Ambiente. Bonifica siti inquinati . Responsabilità del proprietario.
Come questa Sezione ha più volte avuto modo di affermare ( T.A.R.
Toscana, Sez. II, 17 aprile 2009, n. 665), tanto la disciplina di cui al d.lgs.
n. 22/1997 (in particolare, l'art. 17, comma 2), quanto quella introdotta dal
d.lgs. n. 152/2006 (ed in particolare, gli artt. 240 e segg.), si ispirano al
principio secondo cui l'obbligo di adottare le misure, sia urgenti che
definitive, idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento, è a carico
unicamente di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato
causa a titolo di dolo o colpa: l'obbligo di bonifica o di messa in sicurezza
non può essere invece addossato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni
sua responsabilità. T.A.R. Toscana Firenze, sez. II 19/10/2012 n. 1664.
L'Amministrazione non può, perciò, imporre ai privati che non abbiano
alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che
vengano individuati solo quali proprietari del bene, lo svolgimento delle
attività di recupero e di risanamento (così, nel vigore della precedente
disciplina, T.A.R. Veneto, Sez. II, 2 febbraio 2002, n. 320).
L'enunciato è conforme al principio "chi inquina, paga", cui
si ispira la normativa comunitaria (cfr. art. 174, ex art. 130/R, del Trattato
CE), la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di
sostenere i costi della prevenzione o della riparazione.
Tale impostazione, sancita dal d.lgs. n. 22/1997, risulta, come detto,
confermata e specificata dagli artt. 240 e segg. del d.lgs. n. 152/2006 (cd.
Codice Ambiente), dai quali si desume l'addossamento dell'obbligo di effettuare
gli interventi di recupero ambientale, anche di carattere emergenziale, al
responsabile dell'inquinamento, che potrebbe benissimo non coincidere con il
proprietario ovvero il gestore dell'area interessata (T.A.R. Toscana, Sez. II,
n. 665/2009, cit.).
Il principio "chi inquina, paga" vale, altresì, per le misure
di messa in sicurezza d'emergenza, alle quali si riferiscono le Conferenze di
Servizi per cui è causa, secondo la definizione che delle misure stesse è
fornita dall'art. 240, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152 cit. (ogni
intervento immediato od a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni
di emergenza di cui alla lett. t) in caso di eventi di contaminazione repentini
di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di
contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito ed a
rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa
in sicurezza operativa o permanente). Infatti, anche l'adozione delle misure di
messa in sicurezza d'emergenza è addossata dalla normativa in discorso al
soggetto responsabile dell'inquinamento (cfr. art. 242 del d.lgs. n. 152 cit.).
Si deve sottolineare che a carico del proprietario dell'area inquinata,
che non sia altresì qualificabile come responsabile dell'inquinamento, non
incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi in parola, ma solo la
facoltà di eseguirli per mantenere l'area interessata libera da pesi. Dal
combinato disposto degli artt. 244, 250 e 253 del Codice ambiente si ricava infatti
che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da
parte del responsabile dell'inquinamento, ovvero di mancata individuazione
dello stesso - e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri
soggetti interessati - le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla P.A.
competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore
dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine,
le garanzie gravanti sul terreno oggetti dei medesimi interventi (T.A.R.
Toscana, sez. II, 11 maggio 2010 n. 1397 e 1398).
Gli art. 240 ss. del d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 non consentono
all'Amministrazione di imporre ai privati non responsabili del fenomeno
contestato, individuati solo quali proprietari o gestori o in ragione della
mera collocazione geografica del bene, l'obbligo di porre in essere interventi
di messa in sicurezza di emergenza, di rimozione e di smaltimento di rifiuti e,
in generale, di riduzione al pristino dello stato dei luoghi, essendo tale
obbligo posto unicamente in capo al responsabile dell'inquinamento che le
Autorità hanno l'onere di ricercare e individuare. T.A.R. Toscana Firenze, sez.
II, 19/09/2012, n. 1551.
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