Ambiente. Divieto di abbandono. Competenza del Sindaco.
La giurisprudenza ammesso la competenza sindacale,
e non dirigenziale, in relazione all'ordine di rimozione dei rifiuti, emesso
dal dirigente comunale ex art. 192 del d.lgs. 152/2006.
Stabilisce, infatti, il comma 3 dell'art. 192 del
d.lgs. 152 del 2006 che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito
incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, "è tenuto a procedere alla
rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino
dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di
diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia
imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il
termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno
dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate."
Tale norma, che sancisce la competenza sindacale
in luogo di quella dirigenziale, viene interpretata, dalla giurisprudenza
maggioritaria, quale norma speciale rispetto all'art. 107 del T.U. enti locali
che affida ai dirigenti i compiti relativi alla gestione delle attribuzioni
amministrative dell'ente locale. Cons. St., sez. V, 29 agosto 2012, n. 4635.
Infatti, non può essere accolta la tesi, ormai
minoritaria in giurisprudenza, in base alla quale essendo tale norma, in parte
qua, riproduttiva del precedente art. 14, d.lgs. n. 22 del 1997, essa andrebbe
applicata nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza che attribuisce la
relativa potestà ordinatoria ai dirigenti, in base all'ordine di competenze,
fra livello dirigenziale e politico, delineato dall'art. 107 T.U. Enti locali.
Tale costrutto logico non è condivisibile (cfr.
Cons. St. 3675/2009) perché:
a) è insuperabile il dato testuale dell'art. 192,
co. 3, secondo periodo, che fa riferimento espresso al " Sindaco";
b) trova applicazione, per il caso di conflitto
apparente di norme, il tradizionale canone ermeneutico lex posterior specialis
derogat anteriori generali;
c) lo stesso art. 107, co. 4, ha cura di
precisare che "Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del
principio di cui all'art. 1, co. 4, possono essere derogate soltanto
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative", che è
quanto verificatosi a seguito dell'entrata in vigore della norma sancita
dall'art. 192, co. 3, cit., sicuramente speciale rispetto all'ordine generale
di competenze previsto dall'art. 1, co. 4, e 107, co. 2, T.U. enti locali.
T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II 04/06/2013 n. 1218.
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