n. 152/06 - di procedere alla caratterizzazione
dell'area in funzione di eventuali interventi di bonifica e ripristino
ambientale" appaiono illegittimi i provvedimenti adottati dal Comune che
ha previsto, previa delimitazione dell'area, la rimozione e lo smaltimento del
materiale presso una discarica autorizzata (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV,
27 luglio 2009, n. 4464).
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